Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10048/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 10048/2024 R.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 10048/2024 R.G. promossa con ricorso da:
(C.F. ) residente in [...] C.F._1 settembre n. 85/A
(Avv. Paolo Meneghel) nei confronti di
(C.F. residente in [...] CP_1 C.F._2
(Avv. Marina Cozzi) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ha adito il Tribunale chiedendo emettersi sentenza di cessazione degli effetti Parte_1 io concordatario contratto con in data 23/09/2000 in Padova, CP_1 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune (anno 2000, parte II^, Serie A, n. 481), dall'unione con il quale è nata in [...] la figlia il 29.10.2004 Per_1
(maggiorenne non economicamente indipendente).
Ha esposto infatti che le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologazione d.d. 25.01.2023 del Tribunale di Padova (n. cron. 522/2023) a seguito del quale la separazione è proseguita ininterrottamente.
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2) Confermare e comunque disporsi l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà della ricorrente, sita in in Saonara (PD), Via venti settembre n. 85/A, int. 1, alla Sig.a Parte_1 con l'arredo ivi esistente;
3) disporsi che il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , CP_1 Per_1 maggiorenne ma non te autosufficiente e convivente con la madre, sia t corrispondere entro il giorno 10 di ciascun mese alla ricorrente un assegno mensile di € 302,40 (euro trecentodue/40), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
4) disporsi inoltre che il Sig. sia tenuto a partecipare paritariamente con la Sig.ra CP_1
a tutte ordinarie che interessano la figlia a fronte Parte_1 Per_1 rte dell'altro genitore del preventivo di spesa e/o della entazione giustificativa o, comunque, individuate secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Padova, con le modalità ivi previste;
5) disporsi altresì che il Sig. sia tenuto a partecipare alle spese relative all'attività CP_1 ippica/equestre praticata dalla figlia nella misura del 50% ed entro limite pro quota di euro Per_1
200,00 mensili, limite oltre il quale sarà necessario il preventivo accordo delle parti.
6) spese e compensi professionali di causa rifusi, in caso di opposizione”.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione del 12.12.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni formulando le conclusioni di seguito indicate;
“1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2) le parti prestano reciproco assenso alla produzione del presente accordo innanzi al Tribunale di Venezia nell'ambito del procedimento iscritto al n. 10048/2024, affinché dichiari con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla Sig.ra Parte_1
e dal Sig. in data 23/09/2000 a Padova, trascritto nel Reg CP_1
Matrimoni llo Stato Civile del Comune di Padova per l'anno 2000, atto n. 481, Parte II, serie A, con conseguente annotazione della emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile, con ogni conseguenza di legge;
3) alla Sig.ra verrà assegnata la casa coniugale, di proprietà della medesima, Parte_1 sita in Saonara (PD), Via venti settembre n. 85/A, int. 1, con l'arredo ivi esistente;
4) il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , maggiorenne ma CP_1 Per_1 non econ utosufficiente e convivente con la madre, sarà tenut rispondere entro il giorno 10 di ciascun mese, alla Sig.ra un assegno mensile di € 302,40 (euro Parte_1 trecentodue/40), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
pagina 2 di 4 5) il Sig. sarà tenuto a partecipare paritariamente con la Sig.ra a CP_1 Parte_1 tutte le inarie che interessano la figlia a fronte del e Per_1 dell'altro genitore del preventivo di spesa e/o della do azione giustificativa o, comunque, individuate secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Padova, con le modalità ivi previste;
6) il Sig. sarà tenuto a partecipare alle spese relative all'attività ippica/equestre CP_1 praticata nella misura del 50% ed entro il limite pro quota di € 200,00 mensili, Per_1 limite oltre il quale sarà necessario il preventivo accordo delle parti;
7) le parti prestano il proprio assenso alla compensazione delle spese del procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Venezia iscritto al n. 10048/2024 R.G.”
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni esprimendo parere favorevole con nota del 08.01.2025.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione il 12.12.2024 in seguito all'udienza di comparizione delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex art. 473 bis.47 c.p.c. quale luogo di residenza del coniuge evocato in giudizio (nel caso di specie residente in [...]).
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti conformi all'interesse della prole e regola i reciproci interessi come da condizioni concordate.
Spese di lite compensate come da accordo intervenuto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 23/09/2000 a Padova (PD), trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 481, anno 2000 del Comune di Padova (PD).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- regola i reciproci interessi come da condizioni concordate e sopra riportate.
- spese compensate. pagina 3 di 4 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Silvia Barison
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