CASS
Sentenza 11 dicembre 2023
Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/12/2023, n. 34462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34462 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3487/2018 R.G. proposto da: LL BI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO, 10, presso lo studio dell’avvocato CELLITTI CARLO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AR LV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRISCIANO 28, presso lo studio dell’avvocato SERRANI DANILO, difesa personalmente ex art. 86 c.p.c. -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VENEZIA n. 2475/2017 depositata il 17/11/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/11/2023 dal Consigliere Antonio Scarpa;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 34462 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 11/12/2023 2 di 10 FATTI DI CAUSA 1. L’avvocato Fabio LA ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza n. 2475/2017 del Tribunale di Venezia, depositata il 17 novembre 2017. Resiste con controricorso l’avvocata Silvia Mainardi. 2. Il giudizio ha ad oggetto una domanda di condanna al pagamento della somma di € 378,45, oltre accessori, a titolo di competenze professionali per l’attività di domiciliazione prestata dall’avvocata Mainardi in favore dell’avvocato LA in un procedimento svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Mestre. La domanda fu proposta con citazione dell’11 settembre 2015 e il convenuto LA rimase contumace nel giudizio di primo grado. L’adito Giudice di pace accolse la domanda con sentenza del 10 novembre 2015. L’avvocato LA propose appello, deducendo il mancato esperimento da parte dell'attrice della procedura di negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella l.n. 162 del 2014, l’erronea quantificazione delle spese per l’attività di domiciliazione operata dalla sentenza appellata e l’erronea determinazione delle spese processuali. Il Tribunale di Venezia ha affermato che la procedura di negoziazione assistita risultava espletata, come da invito non accettato prodotto dall’appellata, essendo peraltro tardivo il rilievo dell’improcedibilità formulato solo con l’atto d’appello. La sentenza impugnata ha poi ritenuto congrua, rispetto alla tariffa di cui al d.m. n. 127 del 2004, ratione temporis applicabile, l’indennità di trasferta liquidata in misura persino inferiore alla metà del minimo (€ 10,00), mentre solo in un caso di accesso per l'effettuazione di copia di documenti era stato indicato l'importo di € 15,00. Il giudice d’appello ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello contenente un riferimento all'importo di € 43,00 riconosciuto dalla sentenza del 3 di 10 Giudice di pace, per mancanza di “sviluppo argomentativo” della supposta violazione di legge commessa dal giudice di primo grado. Il Tribunale, infine, quanto alla misura delle spese processuali, “[p]remesso che il valore della controversia nella quale l'avv. Mainardi aveva prestato l'opera di domiciliataria era di € 469,53”, ha evidenziato che “gli importi indicati come dovuti dall'appellante sono persino inferiore a quelli minimi di € 33,00”; sicché, per le spese di primo grado, ha reputato “congruo il riferimento al valore medio di € 65,00 per le fasi di studio ed introduttiva”, mentre “per quella di trattazione, stante l'intervenuta decisione immediata” il giudice di appello ha liquidato “l'importo di € 33,00 pari al minimo dei parametri”, senza riconoscere nulla per la fase decisionale, così rideterminando in “€ 163,00 per competenze professionali ed € 50,70 per esborsi” le spese processuali del giudizio di primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che il giudizio concerne domanda per il pagamento di un credito di valore non eccedente millecento euro, da decidere, dunque, sempre secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente). L’esposizione sommaria dei fatti della causa e l’esame diretto degli atti processuali specificamente indicati dal ricorrente e dalla controricorrente (agli effetti degli artt. 366, comma 1, nn. 3 e 6, e 370, comma 2, c.p.c.) non consentono, tuttavia, a questa Corte di rilevare d’ufficio l’eventuale inosservanza del limite di appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. È poi infondata l’eccezione pregiudiziale di “inammissibilità del ricorso” sollevate dalla controricorrente con riguardo all'art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., giacché le censure deducono la violazione di norme di diritto e non postulano l’esame di atti o di documenti che non siano specificamente indicati nello sviluppo dei motivi. 4 di 10 1.I primi quattro motivi del ricorso dell’avvocato Fabio LA, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, riferendosi tutti alla procedura di negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella l.n. 162 del 2014, deducono: 1.1. violazione o falsa applicazione dell'art 345, comma 3, c.p.c., per aver il giudice di appello motivato la propria decisione in base a documenti non depositati nel giudizio di primo grado;
1.2. violazione o falsa applicazione del combinato degli artt. 345 e 112 c.p.c. per aver il giudice di appello dichiarato il divieto di proporre in appello eccezioni rilevabili di ufficio, come l’eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita;
1.3. violazione o falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 della “legge 2014 n. 132”, per non aver il giudice di appello rilevato l'assenza della firma autografa nella convenzione di negoziazione assistita;
1.4. omessa motivazione, violazione o falsa applicazione di norme di diritto “per non aver il giudice di appello rilevato il vizio di notifica della lettera raccomandata inviata dall'Avv. Mainardi, contenente l'invito alla negoziazione assistita”. 2. I primi quattro motivi di ricorso sono infondati perché è corretta una della rationes decidendi esplicitata dal Tribunale di Venezia, la quale è idonea a giustificarne autonomamente la statuizione sul punto della negoziazione assistita: era tardivo il rilievo dell’improcedibilità formulato solo con l’atto d’appello. L’art. 3, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella l.n. 162 del 2014, dispone espressamente che, allorché l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (nella specie, domanda di pagamento a 5 di 10 qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro), “[l]’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Peraltro, l’art. 3, comma 7, aggiunge che “[l]a disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente”, e quindi, fra l’altro, nelle cause davanti al giudice di pace il cui valore non eccede € 1.100,00 (art. 82, comma 1, c.p.c.). La previsione del limite della prima udienza per l’eccezione o il rilievo della improcedibilità della domanda è del tutto in linea con l’esigenza che la previsione di sistemi di risoluzione alternativa delle liti come condizione di procedibilità per finalità deflattive sia comunque conciliata con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione, e dunque anche con l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale, così da risolvere in limine litis le questioni di improcedibilità (arg. da Cass. Sez. Unite n. 8241 del 2020). 3. Il quinto motivo del ricorso dell’avvocato Fabio LA denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme “di cui al Capitolo I art. 1 e Capitolo III art. 8 del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004 n. 127, per aver il giudice di appello erroneamente ritenuto dovute indennità di trasferta relative all'attività di domiciliazione dell'Avv. Mainardi innanzi il Giudice di pace. Si espone che il giudice di appello ha commesso un duplice errore: sia quanto al richiamo alle "spese di vacazione", previste dal “D.M 127/2004, solo nel capitolo III art. 8 con riferimento all'attività stragiudiziale”, sia perché “essendo l'Avv. Mainardi domiciliata in Noale, quale frazione del 6 di 10 comune di Venezia, non si può configurare alcuna spesa di vacazione”. 3.1. L’esame di questo motivo impone una premessa. Oggetto di lite sono le prestazioni professionali rese dall’avvocata Mainardi in favore dell’avvocato LA per l’attività di domiciliazione in un procedimento svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Mestre, nell’ambito, dunque di un rapporto di collaborazione professionale intercorso fra i due avvocati e distinto, ai fini della liquidazione dei compensi, sia dal rapporto intercorrente col cliente sia dal rapporto con il soccombente (ad esempio, Cass. n. 19416 del 2016; n. 25816 del 2011). Soltanto il d.m. n. 55 del 2014 ha dettato uno specifico criterio di determinazione del compenso spettante all’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, stabilito in percentuale dell’importo previsto dai parametri tabellari per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte. Ciò si è precisato in quanto il riferimento che le censure fanno ai criteri dettati dal d.m. n. 127 del 2004 (i quali in realtà si riferivano soltanto alla liquidazione degli onorari a carica del soccombente e del cliente) per determinare, nel rapporto tra colleghi, il compenso dovuto all’avvocato che gestiva la domiciliazione, può intendersi solo come temperamento della liquidazione equitativa cui il giudice deve procedere, in proporzione con l'entità delle prestazioni eseguite dal mandatario, ove manchi una misura stabilita dalle parti o dalle tariffe. 3.2. Il quinto motivo del ricorso è allora da respingere. Sia la sentenza impugnata, sia la stessa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, riferiscono che il secondo motivo 7 di 10 dell’appello LA assumeva come “non dovuto l'importo di € 75,00 indicato a titolo di spese in assenza delle relative giustificazioni”, in “mancanza di alcun giustificativo … nella parcella emessa in relazione all'attività di domiciliazione presso il Giudice di pace di Mestre”. Il Tribunale di Venezia ha giustificato l’importo in esame con riguardo alla previsione tariffaria per l’avvocato che debba trasferirsi fuori del proprio domicilio professionale, avendo l’avvocata Mainardi studio in Noale. Il fondamento normativo è nell’allegato I, tabella A “Onorari giudiziali”, VIII TRASFERTE, d.m. n. 127 del 2004, ratione temporis applicabile, secondo cui “[p]er il trasferimento fuori dal proprio domicilio sono dovute le spese e l'indennità così come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali”. La disposizione contiene un riferimento generale al domicilio professionale, riferimento coerente con le regole relative alla localizzazione dell'avvocato e all'iscrizione nell'albo, privilegiando il dato fattuale del luogo principale in cui si dispiega l'attività professionale. L’indennità di trasferta è dunque dovuta all’avvocato che, come nella specie, per svolgere l’attività giudiziale presso il giudice adito (Giudice di pace di Mestre), deve recarsi in un ufficio giudiziario posto fuori dal comune nel quale ha il proprio domicilio professionale (Noale), ove non si tratti di raggiungere il capoluogo del tribunale nel cui circondario è iscritto (arg. da Cass. n. 968 del 1964). 4. Il sesto motivo del ricorso dell’avvocato Fabio LA denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il giudice d’appello rilevato il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado”, essendo la domanda dell’attrice limitata ad € 378,45, ed avendo invece il Giudice di pace liquidato in aggiunta € 43,00 a titolo di anticipazione. 8 di 10 4.1. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello contenente un riferimento all'importo di € 43,00 riconosciuto dalla sentenza del Giudice di pace, per mancanza di “sviluppo argomentativo” della supposta violazione di legge commessa dal giudice di primo grado. Allorché il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione per violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ciò che il ricorrente non ha fatto. Il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non può altrimenti essere utilmente dedotto come motivo di ricorso per cassazione, neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente, quando non abbia costituito oggetto di motivo di gravame davanti al giudice d'appello (tra le tante, Cass. n. 18486 del 2020). 5. Il settimo motivo del ricorso dell’avvocato Fabio LA denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, per aver il Giudice di appello omesso di considerare, nella liquidazione del compenso degli onorari del giudizio innanzi al Giudice di pace di Mestre, le caratteristiche, la natura e l'estrema semplicità della questione giuridica trattata. 5.1. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale, nell’esaminare la censurata liquidazione delle spese processuali di primo grado, ha reputato “congruo il riferimento al valore medio di € 65,00 per le fasi di studio ed introduttiva”, 9 di 10 mentre “per quella di trattazione, stante l'intervenuta decisione immediata” il giudice di appello ha liquidato “l'importo di € 33,00 pari al minimo dei parametri”, senza riconoscere nulla per la fase decisionale, così rideterminando in “€ 163,00 per competenze professionali ed € 50,70 per esborsi” l’importo dovuto. In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (tra le tante, Cass. n. 89 e n. 19989 del 2021). 6. L’ottavo motivo del ricorso dell’avvocato Fabio LA denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 55 del 2014, per non avere il Giudice di appello rilevato che all’udienza del 10 novembre 2015 innanzi al Giudice di pace di Venezia aveva patrocinato una praticante avvocata abilitata e perciò doveva essere liquidata la metà dei compensi. 6.1. L’ottavo motivo è inammissibile. Esso introduce una questione che non risulta esaminata nella sentenza impugnata, né il ricorrente indica, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quale atto delle pregresse fasi di merito detta questione fosse stata ritualmente allegata e discussa in contraddittorio tra le parti. Potrebbe peraltro considerarsi che l’art. 9 del d.m. n. 55 del 2014 si riferisce all’ipotesi in cui sia incaricato del patrocinio, nelle ipotesi consentite dalla legge, e perciò beneficiario della liquidazione del compenso, il praticante avvocato, e non all’ipotesi in cui il praticante avvocato, nel periodo di svolgimento del tirocinio, eserciti attività professionale in sostituzione, o comunque sotto il controllo e la responsabilità, dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. 10 di 10 7. Il ricorso va perciò rigettato ed il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 34462 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 11/12/2023 2 di 10 FATTI DI CAUSA 1. L’avvocato Fabio LA ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza n. 2475/2017 del Tribunale di Venezia, depositata il 17 novembre 2017. Resiste con controricorso l’avvocata Silvia Mainardi. 2. Il giudizio ha ad oggetto una domanda di condanna al pagamento della somma di € 378,45, oltre accessori, a titolo di competenze professionali per l’attività di domiciliazione prestata dall’avvocata Mainardi in favore dell’avvocato LA in un procedimento svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Mestre. La domanda fu proposta con citazione dell’11 settembre 2015 e il convenuto LA rimase contumace nel giudizio di primo grado. L’adito Giudice di pace accolse la domanda con sentenza del 10 novembre 2015. L’avvocato LA propose appello, deducendo il mancato esperimento da parte dell'attrice della procedura di negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella l.n. 162 del 2014, l’erronea quantificazione delle spese per l’attività di domiciliazione operata dalla sentenza appellata e l’erronea determinazione delle spese processuali. Il Tribunale di Venezia ha affermato che la procedura di negoziazione assistita risultava espletata, come da invito non accettato prodotto dall’appellata, essendo peraltro tardivo il rilievo dell’improcedibilità formulato solo con l’atto d’appello. La sentenza impugnata ha poi ritenuto congrua, rispetto alla tariffa di cui al d.m. n. 127 del 2004, ratione temporis applicabile, l’indennità di trasferta liquidata in misura persino inferiore alla metà del minimo (€ 10,00), mentre solo in un caso di accesso per l'effettuazione di copia di documenti era stato indicato l'importo di € 15,00. Il giudice d’appello ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello contenente un riferimento all'importo di € 43,00 riconosciuto dalla sentenza del 3 di 10 Giudice di pace, per mancanza di “sviluppo argomentativo” della supposta violazione di legge commessa dal giudice di primo grado. Il Tribunale, infine, quanto alla misura delle spese processuali, “[p]remesso che il valore della controversia nella quale l'avv. Mainardi aveva prestato l'opera di domiciliataria era di € 469,53”, ha evidenziato che “gli importi indicati come dovuti dall'appellante sono persino inferiore a quelli minimi di € 33,00”; sicché, per le spese di primo grado, ha reputato “congruo il riferimento al valore medio di € 65,00 per le fasi di studio ed introduttiva”, mentre “per quella di trattazione, stante l'intervenuta decisione immediata” il giudice di appello ha liquidato “l'importo di € 33,00 pari al minimo dei parametri”, senza riconoscere nulla per la fase decisionale, così rideterminando in “€ 163,00 per competenze professionali ed € 50,70 per esborsi” le spese processuali del giudizio di primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che il giudizio concerne domanda per il pagamento di un credito di valore non eccedente millecento euro, da decidere, dunque, sempre secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente). L’esposizione sommaria dei fatti della causa e l’esame diretto degli atti processuali specificamente indicati dal ricorrente e dalla controricorrente (agli effetti degli artt. 366, comma 1, nn. 3 e 6, e 370, comma 2, c.p.c.) non consentono, tuttavia, a questa Corte di rilevare d’ufficio l’eventuale inosservanza del limite di appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. È poi infondata l’eccezione pregiudiziale di “inammissibilità del ricorso” sollevate dalla controricorrente con riguardo all'art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., giacché le censure deducono la violazione di norme di diritto e non postulano l’esame di atti o di documenti che non siano specificamente indicati nello sviluppo dei motivi. 4 di 10 1.I primi quattro motivi del ricorso dell’avvocato Fabio LA, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, riferendosi tutti alla procedura di negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella l.n. 162 del 2014, deducono: 1.1. violazione o falsa applicazione dell'art 345, comma 3, c.p.c., per aver il giudice di appello motivato la propria decisione in base a documenti non depositati nel giudizio di primo grado;
1.2. violazione o falsa applicazione del combinato degli artt. 345 e 112 c.p.c. per aver il giudice di appello dichiarato il divieto di proporre in appello eccezioni rilevabili di ufficio, come l’eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita;
1.3. violazione o falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 della “legge 2014 n. 132”, per non aver il giudice di appello rilevato l'assenza della firma autografa nella convenzione di negoziazione assistita;
1.4. omessa motivazione, violazione o falsa applicazione di norme di diritto “per non aver il giudice di appello rilevato il vizio di notifica della lettera raccomandata inviata dall'Avv. Mainardi, contenente l'invito alla negoziazione assistita”. 2. I primi quattro motivi di ricorso sono infondati perché è corretta una della rationes decidendi esplicitata dal Tribunale di Venezia, la quale è idonea a giustificarne autonomamente la statuizione sul punto della negoziazione assistita: era tardivo il rilievo dell’improcedibilità formulato solo con l’atto d’appello. L’art. 3, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella l.n. 162 del 2014, dispone espressamente che, allorché l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (nella specie, domanda di pagamento a 5 di 10 qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro), “[l]’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Peraltro, l’art. 3, comma 7, aggiunge che “[l]a disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente”, e quindi, fra l’altro, nelle cause davanti al giudice di pace il cui valore non eccede € 1.100,00 (art. 82, comma 1, c.p.c.). La previsione del limite della prima udienza per l’eccezione o il rilievo della improcedibilità della domanda è del tutto in linea con l’esigenza che la previsione di sistemi di risoluzione alternativa delle liti come condizione di procedibilità per finalità deflattive sia comunque conciliata con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione, e dunque anche con l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale, così da risolvere in limine litis le questioni di improcedibilità (arg. da Cass. Sez. Unite n. 8241 del 2020). 3. Il quinto motivo del ricorso dell’avvocato Fabio LA denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme “di cui al Capitolo I art. 1 e Capitolo III art. 8 del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004 n. 127, per aver il giudice di appello erroneamente ritenuto dovute indennità di trasferta relative all'attività di domiciliazione dell'Avv. Mainardi innanzi il Giudice di pace. Si espone che il giudice di appello ha commesso un duplice errore: sia quanto al richiamo alle "spese di vacazione", previste dal “D.M 127/2004, solo nel capitolo III art. 8 con riferimento all'attività stragiudiziale”, sia perché “essendo l'Avv. Mainardi domiciliata in Noale, quale frazione del 6 di 10 comune di Venezia, non si può configurare alcuna spesa di vacazione”. 3.1. L’esame di questo motivo impone una premessa. Oggetto di lite sono le prestazioni professionali rese dall’avvocata Mainardi in favore dell’avvocato LA per l’attività di domiciliazione in un procedimento svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Mestre, nell’ambito, dunque di un rapporto di collaborazione professionale intercorso fra i due avvocati e distinto, ai fini della liquidazione dei compensi, sia dal rapporto intercorrente col cliente sia dal rapporto con il soccombente (ad esempio, Cass. n. 19416 del 2016; n. 25816 del 2011). Soltanto il d.m. n. 55 del 2014 ha dettato uno specifico criterio di determinazione del compenso spettante all’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, stabilito in percentuale dell’importo previsto dai parametri tabellari per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte. Ciò si è precisato in quanto il riferimento che le censure fanno ai criteri dettati dal d.m. n. 127 del 2004 (i quali in realtà si riferivano soltanto alla liquidazione degli onorari a carica del soccombente e del cliente) per determinare, nel rapporto tra colleghi, il compenso dovuto all’avvocato che gestiva la domiciliazione, può intendersi solo come temperamento della liquidazione equitativa cui il giudice deve procedere, in proporzione con l'entità delle prestazioni eseguite dal mandatario, ove manchi una misura stabilita dalle parti o dalle tariffe. 3.2. Il quinto motivo del ricorso è allora da respingere. Sia la sentenza impugnata, sia la stessa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, riferiscono che il secondo motivo 7 di 10 dell’appello LA assumeva come “non dovuto l'importo di € 75,00 indicato a titolo di spese in assenza delle relative giustificazioni”, in “mancanza di alcun giustificativo … nella parcella emessa in relazione all'attività di domiciliazione presso il Giudice di pace di Mestre”. Il Tribunale di Venezia ha giustificato l’importo in esame con riguardo alla previsione tariffaria per l’avvocato che debba trasferirsi fuori del proprio domicilio professionale, avendo l’avvocata Mainardi studio in Noale. Il fondamento normativo è nell’allegato I, tabella A “Onorari giudiziali”, VIII TRASFERTE, d.m. n. 127 del 2004, ratione temporis applicabile, secondo cui “[p]er il trasferimento fuori dal proprio domicilio sono dovute le spese e l'indennità così come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali”. La disposizione contiene un riferimento generale al domicilio professionale, riferimento coerente con le regole relative alla localizzazione dell'avvocato e all'iscrizione nell'albo, privilegiando il dato fattuale del luogo principale in cui si dispiega l'attività professionale. L’indennità di trasferta è dunque dovuta all’avvocato che, come nella specie, per svolgere l’attività giudiziale presso il giudice adito (Giudice di pace di Mestre), deve recarsi in un ufficio giudiziario posto fuori dal comune nel quale ha il proprio domicilio professionale (Noale), ove non si tratti di raggiungere il capoluogo del tribunale nel cui circondario è iscritto (arg. da Cass. n. 968 del 1964). 4. Il sesto motivo del ricorso dell’avvocato Fabio LA denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il giudice d’appello rilevato il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado”, essendo la domanda dell’attrice limitata ad € 378,45, ed avendo invece il Giudice di pace liquidato in aggiunta € 43,00 a titolo di anticipazione. 8 di 10 4.1. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello contenente un riferimento all'importo di € 43,00 riconosciuto dalla sentenza del Giudice di pace, per mancanza di “sviluppo argomentativo” della supposta violazione di legge commessa dal giudice di primo grado. Allorché il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione per violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ciò che il ricorrente non ha fatto. Il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non può altrimenti essere utilmente dedotto come motivo di ricorso per cassazione, neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente, quando non abbia costituito oggetto di motivo di gravame davanti al giudice d'appello (tra le tante, Cass. n. 18486 del 2020). 5. Il settimo motivo del ricorso dell’avvocato Fabio LA denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, per aver il Giudice di appello omesso di considerare, nella liquidazione del compenso degli onorari del giudizio innanzi al Giudice di pace di Mestre, le caratteristiche, la natura e l'estrema semplicità della questione giuridica trattata. 5.1. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale, nell’esaminare la censurata liquidazione delle spese processuali di primo grado, ha reputato “congruo il riferimento al valore medio di € 65,00 per le fasi di studio ed introduttiva”, 9 di 10 mentre “per quella di trattazione, stante l'intervenuta decisione immediata” il giudice di appello ha liquidato “l'importo di € 33,00 pari al minimo dei parametri”, senza riconoscere nulla per la fase decisionale, così rideterminando in “€ 163,00 per competenze professionali ed € 50,70 per esborsi” l’importo dovuto. In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (tra le tante, Cass. n. 89 e n. 19989 del 2021). 6. L’ottavo motivo del ricorso dell’avvocato Fabio LA denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 55 del 2014, per non avere il Giudice di appello rilevato che all’udienza del 10 novembre 2015 innanzi al Giudice di pace di Venezia aveva patrocinato una praticante avvocata abilitata e perciò doveva essere liquidata la metà dei compensi. 6.1. L’ottavo motivo è inammissibile. Esso introduce una questione che non risulta esaminata nella sentenza impugnata, né il ricorrente indica, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quale atto delle pregresse fasi di merito detta questione fosse stata ritualmente allegata e discussa in contraddittorio tra le parti. Potrebbe peraltro considerarsi che l’art. 9 del d.m. n. 55 del 2014 si riferisce all’ipotesi in cui sia incaricato del patrocinio, nelle ipotesi consentite dalla legge, e perciò beneficiario della liquidazione del compenso, il praticante avvocato, e non all’ipotesi in cui il praticante avvocato, nel periodo di svolgimento del tirocinio, eserciti attività professionale in sostituzione, o comunque sotto il controllo e la responsabilità, dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. 10 di 10 7. Il ricorso va perciò rigettato ed il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione