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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3419/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3419/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 giugno 2025 ad ore 11.20 innanzi al dott. Barbara Romano, sono comparsi:
Per l'avv. BARNABA FERRUCCIO, oggi sostituito dall'avv. Ilaria Dalò la quale Parte_1 si riporta al ricorso e alla memoria in atti.
Il giudice rimette le parti dinnanzi a sé alle ore 15.e ss. per la lettura del provvedimento.
Il giudice dott. Barbara Romano
Successivamente lo stesso giorno alle ore 17.40 il giudice dà lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Barbara Romano
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3419/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARNABA Parte_1 C.F._1
FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in VIA CORSICA 3/10, 16128 GENOVA presso il difensore avv. BARNABA FERRUCCIO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponeva che: Parte_1
Con provvedimento prot. n. 13200/10/PAT AREA 3TER emesso il 18 gennaio 2011 dalla
[...]
e notificato il 14.3.2011 al ricorrente era Controparte_2 revocata la patente di guida cat. B n. , di cui era titolare, in quanto sottoposto con il NumeroD_1 provvedimento n. 3/10 dell'8 giugno 2010 del Tribunale di Genova Sezione per le Misure di Prevenzione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni e, dunque, ritenuto non più in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120 CdS;
in data 3.3.2023 aveva presentato all'Ufficio Ostativo della Motorizzazione civile di Genova richiesta di “poter riconseguire la patente di guida della categoria B in seguito alla revoca della patente precedentemente posseduta” essendo decorso il termine di tre anni dal provvedimento di revoca, ma che con provvedimento “prot. n. 00945263” emesso il 21 febbraio 2024, trasmesso a mezzo mail in data 01 marzo 2024 (prod. 3) gli era stato comunicato che non risultava essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 120 C.d.S. per il conseguimento di nuovo documento di guida” (prod. 4), come da allegata comunicazione della Prefettura di Genova;
che nella comunicazione della Prefettura di Genova si leggeva che a carico del ricorrente erano risultati i seguenti precedenti:
pagina 2 di 6 - sentenza di condanna del Tribunale di Genova del 17/10/2005, irrevocabile in data 02/12/2005, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti art. 73 DPR 309/90;
- decreto del Tribunale di Genova – Sezione per le Misure di Prevenzione, n. 3/10 M.P. del 08/06/2010, definitivo il 25/06/2010 – Misura di Prevenzione sorveglianza speciale per 3 anni.
Veniva richiamato il provvedimento prot. n. 13200/10/PAT AREA 3TER emesso il 18 gennaio 2011 dalla Prefettura di Genova III Ter e notificato il 14.3.2011 con Controparte_2 cui la Prefettura aveva disposto la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 CdS.
Si rilevava che “in relazione alla suddetta sentenza di condanna e misura di prevenzione, non risulta intervenuta riabilitazione, la cui mancanza, preclude, ai sensi dell'art. 120 comma 1 C.d.S., il conseguimento di un nuovo documento di guida, così come ribadito dal con Controparte_3 circolari n. 5259 del 27/04/2020 e n. 8249 del 30/11/2021” (prod. 5).
Ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario alla luce di Cass. S.U. Ordinanza 14.3.2022, n. 8188 e conforme giurisprudenza di merito, il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento “prot. n. 00945263” emesso il 21 febbraio 2024.
Rilevava che “Nessun provvedimento di revoca della patente è stato emesso per la “sentenza di condanna del Tribunale di Genova del 17/10/2005, irrevocabile in data 02/12/2005, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti art. 73 DPR 309/90” dal momento che l'ordinanza di revoca della patente è stata emessa il 18 gennaio 2011, notificata il 14 marzo 2011, per il solo “provvedimento n. 3/10 dell'8 giugno 2010 del Tribunale di Genova Sezione per le Misure di Prevenzione con il quale è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 3” (v. Parte_1 prod. 2 parte ricorrente).
Sosteneva che “allorquando è stata disposta dal Prefetto della Provincia di Genova la revoca del documento di guida del ricorrente erano decorsi i termini di legge per potere disporre analoga misura anche per la sentenza di condanna”.
A tal proposito richiamava l'art. 120 co. 2 C.d.S. secondo cui: “La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1” e dal momento che la sentenza di condanna del Tribunale di Genova divenuta irrevocabile in data 2.12.2005, quindi cinque anni prima della notifica del provvedimento di revoca, avvenuta il
14.3.2011, si richiamava a pronuncia secondo cui “È illegittimo il provvedimento di revoca della patente di guida intervenuto ad oltre tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309/1990 in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti e sostanze psicotrope” (Cassazione penale sez. IV, 18/01/2022, n.5877).
Sosteneva, pertanto, che non era necessario alcun provvedimento riabilitativo per il conseguimento di nuovo titolo di guida dato che il provvedimento di revoca non era intervenuto per effetto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Genova.
Sosteneva che sussistevano e sussistono i presupposti per il rilascio di un nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida in proprio favore.
Il resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata.
Rilevato che, con sentenza penale del 17.10.2005 passata in giudicato il 2.12.2015 emessa dal Tribunale di Genova il ricorrente era condannato per detenzione illecita si sostanze stupefacenti ex art. 73 DPR 309/1990; pagina 3 di 6 rilevato che con decreto del Tribunale di Genova – Sezione per le Misure di Prevenzione, n. 3/10 M.P. del 08/06/2010, definitivo il 25/06/2010 il ricorrente veniva sottoposto a Misura di Prevenzione sorveglianza speciale per 3 anni;
rilevato che con provvedimento prot. n. 13200/10/PAT AREA 3TER emesso il 18 gennaio 2011 dalla
Prefettura di Genova – , Area III Ter e notificato il 14.3.2011 al Controparte_2 ricorrente era revocata la patente di guida cat. B. n. ; NumeroD_1
rilevato che col provvedimento impugnato interveniva diniego “all'istanza di nulla osta al conseguimento della patente di guida a seguito di revoca” per il motivo ostativo ancora rappresentato dalla condanna e misura di prevenzione non essendo intervenuta riabilitazione;
ritenuto che
essendo il provvedimento impugnato fondato sull'esistenza preclusioni ex art. 120 cod. strada per l'esistenza di una condanna ex DPR n. 309/1990 e di una misura di prevenzione, è nel perimetro delineato dalla motivazione del provvedimento che deve svolgersi l'esame della presente controversia (v. CdS sentenza 14.4.2021, n. 3084); ritenuto che avverso detti provvedimenti è in effetti ammessa la tutela avanti alla giurisdizione ordinaria, con i limiti intriseci della medesima, in ragione del fatto che i provvedimenti amministrativi in questione sono caratterizzati da una discrezionalità meramente tecnico/giuridica e connessa alla considerazione della gravità e significatività della violazione, senza orientamento del provvedimento a specifico interesse pubblico in cura alla amministrazione (Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza
14-3-2022 n. 8188);
rilevato che il provvedimento di revoca della patente (doc. 2 ricorrente) risulta, come sostenuto dalla difesa, essere stato emesso in considerazione del provvedimento di sottoposizione del ricorrente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni e della sua attualità in quanto solo a detto provvedimento si fa richiamo, mentre non è menzionata la sentenza di condanna;
ritenuto che dalla lettura del provvedimento è lecito desumere che “nessun provvedimento di revoca della patente è stato emesso per la “sentenza di condanna del Tribunale di Genova del 17/10/2005, irrevocabile in data 02/12/2005, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti art. 73 DPR 309/90”;
ritenuto che allorché nel 2011 è stata disposta la revoca della patente di guida erano già decorsi più di tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, avvenuto il 2.12.2005, onde si ricadeva nella previsione dell'art. 120 oc. 2 CdS secondo cui: “La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni - … omissis… - dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”.
ritenuto che, pertanto, il provvedimento di riabilitazione in relazione alla sentenza di condanna appare superfluo;
ritenuto che pertanto, deve comunque essere valutato il diritto ad ottenere la richiesta ri-concessione;
ritenuto che alla data, 6.3.2023, di presentazione della domanda alla Motorizzazione Civile di Genova pagina 4 di 6 da parte dell'interessato era già ampiamente decorso il termine stabilito dalla legge rispetto alla notifica dell'ordinanza di revoca avvenuta il 14 marzo 2011 (v. prod. 2 parte ricorrente);
ritenuto di dover far richiamo a quella giurisprudenza più recente che ha statuito che “la riabilitazione non è una condizione che si aggiunge al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo dopo la revoca della patente” (Cons. St., sentenza 14.4.2021, n. 3084, cit.; Cons. St. sentenza 4.4.2023, n. 3441) ed ha affermato i seguenti principi, cui anche il ricorso si richiama:
a) la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione (Cons. di Stato IV sezione, 3 agosto 2015, n. 3791);
b) la formulazione dell'art. 120 c.d.s. depone a favore dell'interpretazione secondo cui il mero decorso del tempo comporta la rilasciabilità del titolo, sulla base delle seguenti considerazioni:
- il primo comma dell'art. 120 c.d.s. àncora il divieto di conseguire la patente per la durata dei divieti, ma prevede la possibilità di conseguire "di nuovo" il titolo, salvo per "le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo
222 la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma;
- il secondo comma ancora prevede che "la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1";
- il terzo dispone che "la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni"; rilevato che dai sopra riportati principi la sentenza n. 3441 del 2013 ha ricavato “che il rinnovo della patente di guida è possibile, che la valutazione negativa del requisito morale è a termine, poiché dopo tre anni l'amministrazione non potrebbe procedere alla revoca, nel caso in cui non sia disposta prima, e tenuto conto che l'ostatività al nuovo titolo discende da una nuova condanna” e che l'eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso di tre anni”; preso atto che successivamente alla data del provvedimento di revoca il ricorrente non ha riportato altre sentenze penali di condanna;
ritenuto che
il ricorso meriti accoglimento;
ribadita l'impossibilità del giudice ordinario di emettere provvedimenti di annullamento di atti amministrativi fuori dai casi previsti dalla legge (art. 4 alle E della legge abolitiva del contenzioso amministrativo del 1861) (Tribunale Genova, sentenza n. 156 del 2024); ritenuto che, stante la soccombenza, il resistente va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano, secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo ai parametri minimi della causa di valore indeterminabile, complessità bassa, in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 518,00 per spese.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara sussistente il diritto dell'interessato ad ottenere nuovamente la patente di guida cat. B e, per l'effetto, dispone la disapplicazione del provvedimento avente prot. n. 00945263 emesso il 21 febbraio 2024, (comunicato il 01 marzo 2024) dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, Direzione
Generale Territoriale del Nord-Ovest Ufficio 5 Motorizzazione Civile di Genova.
Condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario sese generali ed in € 518,00 per spese.
Genova, 6 giugno 2025
Il Giudice dott. Barbara Romano
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3419/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 giugno 2025 ad ore 11.20 innanzi al dott. Barbara Romano, sono comparsi:
Per l'avv. BARNABA FERRUCCIO, oggi sostituito dall'avv. Ilaria Dalò la quale Parte_1 si riporta al ricorso e alla memoria in atti.
Il giudice rimette le parti dinnanzi a sé alle ore 15.e ss. per la lettura del provvedimento.
Il giudice dott. Barbara Romano
Successivamente lo stesso giorno alle ore 17.40 il giudice dà lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Barbara Romano
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3419/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARNABA Parte_1 C.F._1
FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in VIA CORSICA 3/10, 16128 GENOVA presso il difensore avv. BARNABA FERRUCCIO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponeva che: Parte_1
Con provvedimento prot. n. 13200/10/PAT AREA 3TER emesso il 18 gennaio 2011 dalla
[...]
e notificato il 14.3.2011 al ricorrente era Controparte_2 revocata la patente di guida cat. B n. , di cui era titolare, in quanto sottoposto con il NumeroD_1 provvedimento n. 3/10 dell'8 giugno 2010 del Tribunale di Genova Sezione per le Misure di Prevenzione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni e, dunque, ritenuto non più in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120 CdS;
in data 3.3.2023 aveva presentato all'Ufficio Ostativo della Motorizzazione civile di Genova richiesta di “poter riconseguire la patente di guida della categoria B in seguito alla revoca della patente precedentemente posseduta” essendo decorso il termine di tre anni dal provvedimento di revoca, ma che con provvedimento “prot. n. 00945263” emesso il 21 febbraio 2024, trasmesso a mezzo mail in data 01 marzo 2024 (prod. 3) gli era stato comunicato che non risultava essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 120 C.d.S. per il conseguimento di nuovo documento di guida” (prod. 4), come da allegata comunicazione della Prefettura di Genova;
che nella comunicazione della Prefettura di Genova si leggeva che a carico del ricorrente erano risultati i seguenti precedenti:
pagina 2 di 6 - sentenza di condanna del Tribunale di Genova del 17/10/2005, irrevocabile in data 02/12/2005, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti art. 73 DPR 309/90;
- decreto del Tribunale di Genova – Sezione per le Misure di Prevenzione, n. 3/10 M.P. del 08/06/2010, definitivo il 25/06/2010 – Misura di Prevenzione sorveglianza speciale per 3 anni.
Veniva richiamato il provvedimento prot. n. 13200/10/PAT AREA 3TER emesso il 18 gennaio 2011 dalla Prefettura di Genova III Ter e notificato il 14.3.2011 con Controparte_2 cui la Prefettura aveva disposto la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 CdS.
Si rilevava che “in relazione alla suddetta sentenza di condanna e misura di prevenzione, non risulta intervenuta riabilitazione, la cui mancanza, preclude, ai sensi dell'art. 120 comma 1 C.d.S., il conseguimento di un nuovo documento di guida, così come ribadito dal con Controparte_3 circolari n. 5259 del 27/04/2020 e n. 8249 del 30/11/2021” (prod. 5).
Ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario alla luce di Cass. S.U. Ordinanza 14.3.2022, n. 8188 e conforme giurisprudenza di merito, il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento “prot. n. 00945263” emesso il 21 febbraio 2024.
Rilevava che “Nessun provvedimento di revoca della patente è stato emesso per la “sentenza di condanna del Tribunale di Genova del 17/10/2005, irrevocabile in data 02/12/2005, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti art. 73 DPR 309/90” dal momento che l'ordinanza di revoca della patente è stata emessa il 18 gennaio 2011, notificata il 14 marzo 2011, per il solo “provvedimento n. 3/10 dell'8 giugno 2010 del Tribunale di Genova Sezione per le Misure di Prevenzione con il quale è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 3” (v. Parte_1 prod. 2 parte ricorrente).
Sosteneva che “allorquando è stata disposta dal Prefetto della Provincia di Genova la revoca del documento di guida del ricorrente erano decorsi i termini di legge per potere disporre analoga misura anche per la sentenza di condanna”.
A tal proposito richiamava l'art. 120 co. 2 C.d.S. secondo cui: “La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1” e dal momento che la sentenza di condanna del Tribunale di Genova divenuta irrevocabile in data 2.12.2005, quindi cinque anni prima della notifica del provvedimento di revoca, avvenuta il
14.3.2011, si richiamava a pronuncia secondo cui “È illegittimo il provvedimento di revoca della patente di guida intervenuto ad oltre tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309/1990 in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti e sostanze psicotrope” (Cassazione penale sez. IV, 18/01/2022, n.5877).
Sosteneva, pertanto, che non era necessario alcun provvedimento riabilitativo per il conseguimento di nuovo titolo di guida dato che il provvedimento di revoca non era intervenuto per effetto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Genova.
Sosteneva che sussistevano e sussistono i presupposti per il rilascio di un nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida in proprio favore.
Il resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata.
Rilevato che, con sentenza penale del 17.10.2005 passata in giudicato il 2.12.2015 emessa dal Tribunale di Genova il ricorrente era condannato per detenzione illecita si sostanze stupefacenti ex art. 73 DPR 309/1990; pagina 3 di 6 rilevato che con decreto del Tribunale di Genova – Sezione per le Misure di Prevenzione, n. 3/10 M.P. del 08/06/2010, definitivo il 25/06/2010 il ricorrente veniva sottoposto a Misura di Prevenzione sorveglianza speciale per 3 anni;
rilevato che con provvedimento prot. n. 13200/10/PAT AREA 3TER emesso il 18 gennaio 2011 dalla
Prefettura di Genova – , Area III Ter e notificato il 14.3.2011 al Controparte_2 ricorrente era revocata la patente di guida cat. B. n. ; NumeroD_1
rilevato che col provvedimento impugnato interveniva diniego “all'istanza di nulla osta al conseguimento della patente di guida a seguito di revoca” per il motivo ostativo ancora rappresentato dalla condanna e misura di prevenzione non essendo intervenuta riabilitazione;
ritenuto che
essendo il provvedimento impugnato fondato sull'esistenza preclusioni ex art. 120 cod. strada per l'esistenza di una condanna ex DPR n. 309/1990 e di una misura di prevenzione, è nel perimetro delineato dalla motivazione del provvedimento che deve svolgersi l'esame della presente controversia (v. CdS sentenza 14.4.2021, n. 3084); ritenuto che avverso detti provvedimenti è in effetti ammessa la tutela avanti alla giurisdizione ordinaria, con i limiti intriseci della medesima, in ragione del fatto che i provvedimenti amministrativi in questione sono caratterizzati da una discrezionalità meramente tecnico/giuridica e connessa alla considerazione della gravità e significatività della violazione, senza orientamento del provvedimento a specifico interesse pubblico in cura alla amministrazione (Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza
14-3-2022 n. 8188);
rilevato che il provvedimento di revoca della patente (doc. 2 ricorrente) risulta, come sostenuto dalla difesa, essere stato emesso in considerazione del provvedimento di sottoposizione del ricorrente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni e della sua attualità in quanto solo a detto provvedimento si fa richiamo, mentre non è menzionata la sentenza di condanna;
ritenuto che dalla lettura del provvedimento è lecito desumere che “nessun provvedimento di revoca della patente è stato emesso per la “sentenza di condanna del Tribunale di Genova del 17/10/2005, irrevocabile in data 02/12/2005, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti art. 73 DPR 309/90”;
ritenuto che allorché nel 2011 è stata disposta la revoca della patente di guida erano già decorsi più di tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, avvenuto il 2.12.2005, onde si ricadeva nella previsione dell'art. 120 oc. 2 CdS secondo cui: “La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni - … omissis… - dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”.
ritenuto che, pertanto, il provvedimento di riabilitazione in relazione alla sentenza di condanna appare superfluo;
ritenuto che pertanto, deve comunque essere valutato il diritto ad ottenere la richiesta ri-concessione;
ritenuto che alla data, 6.3.2023, di presentazione della domanda alla Motorizzazione Civile di Genova pagina 4 di 6 da parte dell'interessato era già ampiamente decorso il termine stabilito dalla legge rispetto alla notifica dell'ordinanza di revoca avvenuta il 14 marzo 2011 (v. prod. 2 parte ricorrente);
ritenuto di dover far richiamo a quella giurisprudenza più recente che ha statuito che “la riabilitazione non è una condizione che si aggiunge al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo dopo la revoca della patente” (Cons. St., sentenza 14.4.2021, n. 3084, cit.; Cons. St. sentenza 4.4.2023, n. 3441) ed ha affermato i seguenti principi, cui anche il ricorso si richiama:
a) la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione (Cons. di Stato IV sezione, 3 agosto 2015, n. 3791);
b) la formulazione dell'art. 120 c.d.s. depone a favore dell'interpretazione secondo cui il mero decorso del tempo comporta la rilasciabilità del titolo, sulla base delle seguenti considerazioni:
- il primo comma dell'art. 120 c.d.s. àncora il divieto di conseguire la patente per la durata dei divieti, ma prevede la possibilità di conseguire "di nuovo" il titolo, salvo per "le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo
222 la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma;
- il secondo comma ancora prevede che "la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1";
- il terzo dispone che "la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni"; rilevato che dai sopra riportati principi la sentenza n. 3441 del 2013 ha ricavato “che il rinnovo della patente di guida è possibile, che la valutazione negativa del requisito morale è a termine, poiché dopo tre anni l'amministrazione non potrebbe procedere alla revoca, nel caso in cui non sia disposta prima, e tenuto conto che l'ostatività al nuovo titolo discende da una nuova condanna” e che l'eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso di tre anni”; preso atto che successivamente alla data del provvedimento di revoca il ricorrente non ha riportato altre sentenze penali di condanna;
ritenuto che
il ricorso meriti accoglimento;
ribadita l'impossibilità del giudice ordinario di emettere provvedimenti di annullamento di atti amministrativi fuori dai casi previsti dalla legge (art. 4 alle E della legge abolitiva del contenzioso amministrativo del 1861) (Tribunale Genova, sentenza n. 156 del 2024); ritenuto che, stante la soccombenza, il resistente va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano, secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo ai parametri minimi della causa di valore indeterminabile, complessità bassa, in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 518,00 per spese.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara sussistente il diritto dell'interessato ad ottenere nuovamente la patente di guida cat. B e, per l'effetto, dispone la disapplicazione del provvedimento avente prot. n. 00945263 emesso il 21 febbraio 2024, (comunicato il 01 marzo 2024) dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, Direzione
Generale Territoriale del Nord-Ovest Ufficio 5 Motorizzazione Civile di Genova.
Condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario sese generali ed in € 518,00 per spese.
Genova, 6 giugno 2025
Il Giudice dott. Barbara Romano
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