Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 30/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00168/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03627/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3627 del 2025, proposto da
IZ AK, rappresentato e difeso dall'avvocato Betula Toto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , Questura di Novara, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
“ del decreto di revoca emesso dallo Sportello Unico Immigrazione, notificato a mezzo portale ALI in data 29-10-2025, nonché degli atti illegittimi presupposti, consequenziali o comunque connessi del procedimento ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino e della Questura di Novara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ET UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato e considerato che:
- la difesa erariale ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, riferendo che l’Amministrazione resistente ha provveduto all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato;
- il difensore di parte ricorrente ha confermato in udienza l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e ha chiesto a sua volta la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto pertanto di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL PR, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
ET UZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET UZ | EL PR |
IL SEGRETARIO