Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
La misura cautelare applicata dal tribunale che successivamente dichiari la nullità del decreto di giudizio immediato per omessa notificazione, con conseguente restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari, non deve essere rinnovata, non potendosi ritenere che sia stata emessa da un giudice incompetente, atteso che la nullità della notificazione non determina la invalidità dell'atto di impulso che ha dato luogo al giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2010, n. 32494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32494 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 07/07/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1069
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 18241/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC Giovani, n. 10.5.1989;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 25.3.2010;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Fumu;
Udito il Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo IO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Udito il difensore Avv. Agati o. in sostituzione dell'Avv. Inzerillo G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. RC IO impugna l'ordinanza del tribunale che, provvedendo ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ha rigettato l'appello da lui proposto avverso il provvedimento con il quale il gip ha respinto l'istanza tesa a far dichiarare l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare a lui applicata in ordine al delitto di rapina e reati satellite.
2. Con il ricorso denuncia la violazione dell'art. 27 c.p.p.;
rinnovando l'eccezione disattesa dal giudice dell'appello espone che, intervenuto decreto di giudizio immediato, il tribunale aveva applicato, in aggravamento di quella già in esecuzione, la misura custodiale intramuraria in luogo di quella degli arresti domiciliari;
che lo stesso tribunale aveva dichiarato successivamente la nullità del decreto di giudizio immediato per omessa notifica e restituito gli atti al giudice per le indagini preliminari;
che pertanto la misura cautelare era stata emessa da un giudice incompetente ed avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., essere rinnovata entro venti giorni dal giudice al quale gli atti erano stati trasmessi;
che, non essendo ciò avvenuto, il provvedimento coercitivo aveva perso efficacia.
3. Le doglianze sono manifestamente infondate.
4. Il giudice del dibattimento che dichiara la nullità della vocatio in ius non può essere considerato un giudice incompetente, atteso che dalla irrituale instaurazione del contraddittorio deriva semplicemente la necessità della rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, senza alcun effetto preclusivo o demolitorio della competenza del giudice, che rimane incardinata. Ed è questo, all'evidenza, l'equivoco in cui sono caduti e tribunale e difensore: la nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato non determina la nullità dell'atto di impulso, che rimane perfettamente legittimo, ma solo quella della procedura di comunicazione e consegna della citazione (alla quale peraltro deve provvedere direttamente il tribunale, senza restituire gli atti al gip: art. 143 c.p.p.).
5. Vertendosi dunque in ipotesi affatto diversa da quella disciplinata dall'art. 27 c.p.p., nessuna necessità si dava di rinnovazione della cautela.
6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010