Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2004, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO TO - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, difeso dall'avvocato ETTORE SANTUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, dott. Maurizio Gottardi e dott. Alberto Grassi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell'avvocato ATTILIO BAIOCCHI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1019/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, 4^ sezione civile emessa il 15/3/2001, depositata il 06/04/01; RG. 2007/1999;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 13/11/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso. FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso per Cassazione proposto da EL TO avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1019/01,depositata il 6.4.01, confermativa della decisione di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dal EL nei confronti delle Assicurazioni Generali s.p.a. emessa dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 5272/98;
Letto il parere del P.G. in sede che si è espresso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso da pronunciarsi in Camera di consiglio a sensi e per gli effetti dell'art. 375 c.p.c.;
Rilevato che il ricorso non riporta l'iter argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi a richiamare la pronuncia di rigetto del gravame emessa dalla Corte di merito;
Ritenuto che l'impugnazione come proposta viola il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, che implica la conoscenza attraverso il ricorso del fatto processuale e sostanziale, vale a dire dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, attesa la necessità di avere un'immediata percezione delle censure sollevate senza far ricorso ad altre fonti, compresa la sentenza impugnata (Cass. 14937/00 e 5492/97);
Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per una pronuncia in Camera di consiglio di rigetto del ricorso a sensi dell'art. 375 c.p.c.; che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida complessivamente in euro 600,00, di cui euro 100,00 per spese.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004