Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01563/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2021, proposto da
UR SE, LU UB, Luisa Carpentieri, rappresentati e difesi dall'avvocato Luisa Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato
formatosi sul decreto emesso dalla Corte d'Appello di Lecce - Sezione promiscua - n. cron. 1158/2020 del 27.06.2020, depositato in cancelleria il 30.06.2020, reso nel giudizio n. 111/2020 R.G.V. G. del 27.06.2020, munito di formula esecutiva il 17.07.2020 notificato a mezzo PEC in data 21-24.07.2020 e a mezzo posta in data 31.07-05.08.2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stata effettuata direttamente al Ministero della Giustizia, presso la sua sede reale, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
- la stessa è, dunque, da ritenersi nulla ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933 secondo cui: “ Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio ”;
- l’Avvocatura Distrettuale dello Stato non si è costituita nel presente giudizio, sicché non opera la sanatoria ex tunc di cui all’art. 44 comma 3 c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che in ragione della nullità della notifica, non resta a questo Collegio che dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto, infine, che, stante la mancata costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, nulla vada dichiarato sulle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO