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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 819/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1478/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNIC.IRREGOL n. COD. 04659792180 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
- sul ricorso n. 1847/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250046411220000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4303/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Le Parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto due distinti ricorsi – dei quali ha chiesto la riunione – avverso:
1) la comunicazione di irregolarità n. T2OU0009812371 del 6.3.2025, emessa a seguito di controllo formale del Modello Redditi 2021 (a.i. 2020) per complessivi euro 7.694,63 e notificata il 7.3.2025 dalla Direzione
Provinciale I di Milano, Ufficio territoriale Milano 5;
2) la cartella di pagamento n. 068 2025 00464112 20, riferita al medesimo periodo d'imposta (2020), per euro 8.400,63, notificata il 22.4.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione Milano.
Parte ricorrente riferisce di avere ricevuto anche per l'annualità precedente (2019), una comunicazione di irregolarità cui aveva fatto seguire istanza di autotutela con documentazione a supporto, senza che l'Ufficio ne tenesse conto. Le medesime contestazioni sono state riproposte anche negli atti oggetto degli odierni ricorsi, riguardanti varie voci della dichiarazione dei redditi (spese di ristrutturazione, arredi e riqualificazione energetica), in parte azzerate o non riconosciute per presunte irregolarità formali da parte dell'Ufficio.
Ritenendo infondate le rettifiche operate dall'Agenzia delle Entrate, il ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento della pretesa erariale, deducendo la spettanza delle detrazioni in relazione alle suddette voci, in quanto adeguatamente documentate e rientranti nelle fattispecie agevolate.
Controdeduzioni dell'Ufficio L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano si è costituita in giudizio con separati atti di controdeduzioni, eccependo in via preliminare l'irritualità della fissazione dell'udienza, in quanto l'avviso di trattazione sarebbe stato notificato alla sola parte ricorrente prima della scadenza del termine per la costituzione dell'Ufficio. Quest'ultimo ha, inoltre, eccepito la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al ricorso avverso la comunicazione ex art. 36-ter, essendo stata impugnata anche la successiva cartella.
Sempre in via preliminare, l'Ufficio ha evidenziato che le medesime contestazioni erano già state effettuate per l'anno d'imposta 2019, nell'ambito di un analogo controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, con conseguente emissione di una cartella di pagamento impugnata dal contribuente. Il relativo giudizio si è concluso con rigetto del ricorso (salvo sgravio parziale).
Nel merito l'Ufficio ha contestato le doglianze del ricorrente, chiedendo, in conclusione, il rigetto del ricorso.
Con successive memorie del 10.06.2025, parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'Ufficio, insistendo su quanto già riportato nel ricorso introduttivo.
Le parti hanno sottoscritto, in data 10.11.2025, apposito accordo conciliativo (prot. n. 421726/2025), depositato in atti dall'Agenzia delle Entrate – D.P. I di Milano, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, con rideterminazione della pretesa erariale e compensazione delle spese.
Successivamente è stata depositata istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, sottoscritta dal difensore del contribuente e dal Capo Team dell'Ufficio.
Alla pubblica udienza del 21.11.2025 è presente il solo rappresentante dell'Ufficio resistente, il quale discute la causa riportandosi sostanzialmente ai propri atti.
I ricorsi, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, vengono decisi in Camera di Consiglio, in pari data, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come risulta dalla documentazione depositata in atti nelle more del presente giudizio, le parti hanno sottoscritto apposito accordo conciliativo con il quale hanno definito la controversia stabilendo altresì la compensazione delle spese di giudizio.
Stante ciò, osserva la Corte, va dichiarata l'estinzione dei presenti giudizi per cessazione della materia del contendere ex art. 48 D. Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1478/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNIC.IRREGOL n. COD. 04659792180 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
- sul ricorso n. 1847/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250046411220000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4303/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Le Parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto due distinti ricorsi – dei quali ha chiesto la riunione – avverso:
1) la comunicazione di irregolarità n. T2OU0009812371 del 6.3.2025, emessa a seguito di controllo formale del Modello Redditi 2021 (a.i. 2020) per complessivi euro 7.694,63 e notificata il 7.3.2025 dalla Direzione
Provinciale I di Milano, Ufficio territoriale Milano 5;
2) la cartella di pagamento n. 068 2025 00464112 20, riferita al medesimo periodo d'imposta (2020), per euro 8.400,63, notificata il 22.4.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione Milano.
Parte ricorrente riferisce di avere ricevuto anche per l'annualità precedente (2019), una comunicazione di irregolarità cui aveva fatto seguire istanza di autotutela con documentazione a supporto, senza che l'Ufficio ne tenesse conto. Le medesime contestazioni sono state riproposte anche negli atti oggetto degli odierni ricorsi, riguardanti varie voci della dichiarazione dei redditi (spese di ristrutturazione, arredi e riqualificazione energetica), in parte azzerate o non riconosciute per presunte irregolarità formali da parte dell'Ufficio.
Ritenendo infondate le rettifiche operate dall'Agenzia delle Entrate, il ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento della pretesa erariale, deducendo la spettanza delle detrazioni in relazione alle suddette voci, in quanto adeguatamente documentate e rientranti nelle fattispecie agevolate.
Controdeduzioni dell'Ufficio L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano si è costituita in giudizio con separati atti di controdeduzioni, eccependo in via preliminare l'irritualità della fissazione dell'udienza, in quanto l'avviso di trattazione sarebbe stato notificato alla sola parte ricorrente prima della scadenza del termine per la costituzione dell'Ufficio. Quest'ultimo ha, inoltre, eccepito la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al ricorso avverso la comunicazione ex art. 36-ter, essendo stata impugnata anche la successiva cartella.
Sempre in via preliminare, l'Ufficio ha evidenziato che le medesime contestazioni erano già state effettuate per l'anno d'imposta 2019, nell'ambito di un analogo controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, con conseguente emissione di una cartella di pagamento impugnata dal contribuente. Il relativo giudizio si è concluso con rigetto del ricorso (salvo sgravio parziale).
Nel merito l'Ufficio ha contestato le doglianze del ricorrente, chiedendo, in conclusione, il rigetto del ricorso.
Con successive memorie del 10.06.2025, parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'Ufficio, insistendo su quanto già riportato nel ricorso introduttivo.
Le parti hanno sottoscritto, in data 10.11.2025, apposito accordo conciliativo (prot. n. 421726/2025), depositato in atti dall'Agenzia delle Entrate – D.P. I di Milano, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, con rideterminazione della pretesa erariale e compensazione delle spese.
Successivamente è stata depositata istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, sottoscritta dal difensore del contribuente e dal Capo Team dell'Ufficio.
Alla pubblica udienza del 21.11.2025 è presente il solo rappresentante dell'Ufficio resistente, il quale discute la causa riportandosi sostanzialmente ai propri atti.
I ricorsi, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, vengono decisi in Camera di Consiglio, in pari data, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come risulta dalla documentazione depositata in atti nelle more del presente giudizio, le parti hanno sottoscritto apposito accordo conciliativo con il quale hanno definito la controversia stabilendo altresì la compensazione delle spese di giudizio.
Stante ciò, osserva la Corte, va dichiarata l'estinzione dei presenti giudizi per cessazione della materia del contendere ex art. 48 D. Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.