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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16488 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22672/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22672/2024 tra
Parte_1 APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATA INCIDENTALE e
CP_1
APPELLATO PRINCIAPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggi 24/11/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per l'appellante principale, nessuno compare;
per l'avv. ANTONELLI VALENTINA in sostituzione dell'avv. DANTE CP_1 DANIELA. Ai fini della pratica forense sono presenti i dott.ri e . Persona_1 CP_2 L'avv. ANTONELLI si riporta ai propri scritti difensivi, precisa le conclusioni coma da comparsa di costituzione con appello incidentale.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di pronuncia sentenza ex art. CP_1 437 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 22672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 22672/2024, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marina Di Paolo Parte_1 P.IVA_1 APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2 Daniela Dante
APPELLATO INCIDENTALE Controparte_3
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/11/2025, ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al CP_1 termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 437 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
che roponeva appello avverso la sentenza n. 891/2024 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di il 9.5.2024 e depositata il 14.5.2024, con la quale veniva accolto il suo ricorso ex CP_1 art. 7, D.Lgs. n. 150/2021, avverso il verbale di violazione n. 0001376624/2022/1/1/1 elevato il
30.7.2022 dal Corpo di Polizia Locale di e, tuttavia, veniva disposta la CP_1 compensazione integrale delle spese del giudizio senza alcuna motivazione sul punto;
che si costituiva resistendo all'appello principale, proponendo altresì CP_1 appello incidentale avverso la medesima sentenza del Giudice di Pace;
che in particolare, esponeva che il verbale per cui è causa era stato CP_1 redatto per violazione dell'art. 7, commi 9/14, C.d.S., in quanto il veicolo di proprietà dell'appellante accedeva in zona a traffico limitato del centro storico senza averne autorizzazione;
che, già in primo grado, aveva dedotto che l'affidamento in concessione del servizio di rimozione CP_1 dei veicoli in sosta di intralcio e/o pericolo nel territorio di precedentemente CP_1 regolato dalla Determinazione Dirigenziale n. 1500/2015, era stato affidato, dall'1.12.2019 al concessionario con Determinazione Dirigenziale del Comandante del Corpo Controparte_4 di Polizia Locale n. 1014/2019; che il servizio era stato avviato dal 14.2.2020 e, in considerazione di quanto previsto dall'art. 4 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale unico, si era provveduto a comunicare a l'elenco delle targhe dei carri addetti alla rimozione da inserire Controparte_5 nella lista bianca al fine di autorizzarne l'ingresso alla totalità delle zone a traffico limitato (di seguito
ZTL); che, tanto premesso, deduceva l'infondatezza del motivo di gravame CP_1 proposto da osservando che, nel disporre al compensazione, il giudice aveva tenuto Parte_1 conto della semplicità e serialità della causa, considerando inoltre che la domanda del ricorrente era stata accolta non già per illegittimità intrinseca della sanzione irrogata, bensì per la ritenuta sussistenza della “buona fede” del sanzionato;
che, quanto all'appello incidentale,
[...]
deduceva l'erroneità della sentenza impugnata là ove aveva valorizzato la rilevanza CP_1 scriminante della “buona fede” del trasgressore sul presupposto che , sebbene non Pt_1 specificamente autorizzata, avesse eseguito l'accesso sanzionato in ZTL per eseguire un intervento di rimozione per conto della stessa Amministrazione comunale;
che, infatti, secondo
[...]
, in forza della D.D. n. 1014/2019, l'attività di rimozione è di esclusiva pertinenza del CP_1 concessionario, individuato nel e disciplinato dal capitolato, parte integrante Controparte_4 della D.D. n. 1014/2019, che ha autorizzato al servizio una inziale flotta di 48 carri attrezzi, ai quali ne sono stati aggiunti 4 per un totale complessivo di 52 carri attrezzi per il periodo di validità della concessione;
che solo a tali veicoli, a partire dal, 14.2.2020 era consentito l'accesso nella ZTL;
che, nel caso di specie, errato è il riferimento della sentenza impugnata alla buona fede, posto che la stessa sussiste solo in ipotesi di positivi elementi idonei ad ingenerare nel trasgressore il convincimento della liceità del suo operato, situazione nel caso di specie mai allegata da e non Parte_2 desumibile dalla mera circostanza di aver nell'occasione eseguito un servizio di rimozione per conto di CP_1
che il giudizio di appello veniva istruito sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti;
che l'appello incidentale proposto da è fondato e merita accoglimento;
CP_1
che non può ritenersi fornita di una generale autorizzazione all'accesso in ZTL Pt_1 per l'esecuzione del servizio di rimozione dei veicoli, atteso che risulta documentato che aggiudicatario della concessione della concessione del servizio di rimozione forzata non è Pt_1
bensì il avente quale capogruppo la
[...] CP_4 Controparte_4
che solo le società aggiudicatarie, costituite in R.T.I., possono svolgere il servizio di rimozione per conto di accedendo liberamente alla ZTL con i soli veicoli le cui targhe erano CP_1 state preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale ed inserite nella c.d. “white list”
(lista bianca);
che, tra tali veicoli, le cui targhe sono state comunicate dalla non vi è quello Controparte_4 sanzionato;
che nessun rilievo può assumere il subappalto stipulato tra e il R.T.I. Parte_1 aggiudicatario della concessione, atteso che persino tale R.T.I. era autorizzato ad accedere alla ZTL solo con i veicoli la cui targhe fossero state previamente comunicate;
per contro, l'odierna appellante non ha neppure fornito prova della comunicazione della targa del veicolo sanzionato precedentemente all'ingresso nella ZTL;
che non è dirimente neppure il riferimento dell'appellante principale alla D.D. n. 1500/2015
(in base alla quale i veicoli delle imprese che svolgono l'attività di rimozione forzata, iscritte in un apposito elenco della , godono di autorizzazioni giornaliere e gratuite nelle date in cui viene CP_6 richiesto l'impiego dei carri motori su segnalazione dei Gruppi di Polizia Locale richiedenti l'intervento), in quanto la Determina in questione si riferisce ad un regime previgente rispetto all'aggiudicazione della concessione alla attualmente l'attività di rimozione Controparte_4 non è svolta infatti dalle “imprese iscritte in un apposito elenco della ”, bensì solo dalle CP_6 imprese costituite in raggruppamento temporaneo, aggiudicatarie del servizio, servizio che deve essere svolto con i mezzi le cui targhe vengono preventivamente comunicate a CP_1
né può desumersi dalla nota di del 7.3.2022 un dovere in capo al Comando di CP_5
Polizia Locale di di attivarsi per l'inserimento nella “white list” dei veicoli in CP_1 servizio di rimozione, posto che tale nota fa riferimento segnatamente alle richieste di inserimento che devono pervenire previamente e “per il tramite” del Corpo di Polizia Locale, ma pur sempre per iniziativa dei concessionari e subconcessionari, mentre nel caso di specie non risulta che Pt_1 avesse comunque segnalato la targa del veicolo sanzionato ai fini dell'accesso alla ZTL in
[...] occasione dell'intervento di rimozione;
che, pertanto, non potendosi ritenere che il veicolo sanzionato fosse autorizzato all'accesso in
ZTL, va considerata errata la valutazione del primo giudice in ordine alla sussistenza della buona fede;
che, infatti, in tema di sanzione amministrative, l'art. 3, legge n. 689/1981, pone, in generale, una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (ex pluribus Cass., Sez. II, 9.12.2013, n. 27432); ne deriva che l'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass., Sez. II, 11.6.2007, n.
13610); che l'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è
a carico dell'opponente e, nel caso che occupa, esso non può ritenersi assolto da Parte_1 che, d'altra parte, deve parimenti escludersi la scriminante dell'adempimento del dovere, che al più potrebbe ricorrere solo ove fossero state eseguite le attività di segnalazione della targa ai fini dell'accesso;
che attesa la soccombenza dell'originaria ricorrente er effetto della riforma Parte_1 della sentenza del Giudice di Pace n. 891/2024, non può trovare accoglimento l'unico motivo di appello principale con il quale è stata censurata la statuizione di compensazione delle spese del primo grado;
che, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
diverso è il caso della conferma della sentenza impugnata, nel quale la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (ex pluribus Cass., Sez. III, 12.12.2023, n. 34781; Cass., Sez. VI-3,
6.10.2021, n. 27056; Cass., Sez. III, 12.4.2018, n. 9064);
che, nondimeno, nel caso che occupa le spese del primo grado non possono essere liquidate seguendo il principio della soccombenza, atteso che era costituita a mezzo del CP_1 funzionario delegato e non risulta avere depositato nota spese;
secondo la S.C., infatti, l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi un funzionario appositamente delegato (come consentito dall'art. 23, comma 4, legge n. 689/1981) non può ottenere la condanna dell'opponente soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino di apposita nota (Cass.
n. 15641/2020 e n. 31860/2018);
che le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza di sono Parte_1 liquidate come in dispositivo;
che, atteso l'integrale rigetto dell'appello principale sussistono i presupposti ex art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello incidentale proposto da ed, in parziale riforma della CP_1 sentenza del Giudice di Pace di n. 891/2024, emessa il 9.5.2024 e depositata il CP_1
14.5.2024, rigetta il ricorso in opposizione ex art. 6, D.Lgs. n. 150/2011 avverso il verbale di violazione n. 0001376624/2022/1/1/1 elevato il 30.7.2022 dal Corpo di Polizia Locale di proposto da CP_1 Parte_1
- rigetta l'appello principale proposto da avverso la medesima sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 891/2024; CP_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate in Parte_1 complessivi € 323,40, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di CP_1
- dichiara l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n 115/2002 pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22672/2024 tra
Parte_1 APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATA INCIDENTALE e
CP_1
APPELLATO PRINCIAPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggi 24/11/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per l'appellante principale, nessuno compare;
per l'avv. ANTONELLI VALENTINA in sostituzione dell'avv. DANTE CP_1 DANIELA. Ai fini della pratica forense sono presenti i dott.ri e . Persona_1 CP_2 L'avv. ANTONELLI si riporta ai propri scritti difensivi, precisa le conclusioni coma da comparsa di costituzione con appello incidentale.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di pronuncia sentenza ex art. CP_1 437 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 22672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 22672/2024, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marina Di Paolo Parte_1 P.IVA_1 APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2 Daniela Dante
APPELLATO INCIDENTALE Controparte_3
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/11/2025, ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al CP_1 termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 437 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
che roponeva appello avverso la sentenza n. 891/2024 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di il 9.5.2024 e depositata il 14.5.2024, con la quale veniva accolto il suo ricorso ex CP_1 art. 7, D.Lgs. n. 150/2021, avverso il verbale di violazione n. 0001376624/2022/1/1/1 elevato il
30.7.2022 dal Corpo di Polizia Locale di e, tuttavia, veniva disposta la CP_1 compensazione integrale delle spese del giudizio senza alcuna motivazione sul punto;
che si costituiva resistendo all'appello principale, proponendo altresì CP_1 appello incidentale avverso la medesima sentenza del Giudice di Pace;
che in particolare, esponeva che il verbale per cui è causa era stato CP_1 redatto per violazione dell'art. 7, commi 9/14, C.d.S., in quanto il veicolo di proprietà dell'appellante accedeva in zona a traffico limitato del centro storico senza averne autorizzazione;
che, già in primo grado, aveva dedotto che l'affidamento in concessione del servizio di rimozione CP_1 dei veicoli in sosta di intralcio e/o pericolo nel territorio di precedentemente CP_1 regolato dalla Determinazione Dirigenziale n. 1500/2015, era stato affidato, dall'1.12.2019 al concessionario con Determinazione Dirigenziale del Comandante del Corpo Controparte_4 di Polizia Locale n. 1014/2019; che il servizio era stato avviato dal 14.2.2020 e, in considerazione di quanto previsto dall'art. 4 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale unico, si era provveduto a comunicare a l'elenco delle targhe dei carri addetti alla rimozione da inserire Controparte_5 nella lista bianca al fine di autorizzarne l'ingresso alla totalità delle zone a traffico limitato (di seguito
ZTL); che, tanto premesso, deduceva l'infondatezza del motivo di gravame CP_1 proposto da osservando che, nel disporre al compensazione, il giudice aveva tenuto Parte_1 conto della semplicità e serialità della causa, considerando inoltre che la domanda del ricorrente era stata accolta non già per illegittimità intrinseca della sanzione irrogata, bensì per la ritenuta sussistenza della “buona fede” del sanzionato;
che, quanto all'appello incidentale,
[...]
deduceva l'erroneità della sentenza impugnata là ove aveva valorizzato la rilevanza CP_1 scriminante della “buona fede” del trasgressore sul presupposto che , sebbene non Pt_1 specificamente autorizzata, avesse eseguito l'accesso sanzionato in ZTL per eseguire un intervento di rimozione per conto della stessa Amministrazione comunale;
che, infatti, secondo
[...]
, in forza della D.D. n. 1014/2019, l'attività di rimozione è di esclusiva pertinenza del CP_1 concessionario, individuato nel e disciplinato dal capitolato, parte integrante Controparte_4 della D.D. n. 1014/2019, che ha autorizzato al servizio una inziale flotta di 48 carri attrezzi, ai quali ne sono stati aggiunti 4 per un totale complessivo di 52 carri attrezzi per il periodo di validità della concessione;
che solo a tali veicoli, a partire dal, 14.2.2020 era consentito l'accesso nella ZTL;
che, nel caso di specie, errato è il riferimento della sentenza impugnata alla buona fede, posto che la stessa sussiste solo in ipotesi di positivi elementi idonei ad ingenerare nel trasgressore il convincimento della liceità del suo operato, situazione nel caso di specie mai allegata da e non Parte_2 desumibile dalla mera circostanza di aver nell'occasione eseguito un servizio di rimozione per conto di CP_1
che il giudizio di appello veniva istruito sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti;
che l'appello incidentale proposto da è fondato e merita accoglimento;
CP_1
che non può ritenersi fornita di una generale autorizzazione all'accesso in ZTL Pt_1 per l'esecuzione del servizio di rimozione dei veicoli, atteso che risulta documentato che aggiudicatario della concessione della concessione del servizio di rimozione forzata non è Pt_1
bensì il avente quale capogruppo la
[...] CP_4 Controparte_4
che solo le società aggiudicatarie, costituite in R.T.I., possono svolgere il servizio di rimozione per conto di accedendo liberamente alla ZTL con i soli veicoli le cui targhe erano CP_1 state preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale ed inserite nella c.d. “white list”
(lista bianca);
che, tra tali veicoli, le cui targhe sono state comunicate dalla non vi è quello Controparte_4 sanzionato;
che nessun rilievo può assumere il subappalto stipulato tra e il R.T.I. Parte_1 aggiudicatario della concessione, atteso che persino tale R.T.I. era autorizzato ad accedere alla ZTL solo con i veicoli la cui targhe fossero state previamente comunicate;
per contro, l'odierna appellante non ha neppure fornito prova della comunicazione della targa del veicolo sanzionato precedentemente all'ingresso nella ZTL;
che non è dirimente neppure il riferimento dell'appellante principale alla D.D. n. 1500/2015
(in base alla quale i veicoli delle imprese che svolgono l'attività di rimozione forzata, iscritte in un apposito elenco della , godono di autorizzazioni giornaliere e gratuite nelle date in cui viene CP_6 richiesto l'impiego dei carri motori su segnalazione dei Gruppi di Polizia Locale richiedenti l'intervento), in quanto la Determina in questione si riferisce ad un regime previgente rispetto all'aggiudicazione della concessione alla attualmente l'attività di rimozione Controparte_4 non è svolta infatti dalle “imprese iscritte in un apposito elenco della ”, bensì solo dalle CP_6 imprese costituite in raggruppamento temporaneo, aggiudicatarie del servizio, servizio che deve essere svolto con i mezzi le cui targhe vengono preventivamente comunicate a CP_1
né può desumersi dalla nota di del 7.3.2022 un dovere in capo al Comando di CP_5
Polizia Locale di di attivarsi per l'inserimento nella “white list” dei veicoli in CP_1 servizio di rimozione, posto che tale nota fa riferimento segnatamente alle richieste di inserimento che devono pervenire previamente e “per il tramite” del Corpo di Polizia Locale, ma pur sempre per iniziativa dei concessionari e subconcessionari, mentre nel caso di specie non risulta che Pt_1 avesse comunque segnalato la targa del veicolo sanzionato ai fini dell'accesso alla ZTL in
[...] occasione dell'intervento di rimozione;
che, pertanto, non potendosi ritenere che il veicolo sanzionato fosse autorizzato all'accesso in
ZTL, va considerata errata la valutazione del primo giudice in ordine alla sussistenza della buona fede;
che, infatti, in tema di sanzione amministrative, l'art. 3, legge n. 689/1981, pone, in generale, una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (ex pluribus Cass., Sez. II, 9.12.2013, n. 27432); ne deriva che l'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass., Sez. II, 11.6.2007, n.
13610); che l'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è
a carico dell'opponente e, nel caso che occupa, esso non può ritenersi assolto da Parte_1 che, d'altra parte, deve parimenti escludersi la scriminante dell'adempimento del dovere, che al più potrebbe ricorrere solo ove fossero state eseguite le attività di segnalazione della targa ai fini dell'accesso;
che attesa la soccombenza dell'originaria ricorrente er effetto della riforma Parte_1 della sentenza del Giudice di Pace n. 891/2024, non può trovare accoglimento l'unico motivo di appello principale con il quale è stata censurata la statuizione di compensazione delle spese del primo grado;
che, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
diverso è il caso della conferma della sentenza impugnata, nel quale la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (ex pluribus Cass., Sez. III, 12.12.2023, n. 34781; Cass., Sez. VI-3,
6.10.2021, n. 27056; Cass., Sez. III, 12.4.2018, n. 9064);
che, nondimeno, nel caso che occupa le spese del primo grado non possono essere liquidate seguendo il principio della soccombenza, atteso che era costituita a mezzo del CP_1 funzionario delegato e non risulta avere depositato nota spese;
secondo la S.C., infatti, l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi un funzionario appositamente delegato (come consentito dall'art. 23, comma 4, legge n. 689/1981) non può ottenere la condanna dell'opponente soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino di apposita nota (Cass.
n. 15641/2020 e n. 31860/2018);
che le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza di sono Parte_1 liquidate come in dispositivo;
che, atteso l'integrale rigetto dell'appello principale sussistono i presupposti ex art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello incidentale proposto da ed, in parziale riforma della CP_1 sentenza del Giudice di Pace di n. 891/2024, emessa il 9.5.2024 e depositata il CP_1
14.5.2024, rigetta il ricorso in opposizione ex art. 6, D.Lgs. n. 150/2011 avverso il verbale di violazione n. 0001376624/2022/1/1/1 elevato il 30.7.2022 dal Corpo di Polizia Locale di proposto da CP_1 Parte_1
- rigetta l'appello principale proposto da avverso la medesima sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 891/2024; CP_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate in Parte_1 complessivi € 323,40, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di CP_1
- dichiara l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n 115/2002 pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia