Sentenza 2 ottobre 2003
Massime • 1
L'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice. (Nella specie, relativa al reato di violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive - qualificato come contravvenzione e punito con pena esclusivamente detentiva dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 nel suo testo originario, ma configurato come delitto punito con pena detentiva della stessa durata, alternativa a quella pecuniaria, nella versione di tale articolo modificata dal D.L. n. 336 del 2001, convertito con modificazioni nella legge n. 377 del 2001 -, la Corte ha giudicato corretto l'operato del giudice di merito che aveva ritenuto in concreto più favorevole al reo l'applicazione della precedente normativa, la quale configurava il reato come contravvenzione, ma senza prevedere la pena pecuniaria alternativa a quella detentiva).
Commentario • 1
- 1. Successione di leggi penali nel tempo: la guida in stato di ebbrezza, lavori di pubblica utilitàhttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
L'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice: è quindi più favorevole la normativa introdotta nell'agosto 2010 che prevede quale pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità per il reato di guida di stato di ebbrezza. Successione di leggi penali nel tempo: la guida in stato di ebbrezza tra sospensione condizionale e lavori di pubblica utilità (commento alla sentenza Corte di Cassazione, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2003, n. 40915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40915 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CHIEFFI EVERO Presidente
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI "
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO "
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA PP N. IL 03/11/1966;
avverso SENTENZA del 24/04/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SANTACROCE;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario FRATICELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 aprile 2003, la corte di appello di Bologna confermava la condanna a mesi quattro di arresto inflitta a PA PP dal tribunale monocratico di Modena, ritenendolo responsabile di violazione dell'obbligo di astenersi dal partecipare a manifestazioni sportive, impostegli dal questore di Varese dopo i fatti verificatisi il 18 aprile 1999 in occasione della partita di calcio Modena-Varese.
Secondo la corte territoriale, l'imputato non appariva meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei suoi precedenti penali (per reati gravi contro la persona e contro le autorità costituite) e della sua partecipazione ad episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Né sussistevano i presupposti per convertire la pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria, non essendo prevista, per il reato previsto dell'art. 6 commi 1 e 6 l. n. 401/89, la pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva.
Ricorre per cassazione il PA per mezzo del suo difensore, il quale deduce, sotto il profilo della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, che il giudice di appello era incorso in errore escludendo l'applicazione della pena pecuniaria, atteso che l'art. 6 della legge n. 401/89, a seguito delle modifiche introdotte dell'art. 1 della l. 19 ottobre 2001, n. 377, prevedeva, quale nuovo trattamento sanzionatorio, la pena della reclusione da tre a diciotto mesi alternativamente a quella della multa fino a tre milioni. II principio del favor rei, secondo la difesa del ricorrente, giustificava quindi l'applicazione della nuova normativa più favorevole all'imputato. Peraltro, sotto altro profilo, si contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sottolineando che l'imputato non aveva avuto alcun intento bellicoso e in ogni caso non aveva opposto alcuna resistenza alle forze dell'ordine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il criterio della individuazione della norma penale sostanziale più favorevole, ai sensi dell'art. 2 c.p., impone una valutazione non in astratto, sulla base della mera comparazione tra le due normative succedutesi nel tempo, ma anche e soprattutto in concreto, confrontando i risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di esse alla fattispecie sottoposta all'esame dei giudice. La disciplina più favorevole, insomma, va individuata sulla base di un raffronto oggettivo all'esito di una valutazione discrezionale del giudice e non già in considerazione della convenienza che ne deriverebbe all'imputato (Cass., Sez. III, 4 luglio 1995, n. 9234, Sartorio, RV 202445). L'art. 6 comma 6 della legge n. 489/89 prevedeva in origine un reato contravvenzionale, punito con la sola pena dell'arresto da tre a diciotto mesi, mentre ora, a seguito delle modifiche introdotte dal DL 20 agosto 2001 n. 336 convertito con modificazioni dalla l. 19 ottobre 2001 n. 377, prevede un delitto punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a 1.549,00 euro. Ora, se è pacifico che la sola pena detentiva in luogo di quella alternativa è, per sua stessa natura, più grave e meno favorevole della pena pecuniaria, è altrettanto vero però che la configurazione di un fatto-reato come delitto, indipendentemente dalla specie di pena applicabile e dai limiti edittali, è sicuramente più grave della sua qualificazione come contravvenzione. È sufficiente aver riguardo per questo al termine di prescrizione, che è previsto in tre anni per le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena dell'arresto (art. 157 n. 5 c.p.) e in cinque anni per i delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a cinque anni, sola congiunta o alternativa alla pena pecuniaria della multa (art. 157 n. 4 e ult. comma c.p.). Come pure deve aversi presente che, in presenza di un delitto, è configurabile l'istituto del tentativo, che non è ravvisabile invece nei reati contravvenzionali. In quest'ordine di idee è, del resto, l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che non ha mancato di rilevare che i delitti vanno sempre considerati più gravi delle contravvenzioni, non solo se puniti con pene uguali ma di specie diversa o con pene obiettivamente meno afflittive, sia in ragione delle conseguenze più gravi che l'ordinamento riconnette alla commissione di un delitto, anche se punito con la sola pena pecuniaria, avuto riguardo alla "connotazione che ha assunto la pena pecuniaria nel sistema, quale sanzione efficace per combattere la media e piccola criminalità, in forza dell'impronta afflittiva che le è stata impressa proporzionandola alle condizioni economiche del reo (artt. 133 bis e 133 ter c.p., aggiunti dall'art. 100 della l. n. 689 del 1981" (Cass., Sez. Un., 26 novembre 1997, n. 15, P.G. c. Varnelli). La conferma della validità di questa affermazione si trae altresì dalla lettura dell'art. 16 comma 3 c.p.p., che, ai fini dell'individuazione del reato più grave in tema di competenza per territorio determinata dalla connessione), prevede due tipi di criteri: un criterio qualitativo che si basa sulla distinzione fra delitti e contravvenzioni ("i delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni") ed un criterio quantitativo che si fonda sulla quantità e sulla specie di pena (Tra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo, ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo;
se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive") (Cass., Sez. I, 23 giugno 1999, Cascella, in CED Cass., n. 213871).
Ne deriva che, nel caso in esame, a prescindere dal ragionamento seguito dalla corte per rigettare la richiesta dei ricorrente che invocava l'adozione della sola pena pecuniaria disposta in via alternativa dalla nuova legge e non l'applicazione di una sanzione sostitutiva, la soluzione concretamente adottata deve ritenersi corretta, essendo evidente che il nuovo trattamento sanzionatorio, anche alla luce delle finalità della legge del 2001 che è diretta a fronteggiare e reprimere in modo più drastico ed incisivo la violenza dei tifosi negli stadi, è più pesante del precedente. Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso, avendo il giudice di merito, nell'esercizio di quello che è un suo tipico fatto discrezionale, adempiuto correttamente all'obbligo di motivazione impostogli nella determinazione della pena, spiegando che ostavano alla concessione delle circostanze attenuanti generiche varie circostanze, come i precedenti penali dell'imputato (soggetto dal carattere violento, come dimostrano le condanne subite per lesioni personali), la sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, l'essere conosciuto dalle forse dell'ordine come persona facile alle sollecitazioni esterne e... a prendere parte attiva ad episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive", dando conto altresì della assoluta irrilevanza ai fini della fruizione del beneficio invocato del non aver opposto alcuna resistenza alle forze dell'ordine che l'avevano "individuato ed identificato", trattandosi oltretutto di una sua scelta precisa diretta ad evitare conseguenze più gravose a suo carico.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 OTTOBRE 2003.