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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 26/12/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
954/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. UR D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio
DA
, nata in [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...],
E
, nato in [...], il [...], C.F. Parte_2
, residente a [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Cerbone del Foro di Milano (C.F.
, PEC. e presso il cui studio sono C.F._3 Email_1
elettivamente domiciliati in Milano (MI), Viale Lazio n. 21,
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NI (CS), in data 03//10/2015, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NI, al n. 15, P.2.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio in Aosta (AO), in data 26/04/2017. Persona_1
pagina 1 di 5 La separazione dei coniugi è stata pronunciata con Sentenza n. 8/2025, in data 13/01/2025 dal
Tribunale di Aosta.
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e l'impegno di comunicare ogni variazione del proprio recapito l'uno all'altro nei termini di legge.
2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 la madre, che attualmente vive a Morgex (AO) in Strada La Ruine n.8 nell'appartamento preso in locazione in costanza di matrimonio. Il sig. prenderà in locazione un immobile dove Parte_2
trasferirà la propria residenza.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ricreativo-sportive del figlio minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, Per_1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente dal genitore presso il quale il minore si trova in quel momento. I genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante il figlio delle quali ciascuno sia venuto a conoscenza, impegnandosi altresì a favorire le relazioni figlio/genitore (telefoniche, a mezzo internet e canali telematici), allorché lo stesso soggiorni con l'altro, astenendosi, altresì, dall'esprimere, con il figlio, giudizi e/o commenti negativi uno nei confronti dell'altro che possano ledere nonché compromettere il rapporto tra genitori e figlio.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo al mantenimento ordinario del Parte_2 Pt_1
figlio minore pari ad euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat - Per_1
costo della vita (prima rivalutazione novembre 2025), che saranno versati entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra , la quale provvederà a comunicare le coordinate Pt_1
bancarie al sig. Inoltre, il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo Parte_2 Parte_2 Pt_1 mensile al pagamento del canone di locazione dell'abitazione pari ad € 250,00, che sarà versato nei tempi e nei modi di cui sora, congiuntamente all'assegno di mantenimento del figlio. Detto importo sarà corrisposto anche in caso di trasferimento della sig.ra e del figlio in altra Pt_1 Per_1
abitazione, diversa da quella in cui madre e figlio attualmente vivono.
5) Tutte le spese straordinarie relative al minore saranno suddivise al 50% tra i genitori. Ciascun genitore documenterà all'altro la spesa sostenuta per ottenere il rimborso della quota del 50% di spettanza dell'altro genitore. Per le spese straordinarie le parti dovranno in ogni caso riferirsi alle pagina 2 di 5 linee guida assunte dal Tribunale di Aosta con il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del 22/02/2015, da intendersi qui trascritto. In ogni caso, i Sigg.ri e visti i reciproci impegni Pt_1 Parte_2
lavorativi, concordano sin da ora la frequentazione da parte di del centro estivo-invernale Per_1
post-scolastico, relativamente al quale provvederanno alla suddivisione dei relativi costi al 50%, così come per la baby-sitter in caso di necessità. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie, da indicare nella dichiarazione dei redditi, saranno ripartite tra i genitori al 50%.
6) L'assegno unico universale per i figli a carico (cd. assegni familiari) erogato dall' sarà CP_1
integralmente percepito dalla sig.ra . Pt_1
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: Per_1
- un giorno infrasettimanale, che coinciderà con la giornata in cui il sig. ha il giorno di Parte_2 riposo da lavoro, il padre terrà con sé il figlio dall'uscita di scuola alle ore 22.00, Per_1 prelevandolo dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo;
- il lunedì, il martedì e il giovedì, con modalità da concordare tra i genitori;
- compatibilmente con gli impegni di lavoro, a fine settimana alternati il padre terrà con sé Per_1
nel pomeriggio del sabato e della domenica, sino alle 22.00, senza pernottamento, prelevandolo dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo;
- eventuali imprevisti verranno tempestivamente comunicati tra i coniugi;
- le variazioni degli orari e dei giorni di visita del padre dovranno essere sempre concordate in tempo utile con la madre, rendendosi i coniugi sin da ora disponibili ad accordarsi in base agli impegni ed agli orari di lavoro di entrambi.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi che i coniugi potranno assumere, anche in virtù della futura sistemazione abitativa del padre.
8) Le vacanze estive, le festività ed i ponti scolastici verranno equamente suddivisi tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, le festività ed i ponti scolastici verrà interrotto il diritto di visita paterno e la conseguente alternanza dei week-end, che riprenderà al termine del periodo festivo.
9) Durante le ferie estive trascorrerà almeno un mese presso l'abitazione dei nonni materni Per_1
in Calabria, al fine di mantenere il rapporto con il ramo parentale materno e per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori, che non hanno ferie nei mesi estivi, lavorando entrambi in una località turistica.
pagina 3 di 5 10) Durante le feste natalizie, il minore trascorrerà, con diritto di pernottamento, il periodo dal 24 al
30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni, continuando l'alternanza già in essere.
11) Quanto alle festività pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Per_1 giorno di Pasquetta con l'altro in modo alternato tra loro, continuando l'alternanza già in essere.
12) In ogni caso, è fatto salvo qualsiasi diverso ed ulteriore accordo tra i genitori in ordine alle modalità di frequentazione, di organizzazione delle vacanze e delle festività in genere.
13) Entrambi i genitori si impegnano a non introdurre nuovi partner nella vita del figlio minore per i prossimi tre anni.
14) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non è quindi necessario disporre a carico di nessuno dei due l'obbligo di versare somme a titolo di mantenimento e/o alimenti.
15) I coniugi dichiarano di non avere altre questioni patrimoniali da definire e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro all'infuori di quanto previsto nel presente accordo.
16) Le spese legali della presente procedura si intendono interamente compensate tra le parti.
Le parti rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
La domanda di divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio, deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a NI (CS) il 03/10/2015, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NI, al n. 15, P.
2. tra pagina 4 di 5 , nata in [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nato in [...], il [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
16/06/2025.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di NI (CS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. UR D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. UR D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio
DA
, nata in [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...],
E
, nato in [...], il [...], C.F. Parte_2
, residente a [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Cerbone del Foro di Milano (C.F.
, PEC. e presso il cui studio sono C.F._3 Email_1
elettivamente domiciliati in Milano (MI), Viale Lazio n. 21,
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NI (CS), in data 03//10/2015, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NI, al n. 15, P.2.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio in Aosta (AO), in data 26/04/2017. Persona_1
pagina 1 di 5 La separazione dei coniugi è stata pronunciata con Sentenza n. 8/2025, in data 13/01/2025 dal
Tribunale di Aosta.
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e l'impegno di comunicare ogni variazione del proprio recapito l'uno all'altro nei termini di legge.
2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 la madre, che attualmente vive a Morgex (AO) in Strada La Ruine n.8 nell'appartamento preso in locazione in costanza di matrimonio. Il sig. prenderà in locazione un immobile dove Parte_2
trasferirà la propria residenza.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ricreativo-sportive del figlio minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, Per_1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente dal genitore presso il quale il minore si trova in quel momento. I genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante il figlio delle quali ciascuno sia venuto a conoscenza, impegnandosi altresì a favorire le relazioni figlio/genitore (telefoniche, a mezzo internet e canali telematici), allorché lo stesso soggiorni con l'altro, astenendosi, altresì, dall'esprimere, con il figlio, giudizi e/o commenti negativi uno nei confronti dell'altro che possano ledere nonché compromettere il rapporto tra genitori e figlio.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo al mantenimento ordinario del Parte_2 Pt_1
figlio minore pari ad euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat - Per_1
costo della vita (prima rivalutazione novembre 2025), che saranno versati entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra , la quale provvederà a comunicare le coordinate Pt_1
bancarie al sig. Inoltre, il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo Parte_2 Parte_2 Pt_1 mensile al pagamento del canone di locazione dell'abitazione pari ad € 250,00, che sarà versato nei tempi e nei modi di cui sora, congiuntamente all'assegno di mantenimento del figlio. Detto importo sarà corrisposto anche in caso di trasferimento della sig.ra e del figlio in altra Pt_1 Per_1
abitazione, diversa da quella in cui madre e figlio attualmente vivono.
5) Tutte le spese straordinarie relative al minore saranno suddivise al 50% tra i genitori. Ciascun genitore documenterà all'altro la spesa sostenuta per ottenere il rimborso della quota del 50% di spettanza dell'altro genitore. Per le spese straordinarie le parti dovranno in ogni caso riferirsi alle pagina 2 di 5 linee guida assunte dal Tribunale di Aosta con il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del 22/02/2015, da intendersi qui trascritto. In ogni caso, i Sigg.ri e visti i reciproci impegni Pt_1 Parte_2
lavorativi, concordano sin da ora la frequentazione da parte di del centro estivo-invernale Per_1
post-scolastico, relativamente al quale provvederanno alla suddivisione dei relativi costi al 50%, così come per la baby-sitter in caso di necessità. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie, da indicare nella dichiarazione dei redditi, saranno ripartite tra i genitori al 50%.
6) L'assegno unico universale per i figli a carico (cd. assegni familiari) erogato dall' sarà CP_1
integralmente percepito dalla sig.ra . Pt_1
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: Per_1
- un giorno infrasettimanale, che coinciderà con la giornata in cui il sig. ha il giorno di Parte_2 riposo da lavoro, il padre terrà con sé il figlio dall'uscita di scuola alle ore 22.00, Per_1 prelevandolo dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo;
- il lunedì, il martedì e il giovedì, con modalità da concordare tra i genitori;
- compatibilmente con gli impegni di lavoro, a fine settimana alternati il padre terrà con sé Per_1
nel pomeriggio del sabato e della domenica, sino alle 22.00, senza pernottamento, prelevandolo dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo;
- eventuali imprevisti verranno tempestivamente comunicati tra i coniugi;
- le variazioni degli orari e dei giorni di visita del padre dovranno essere sempre concordate in tempo utile con la madre, rendendosi i coniugi sin da ora disponibili ad accordarsi in base agli impegni ed agli orari di lavoro di entrambi.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi che i coniugi potranno assumere, anche in virtù della futura sistemazione abitativa del padre.
8) Le vacanze estive, le festività ed i ponti scolastici verranno equamente suddivisi tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, le festività ed i ponti scolastici verrà interrotto il diritto di visita paterno e la conseguente alternanza dei week-end, che riprenderà al termine del periodo festivo.
9) Durante le ferie estive trascorrerà almeno un mese presso l'abitazione dei nonni materni Per_1
in Calabria, al fine di mantenere il rapporto con il ramo parentale materno e per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori, che non hanno ferie nei mesi estivi, lavorando entrambi in una località turistica.
pagina 3 di 5 10) Durante le feste natalizie, il minore trascorrerà, con diritto di pernottamento, il periodo dal 24 al
30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni, continuando l'alternanza già in essere.
11) Quanto alle festività pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Per_1 giorno di Pasquetta con l'altro in modo alternato tra loro, continuando l'alternanza già in essere.
12) In ogni caso, è fatto salvo qualsiasi diverso ed ulteriore accordo tra i genitori in ordine alle modalità di frequentazione, di organizzazione delle vacanze e delle festività in genere.
13) Entrambi i genitori si impegnano a non introdurre nuovi partner nella vita del figlio minore per i prossimi tre anni.
14) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non è quindi necessario disporre a carico di nessuno dei due l'obbligo di versare somme a titolo di mantenimento e/o alimenti.
15) I coniugi dichiarano di non avere altre questioni patrimoniali da definire e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro all'infuori di quanto previsto nel presente accordo.
16) Le spese legali della presente procedura si intendono interamente compensate tra le parti.
Le parti rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
La domanda di divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio, deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a NI (CS) il 03/10/2015, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NI, al n. 15, P.
2. tra pagina 4 di 5 , nata in [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nato in [...], il [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
16/06/2025.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di NI (CS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. UR D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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