Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' * REPUBBLICA 3007 / 02 5 IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro ·t.f.z. impiegati Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17015/99Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente Cron..7082 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 22/11/01 Dott. Federico ROSELLI Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZ A sul ricorso proposto da: - BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA, in persona BNA SPA del legale rappresentante pro tempore, elettivamente in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, domiciliato - presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AN RA, LL SA, LL AR, tutti eredi di RI LL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. DONIZETTI 20, lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PUGLISI, 2001 presso rappresentati e difesi dall'avvocato EMILIO BERETTA, 4545 -1- giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 9168/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 16/09/98 R.G.N. 831/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Milano, RA AN ed altri qui indicati in epigrafe chiedevano la condanna della Banca nazionale dell'agricoltura al pagamento di una somma pari al capitale che sarebbe maturato da una polizza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e che dovuto equivalere all'indennità di sarebbe anzianità di cui al r.d.l. 8 gennaio 1942 n.
5. I ricorrenti avevano infatti ricevuto, al dimomento della cessazione del loro rapporto impiego con la Banca, un trattamento di fine rapporto inferiore alla suddetta entità, poiché la datrice di lavoro fin dal 1950 non aveva adeguato i premi assicurativi agli incrementi di retribuzione via via maturati nel corso del rapporto. Costituitasi la convenuta, le domande venivano rigettate dal Pretore e la decisione era confermata dal Tribunale con sentenza 16 settembre 1998) il quale richiamava la pronuncia 22 luglio 1993 n. 8182 delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui i contratti di assicurazione, stipulati dai datori di lavoro invece dell'istituzione del "fondo per l'indennità agli impiegati" di cui all'art. 3 r.d.l. cit., erano contratti a favore di terzi, 3 irrevocabili una volta accettati dai beneficiari, ossia dai lavoratori, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., mentre l'adeguamento dei premi assicurativi dello stesso 2.d.E. era dovuto ai sensi dell'art. 4, lett. c, onde garantire la corresponsione di un trattamento di 4vifine rapporto non inferiore all'indennità allo stesso r.d.l. prevista. Il Tribunale aggiungeva che la Banca si era obbligata ad adeguare il premio alle retribuzioni anche con una convenzione del 1946. Contro tale convenzione, infatti, essa aveva rinunciato al rendimento annuo della polizza assicurativa in favore dei lavoratori, nel senso che tale rendimento, invece di essere incassato dalla Banca, avrebbe aumentato i futuri premi assicurativi. Infine, il collegio di merito escludeva che i lavoratori avessero transatto l'attuale
contro
- versia poiché dai documenti in atti non risultava alcuna volontà negoziale, ma soltanto dichiarazioni di scienza circa pretese già soddisfatte, e non atti preclusivi di pretese future. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la Banca nazionale dell'agricoltura. Resistono con controricorso la AN e gli altri. Memorie utrinque. MOTIVI DELLA DECISIONE principale Col primo motivo la ricorrente Vlamenta la violazione degli artt. 2113, 1965, 1362 e segg. cod. civ. nonché vizi di motivazione in ordine alla negata natura transattiva di una scrittura, firmata dagli attuali controricorrenti e preclusiva delle loro attuali azioni in giudizio. Ad avviso della ricorrente non sarebbe persuasiva la motivazione interpretò la scrittura resa dal Tribunale, che di scienza, e non di come mera dichiarazione volontà. Il motivo non può essere accolto sia perché con esso la ricorrente esprime dissenso sulla giusti- ficazione data dal giudice di merito alla propria decisione ma non indica specifiche violazioni delle norme codicistiche di ermeneutica contrattuale, né fratture logiche del discorso. Essa non riporta neppure parzialmente il contenuto della scrittura in questione, in modo da render possibile il controllo delle sue doglianze, sì che il motivo si appalesa non rispettoso dello art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. Col secondo motivo la ricorrente principale artt. 1, 2, 4, 16lamenta la violazione degli 5 r.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5, d.l. n. 298 del 1946, d.l. n. 243 del 1948, 1. n. 330 del 1949, 1. n. 946 del 1949, 1. n. 1105 del 1950, 1. n. 1617 del 1951, 1. n. 1181 del 1952, 1. n. 82 del 1952, 1. n. 961 del 1953, 1. n. 617 del 1955, 1. n. 1037 del 1956, 1. n. 680 del 1957, 1. n. 31 del 1959, 1. n. 1310 del 1961, 1. n. 32 del 1963, 1. n. 434 del 1968, art. 35 d. P.R. n. 438 del 1968 art. 5 1. n. 297 del 1982, artt. 1411, 1882, 1891, 1920 cod. civ., motivazione carente e contraddittoria su un punto essenziale della controversia. Essa contesta anzitutto che la causa del stipulato dal datore di contratto d'assicurazione, lavoro in favore dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 4 r. .d.l. n. 5 del 1942, consistesse nel prestare ai medesimi un trattamento di fine rapporto almeno pari all' "indenntià di risoluzione" prevista nel precedente art.
3. Al contrario, il 16, comminante sanzioni per il successivo art. datore che avesse sospeso il pagamento dei premi, 'ammetteva che il contratto d'assicurazione potesse "1 avere una sorte diversa da quella preventivata ab initio per soddisfare in altro modo la garanzia attribuita agli impiegati". Il datore di lavoro poteva, in altre parole, non rimanere "fermo nella 6 intenzione elo nella valutazione di convenienza" sottostante all'assunzione dell'obbligo contrat- tuale. La ricorrente censura altresì la principale affermazione contenuta nella sentenza qui impu- gnata, secondo cui il capitale assicurato doveva anno per anno aumentare secondo la curva ascensionale delle retribuzioni. Al contrario, ad avviso della ricorrente il legislatore del 1942 non "in poteva imporre tale aumento di capitale imprevedibile conseguenza di un fatto esterno quanto meno nelle sue dimensioni, come l'incremento delle retribuzioni". Ciò significa che il capitale assicurato poteva "restare congelato" per unila- terale volontà del datore di lavoro. La necessaria equivalenza fra indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, istituita col r.d.l. n. 5 del 1942, e trattamento di fine rapporto, alternativamente dovuto per effetto della stipulazione del contratto d'assicurazione, viene negata dalla ricorrente attraverso il richiamo delle numerose proroghe legislative dell'entrata in vigore del r.d.l., che ne rimase in sostanza vanificato. Il motivo non è fondato. 7 Esso richiede l'interpretazione delle norme che qui si riportano. Il r.d.l. n. 5 del 1942, intitolato "costitu- zione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione d'impiego", istituì un Fondo perdel rapporto l'indennità agli impiegati (art. 3) il quale avrebbe corrisposto a costoro e, in caso di morte, agli aventi diritto" l'indennità prevista per la risoluzione del rapporto d'impiego dall'art. 10 r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825, dai contratti collettivi dalle norme equiparate. I datori di lavoro, privati e pubblici, erano obbligati (art. 1) a versare al Fondo gli "accanto- namenti necessari" e poi, alla cessazione del rapporto, a pagare l'indennità, ricevendone lo importo dal Fondo. Il beneficio per i prestatori di lavoro era analogo all'indennità d'anzianità prevista dallo art. 2120 cod. civ., poiché non doveva essere "inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati" e doveva essere calcolato secondo i criteri dell'art. 2121 cod. civ. (artt. 1 e 2 1. 18 8 dicembre 1960 n. 1561). Tuttavia i datori di lavoro erano "esclusi" (art. 4), ossia esonerati, dall'obbligo dei versa- menti e con ciò, in sostanza, dall'obbligo di costituire il detto rapporto assicurativo, qualora stipulassero contratti "di assicurazione о di capitalizzazione” di natura pacificamente priva- tistica, e purchè questi avessero come effetto la corresponsione agli impiegati ○ ai loro aventi diritto, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, di un'indennità non inferiore a quella di cui sopra. Essa veniva pagata direttamente dallo assicuratore (art. 4, lett. C). L'art. 16 comminava sanzioni penali al datore di lavoro che non avesse adempiuto l'obbligo di pagare i premi assicurativi;
sanzioni penali sostituite con quelle amministrative dagli artt. 35 e 114 1. 24 novembre 1981 n. 689. Non interessano in questa sede le innovazioni su questo regime assicurativo, conseguite alla legge 29 maggio 1982 n. 297, che ha disciplinato il trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori subordinati con rapporto privatistico. necessario aggiungere che con sentenza 22 luglio 1993 n. 8182 le Sezioni unite di questa 9 Corte hanno affermato che i suddetti contratti di assicurazione hanno natura di contratti a favore di terzi, rispetto ai quali la facoltà, attribuita dall'art. 1411 cod. civ. allo stipulante, di revocare o modificare la stipulazione prima che il terzo dichiari, nei confronti di entrambe le parti di volerne profittare, devedel contratto, ritenersi preclusa dalla tacita accettazione dei lavoratori beneficiari, i quali, nella specie, nulla opposero a che al contratto venisse data esecuzione fino al 1950. Pertanto - hanno aggiunto le Sezioni unite una volta concluso il contratto d'assicurazione con i requisiti di cui all'art. 4 cit., il relativo rapporto reste assoggettato alla normativa del r.d.l., con l'ulteriore conseguenza (richiamo allo art. 2, contenuto nell'art. 4, lett. c) dello obbligo legale, gravante sul datore di lavoro, di adeguare i premi agli aumenti di retribuzione indipendentemente dalla circostanza che un obbligo siffatto derivasse о meno dal contratto d'assicu- razione. Con ciò le Sezioni unite hanno dimostrato la infondatezza della tesi, sostenuta dalla Banca d'assicurazione nonsecondo cui dal contratto 10 nasceva alcun obbligo d'adeguamento ma soltanto la facoltà di stipulare nuove polizze aggiuntive in favore dei dipendenti. Le Sezioni unite hanno affermato ancora che le proroghe o riaperture dei termini stabiliti nello art. 8 r.d.l. non hanno privato del valore precettivo le norme sul Fondo e sulla provvidenza sostitutiva costituita dal contratto d'assicura- zione. provvedimenti di proroga hanno, al contrario, ribadito la validità di quelle norme ed hanno consentito di acquisire, di fronte alle difficoltà frapposte dalle imprese, nuove adesioni al sistema assicurativo senza sanzioni per i nuovi aderenti. Soltanto con la soppressione del Fondo per effetto dell'art. 4 1. 29 maggio 1982 n. 297 è venuto meno l'obbligo di mantenere il rapporto assicurativo, da considerare come prestazione alternativamente facoltativa rispetto alla costitu- zione del Fondo stesso (Cass. Sez. Un. 6 maggio 2000 n. 295). Contro tali affermazioni la ricorrente non porta oggi nuove, persuasive obiezioni. Che di fronte all'eventuale inadempimento degli imprenditori all'obbligo di pagare i premi assicu- 11 rativi l'art. 16 del r.d.l. comminasse sanzioni è circostanza che contribuiva a rafforzare e non ad indebolire l'obbligo ed il corrispondente diritto degli impiegati, terzi beneficiari dell'assi- curazione. La comminatoria di sanzioni, anzi, escludeva espressamente che all'inadempiente fosse concessa alcuna facoltà alternativa, a lui economicamente più favorevole (questa non condivisibile tesi è sostenuta dalla ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ.). Ancora, che nel 1942, terzo anno di guerra, i contraenti non potessero prevedere un futuro e forte incremento delle retribuzioni, è affermazione fatto notorio, della ricorrente contraria ad un del valore della quale il forte indebolimento moneta dei periodi bellici, con la conseguente necessità di adeguamento delle retribuzioni. Esattamente, in conclusione, il Tribunale si è strettamente attenuto ai principi enunciati dalle Sezioni unite nell'interpretazione delle norme sopra richiamate. Col terzo motivo la ricorrente principale prospetta la violazione degli artt. 4 r.d.l. n. 5 del 1942, 1362 e segg., 1372, 1411, 1920 cod. civ. 12 nonché vizi di motivazione. Essa sostiene che la fonte dei suoi obblighi in materia di accanto- namento dei fondi per le indennità dovute agli impiegati era costituita unicamente dal contratto di assicurazione stipulato nel 1942 con l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Contratto che sarebbe stato male interpretato dal Tribunale, quanto alla affermata necessità di equivalenza tra prestazione, a carico dell'Istituto assicuratore, per la risolu- zione del rapporto d'impiego, e indennità dovuta allo stesso titolo dal Fondo istituito ex r.d.l. n. 5 del 1942. In realtà dal contratto risultava, ad avviso ricorrente, solamente la possibilità di della stipulare nuove polizze integrative ed intese ad aumentare il capitale assicurato, ciò che risultava anche dal comportamento tenuto dalle parti e dai beneficiari dopo la conclusione del lavoratori contratto. Neppure questo motivo è fondato. La causa del contratto in questione, vale 10a dire del contratto di assicurazione stipulato in alternativa alla costituzione del Fondo per la indennità agli impiegati, ai sensi dell'art. 4, primo comma, r.d.l. cit., consisteva nella necessità 13 di render certo in ogni caso il percepimento, da parte dei lavoratori, di un'indennità d'anzianità ex non inferiore a quella dovuta dal Fondo art. 4 cit., lett. c). In tal senso è stato esattamente interpretato il contratto d'assicurazione con la sentenza qui impugnata, la quale ha altrettanto esattamente escluso che in capo alla Banca datrice di lavoro stesse solo la facoltà di stipulare polizze integrative a favore dei dipendenti. La clausola contrattuale che avesse mutato l'obbligo imposto dall'art. 4 lett. C. 1 in semplice facoltà, sarebbe stata nulla ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ.. Col quarto motivo la ricorrente principale lamenta ancora la violazione degli artt. 4 r.d.l. n. 5 del 1942, 1362 e segg., 1372, 1411 cod. civ. e vizi di motivazione, sostenendo avere il Tribunale pronunciarsi sulla polizza collettivaomesso di aggiuntiva del 1946, la quale andava comunque interpretata nel senso che la rinuncia della Banca al rendimento annuo dei premi versati, a favore dei dipendenti ossia ad incremento del capitale concerne i rendimenti già maturati assicurato, prima del 1946 e non quelli futuri. 14 Il motivo non è fondato. Tribunale non si sia Non è vero che il pronunciato sul punto. contrario, fondata sul La pronuncia è, al richiamo alla sopra citata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte e sulla necessità di prestazioni garantire comunque l'equivalenza tra spettanti ai lavoratori, ai sensi del più volte evocato art. 4 lett. c. Interpretazione rispettosa degli artt. 1362 ( 1 )e segg. cod. civ. e invano contrastata dall'appello della ricorrente alla "logica comune e all'elemen- tare buon senso". Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in lire 44-920 (euro: 23,201, oltre a lire cinquemilioni (euro duemilacinquecentoottantadue e ventotto centesimi) per onorario. Così deciso in Roma il 22 novembre 2001 Il Presidente: Il Cons. extensore: Rederico Roselle % 15 E DA IMPOSTA DI BOLLO, DI #DA OGNI SPESA, TASSA O DINITNO AI SENSI DELL'ART. 10 11-8-73 N. 533 D RE DELLA LEGG | Presidente) Philh 11 Cons. estensore IL CANCELLIERE Deposi Cancelleria - 1 MAR. 2002. -1 Ond IL