Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; ne', tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/01/2002, n. 12316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12316 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Nicola MARVULLI - Presidente -
Dott. Umberto PAPADIA - Componente -
Dott. Bruno FRANGINI "
Dott. Mariano BATTISTI Rel. "
Dott. Giuseppe Maria COSENTINO "
Dott. Giovanni DE ROBERTO "
Dott. Giovanni SILVESTRI "
Dott. Pierluigi ONORATO "
Dott. Giuliana FERRUA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GG OD, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa il 17/10/2000 dal G.I.P. Tribunale di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mariano BATTISTI;
Lette le conclusioni del P.M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla sanzione amministrativa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il tribunale di Roma, con sentenza del 17 gennaio 2000, applicava a OD GE la pena richiesta per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme del codice della strada, in danno di ND Di MO.
Il GE, il 16 giugno 1998, in Roma, mentre stava percorrendo, con una bicicletta, una pista ciclabile, aveva investito il Di MO che proveniva in senso contrario, determinandone la caduta a terra con produzione di un trauma cranio-facciale e cervicale, dal quale, il successivo 27 giugno, derivava la morte.
Il pretore applicava all'imputato anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 del codice della strada.
2 - Il difensore proponeva ricorso per cassazione denunciando "erronea applicazione dell'art. 222 c.d.s." e deducendo che, secondo la giurisprudenza della corte di cassazione, "non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - sanzione che presuppone un abuso dell'autorizzazione amministrativa - nei confronti di chi commetta una violazione delle disposizioni sulla circolazione stradale conducendo una bicicletta, veicolo per la guida del quale non è richiesta la patente".
3 - La Sezione IV di questa suprema corte, verificata l'esistenza di una situazione di contrasto nell'interpretazione delle norme che disciplinano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con ordinanza del 5 ottobre 2001, rimetteva la questione all'esame delle Sezioni Unite Penali, ai sensi dell'art. 618 del codice di rito.
La Sezione rimettente, nel riportare i termini del contrasto, sottolineava che la giurisprudenza, che ritiene che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida debba essere applicata, quando è previsto, anche nel caso di guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente, "potrebbe, al limite, avere valenza generale potendo ipotizzarsene l'applicabilità anche alle infrazioni poste in essere da pedoni, e, inoltre, potrebbe essere modulata attraverso la previsione della sua applicabilità a coloro che siano sprovvisti dell'autorizzazione, sotto forma di interdizione a conseguirla per un corrispondente periodo di tempo".
4 - Il Primo Presidente Aggiunto assegnava il processo alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite è la seguente: "Se la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida possa essere applicata anche a chi abbia, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, cagionato un incidente dal quale siano derivate lesioni pur non trovandosi alla guida di un mezzo per la conduzione del quale è richiesta l'abilitazione; e se, nelle stesse condizioni, la sanzione presupponga il possesso della patente o possa essere applicata anche nei confronti di persone che non ne siano titolari".
Se questa è la questione, non può non tenersi nel dovuto conto, nel risolvere il contrasto, che il codice della strada prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non solo per le violazioni delle norme sulla circolazione dalle quali derivino danni alle persone - lesioni colpose o omicidio colposo - ma, oltre che per non poche violazioni non costituenti reato, anche per altre violazioni costituenti reato, quali, ad es., le violazioni dell'art. 186 - guida sotto l'influenza dell'alcool -, dell'art. 187 - guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - e dell'art. 189, che sanziona, anche nei confronti del pedone, l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone.
2 - Nel contrasto giurisprudenziale, già presente nella vigenza del codice abrogato - Cass. 9 marzo 1966, Sivera;
15 ottobre 1970, Barone;
22 giugno 1986, Cioffi: per la soluzione affermativa anche nei confronti di chi non avesse la patente perchè non conseguita;
Cass., 19 gennaio 1971, Morea;
3 ottobre 1975, Finardi;
17 giugno 1982, Bulletti: per la soluzione negativa - prevale nettamente, oggi, la soluzione negativa: la patente non può essere sospesa a chi non l'abbia conseguita e non può esserlo neppure quando la violazione, costituente reato o dalla quale sia derivato danno al le persone, sia stata commessa da persona che, titolare di patente, abbia guidato un veicolo per il quale non sia richiesto il rilascio della patente.
a - L'impossibilità di sospendere la patente non posseduta perchè non conseguita è motivata osservando - Cass., 31 gennaio 1976, Sciotto - sia che "non è nè teoricamente, nè praticamente possibile sospendere una patente mai richiesta e non concessa, nè è consentito sospendere l'autorizzazione che sia concessa dopo, indipendentemente dal reato per cui si procede", sia che - Cass., 17 marzo 1999, Proc. Rep.
contro
Lana - "la sospensione della patente nei confronti di chi non l'abbia conseguita non può essere disposta per ineseguibilità della sentenza per mancanza dell'oggetto, come si ricava dalla interpretazione letterale del termine 'sospensione', da elementari logica e buon senso, nonchè dalla interpretazione sistematica (comma XVIII dell'art. 116, c.d.s.)".
b - L'impossibilità, poi, di sospendere la patente nel caso di circolazione con veicoli per la cui guida la patente non è richiesta è motivata rilevando, alcune sentenze, - (Cass., 9 luglio 1997, Crasnich;
13 luglio 2001, Iacovoni) - che la sospensione presume "l'abuso della autorizzazione amministrativa, abuso che è da escludere quando manchi il collegamento diretto, il nesso, tra possesso della patente e circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione" e ponendo in evidenza, altre sentenze, - (Cass., 22 dicembre 1998, Papini) - che, "in questo caso, vieta la sospensione della patente la funzione della sanzione amministrativa accessoria, che è volta a rafforzare il trattamento sanzionatorio in senso special preventivo, evitando, così, che si compiano successive infrazioni dello stesso genere e rappresentando, in tal modo, una ulteriore tutela del bene generale costituito dalla sicurezza della circolazione".
Questa 'ratio' - si puntualizza - "impone, evidentemente, di collegare la sanzione amministrativa accessoria a ipotesi che siano caratterizzate solo da comportamenti relativi all'uso e alla circolazione di veicoli che abbiano come presupposto il possesso del titolo che abilita alla guida".
c - L'opposto indirizzo, minoritario, - Cass., 4 aprile 2000, Benitez - afferma, invece, che "anche la guida in stato di ebbrezza di un motociclo cade sotto la sanzione dell'art. 186 c.d.s., sicchè alla condanna deve seguire la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida".
"Questa sanzione - si aggiunge - non ha come sua premessa che la patente sia necessaria per condurre il veicolo specificamente guidato al momento del fatto, ma trova la sua ratio nell'essersi il soggetto posto alla guida di un qualsiasi veicolo nello stato di menomazione fisica causato dall'assunzione di alcool, dando vita, per ciò stesso, ad un fatto contrassegnato da alto indice di pericolosità e di irresponsabilità verso la salvaguardia della sicurezza stradale, fatto che lo rende meritevole, oltre che della sanzione penale, anche di quella accessoria intesa a rafforzare la prima favorendo, durante la sospensione della patente, la riflessione e l'emenda dell'autore dell'illecito ed atteggiandosi come ulteriore remora per analoghi comportamenti futuri".
3 - Queste Sezioni Unite ritengono che il contrasto debba essere superato affermando che, quando è prevista, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non può essere applicata a chi abbia posto in essere violazioni di norme sulla circolazione stradale dalle quali siano derivati danni alle persone o violazioni di norme, dello stesso codice, costituenti reato e ciò sia nel caso in cui la violazione sia stata commessa con un veicolo per la guida del quale è necessaria la patente, mai conseguita dall'autore della violazione, sia nel caso in cui sia stata commessa con un veicolo per la guida del quale la patente non è richiesta.
I - La affermazione che è impossibile sospendere la patente a chi non ne sia in possesso per non averla mai conseguita è imposta, anzitutto, dalla norma dell'art. 116, comma 18, c.d.s.. La norma, nella formulazione precedente alla depenalizzazione del reato, disposta con il citato Decr. Legs.vo n. 507 del 1999, stabiliva che, "con sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 13 - guida di autoveicoli o di motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida - il giudice ordina la confisca del veicolo salvo che esso appartenga a persona estranea al reato e, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida eventualmente posseduta dal condannato per la durata della pena principale".
Con la depenalizzazione, la norma è stata modificata stabilendosi che "alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo" e che, "quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi".
a - Ebbene, è indubbio che la norma dell'art. 116, comma 18, c.d.s., sia formulata in termini tali da imporre l'affermazione che il legislatore non prevede che possa sospendersi la patente a chi non ne sia munito per non averla conseguita e non lo prevede, non solo se, in violazione dei commi 1 e 13 dell'art. 116 c.d.s., si guidi senza patente, ma anche se, guidando un veicolo, si commettano violazioni costituenti reato - o con danni alle persone - dalle quali conseguano la sanzione penale e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
b - Il legislatore, invero, se avesse voluto che la patente venisse sospesa anche a chi ne fosse privo per non averla conseguita, non avrebbe avuto occasione migliore per prevederlo che nel momento in cui, ipotizzando la non confiscabilità del veicolo, puniva, in questo caso, il reato di guida senza patente, oggi "la violazione amministrativa", con la sanzione accessoria della sospensione della patente, oltre che con determinate pene e, oggi, con la sanzione amministrativa del pagamento di una certa somma.
Il comma 1 della norma in questione, dispone che "non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida" e, nel comma 3, distingue le patenti nelle categorie A, B, C, D, E, che abilitano, ciascuna, alla guida di determinati veicoli, con la ragionevole, successiva, previsione dell'art. 125 comma 1, stabilisce, ragionevolmente, che "le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.
Il comma 13, infine, punisce chi guidi autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida.
Il legislatore non reagisce, però, alla violazione prevedendo, come avrebbe potuto, oltre l'irrogazione della sanzione principale, la applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, da eseguirsi nel momento in cui, in futuro, il contravventore dovesse ottenere il titolo che lo abilita alla guida, come ritenevano, nella vigenza dell'abrogato codice, le sentenze già citate e come, nella vigenza del codice attuale, ritiene l'unica sentenza dianzi, pure essa, citata.
Ma reagisce contemplando la sospensione della patente esclusivamente per il caso in cui non sia possibile la confisca - e, oggi, prima ancora della confisca, il fermo amministrativo del veicolo - e contemplandola soltanto - ed è questo il punto focale - per la patente eventualmente posseduta o, nel testo antecedente la depenalizzazione, per "la patente se eventualmente posseduta dal condannato".
L'avverbio eventualmente e, soprattutto, il participio passato posseduta dicono con certezza che oggetto della sospensione non è la patente la cui inesistenza venga accertata dalla polizia giudiziaria nel momento in cui ha preso atto della violazione.
Come pone in evidenza anche Cass., 25 novembre 1997, proc. Rep. c/ Del Matta, con quell'avverbio e con quel participio, il legislatore intende dire che oggetto della sospensione può essere o la patente di categoria A), posseduta da chi guidi veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B), C), D), o queste ultime, possedute da chi, prima dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza 10 gennaio 1997 n. 3, avesse guidato motoveicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A) o, ancora, la patente posseduta da chi concorra nel reato di guida senza patente. c - Una voce della dottrina, riflettendo sull'art. 116, comma XVIII, c.d.s., osserva, appunto, "che, dovendosi escludere, per il tenore letterale della norma, che la stessa si riferisca ad una patente eventualmente posseduta in futuro, la previsione è stata riferita ai casi dell'incauto affidante o di altro soggetto comunque condannato per concorso nel reato di guida senza patente e del soggetto munito di patente di categoria diversa da quella prescritta per il veicolo".
Altra autorevole voce della dottrina, però, è di diverso avviso osservando che, "siccome l'unica ipotesi penalmente rilevante residuata nella disciplina predisposta dall'art. 116 è il reato di guida senza patente, il primo problema che sorge riguarda l'impossibilità attuale di applicazione della sanzione accessoria nei confronti di chi sia stato condannato proprio perchè la patente non l'ha conseguita".
"Allora - aggiunge - a meno che non si pensi ad una svista del legislatore, occorre concludere che, come già sostenuto dalla giurisprudenza sotto il vigore del vecchio codice, il provvedimento di sospensione della patente è applicabile nei confronti del condannato per guida senza patente con decorrenza dal momento in cui egli venisse eventualmente a conseguirla e si risolve nel divieto futuro di rilascio del documento dalla data del conseguimento e per tutta la durata di sospensione disposta dal giudice, o anche nei confronti del condannato per guida senza patente nelle ipotesi di guida di motociclo con patente B, C, o D ovvero di guida di autoveicolo con patente di categoria A, quando non sia possibile la confisca".
Queste Sezioni unite ritengono di non poter condividere questa tesi perchè, come si è detto, l'avverbio eventualmente e del participio passato posseduta si riferiscono inequivocabilmente ad una patente che l'autore della violazione eventualmente possegga hic et nunc, nel momento in cui il giudice, prima della depenalizzazione, e, oggi, il prefetto, avesse dovuto, il primo, con la sentenza di condanna, e debba, il secondo, con l'applicazione della sanzione pecuniaria, applicare anche la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Ed è , del resto, questa stessa voce della dottrina che riconosce che il legislatore, nell'art. 116, comma XVIII, nel prevedere, ove non sia possibile la confisca del veicolo, la sospensione della patente eventualmente posseduta, intenda riferirsi anche alle ipotesi di colui che, in possesso della patente di categoria A, guidi un autoveicolo o di colui che, in possesso della patente delle categorie B, C, D, guidi un motociclo, ipotesi, quest'ultima, eliminata, come si è già accennato, dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 10 gennaio 1997, n. 3. Le due ipotesi - oggi, una sola - alle quali può aggiungersi l'ipotesi della patente eventualmente posseduta dal concorrente nel reato di guida senza patente, sono, innegabilmente, prese tutte in considerazione dal legislatore nella formulazione dell'art. 116, comma XVIII, c.d.s. e sono, esse sole, tali da giustificare l'uso della espressione "patente eventualmente posseduta". d - L'origine, la storia, della norma dell'art. 116, comma XVIII, c.d.s., conforta questa interpretazione.
Come è noto, l'art. 80-bis dell'abrogato codice della strada, introdotto nel codice con l'art. 142 della L. 24 novembre 1981, n.689 - Modifiche al sistema penale -, disponeva che "con la sentenza di condanna per i reati previsti dall'undicesimo al tredicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato" e l'undicesimo comma puniva il reato di incauto affidamento del veicolo a persona non munita di patente, il dodicesimo il reato di guida senza patente, il tredicesimo, con riduzione di un terzo della pena, il reato di guida senza patente di motoveicoli della categoria A e il quattordicesimo, con sanzione amministrativa, la violazione di guida senza patente da parte di chi avesse sostenuto con esito favorevole i prescritti esami.
L'art. 80-ter, introdotto nel codice dallo stesso art. 142 della L. n. 689 del 1981, comminava, poi, definendola pena accessoria - ed è
noto il dibattito, sino ad allora, sulla natura della sospensione della patente - la sospensione della patente di guida, ove non fosse possibile ordinare la confisca, per il reato previsto dall'undicesimo comma e, dunque, per il solo reato di incauto affidamento del veicolo.
Il legislatore del 1981, quindi, mentre esigeva la confisca sia per l'incauto affidamento, sia per la guida senza patente, disponeva la sospensione della patente soltanto per il primo reato e non per il secondo.
Il vigente codice, che ha depenalizzato il reato di incauto affidamento e non ha più previsto per questa violazione - con non poche riserve da parte della dottrina - nè la confisca del veicolo, nè la sospensione della patente, con l'art. 116, comma XVIII, c.d.s. sanziona, anche con la confisca e con la sospensione della patente, soltanto il reato di guida senza patente;
ma, pretende che la sospensione della patente si applichi esclusivamente se è eventualmente posseduta.
e - Certo, dunque, che la patente non possa essere sospesa, quando sia prevista, a chi guidi senza patente per non averla mai conseguita, è da dire che è altrettanto certo, valendo la stessa ratio, che la patente non possa essere sospesa a chi, guidando un veicolo per condurre il quale sia richiesta la patente, commetta, oltre che la violazione di guida senza patente, anche altra violazione costituente reato o dalla quale derivino danni alle persone, e, a maggior ragione, a chi, privo di patente per non averla mai conseguita, commetta una violazione costituente reato o dalla quale derivino danni alle persone guidando un veicolo per il quale non sia previsto il rilascio di alcuna patente. f - Che questa debba essere la interpretazione delle norme - in particolare, delle norme di cui agli artt. 186, 187, 189, 222, c.d.s. -, la cui violazione è punita con la sanzione penale e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si desume, oltre che dalla norma dell'art. 116, comma XVIII, dalle norme degli artt. 218, 223 e 224 del codice, scritte in logica coerenza con le previsioni dell'anzidetto art. 116, comma XVIII c.d.s..
L'art. 218 - dispone, infatti, che, "nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione, il quale, entro cinque giorni dal ritiro, deve inviarla al prefettura del luogo della commessa violazione e il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione". L'art. 223, che disciplina il ritiro della patente "in conseguenza a ipotesi di reato", stabilisce, nel comma 1, che, nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto al prefetto, il quale, ricevuti gli atti - comma 2 - dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente ed ordina all'intestatario di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il comma 3 esige, poi, che, nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente o della revoca della patente di guida, l'agente o organo accertatore ritiri immediatamente la patente e la trasmetta al prefetto, il quale dispone la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno. Il comma 4 richiede, inoltre, che il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ne trasmetta copia autentica al prefetto nel termine di quindici giorni.
Infine, il prefetto, ricevuta la sentenza o il decreto - art. 224, comma 1, - se è previsto dal codice che consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria.
Come può notarsi, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, come, del resto, le sanzioni accessorie in genere, come sottolinea a ragione la dottrina, "di un elevato grado di effettività, in quanto risulta arretrato il momento della loro applicazione sino a farlo coincidere, in alcune ipotesi, con quello dell'accertamento" e ciò perchè, "a fronte di un fatto che realizza una turbativa effettiva o potenziale dell'interesse pubblico alla sicurezza, il codice predispone, in sostanza, una reazione rigorosa e forte.
È, allora, di tutta evidenza che questa effettività, questa reazione rigorosa e forte - il ritiro immediato della patente, art. 223, comma 2, o la consegna della patente entro un brevissimo termine, una volta disposta dal prefetto la sospensione provvisoria, art. 223, comma 2, - in tanto può manifestarsi in quanto la violazione costituente reato o dalla quale sia derivato un danno alle persone sia stata commessa da persona in possesso della patente di guida, "effettività, reazione rigorosa e forte", che non sarebbe, invece, assolutamente più tale qualora la sospensione venisse rinviata sine die in attesa di un rilascio di patente che potrebbe anche non verificarsi.
È, in altri termini, la stessa, dettagliata, disciplina dettata in quelle norme che vuole che si affermi che il legislatore, come ha escluso che possa sospendersi la patente a chi guidi senza patente per non averla mai conseguita, così ha escluso - implicitamente, ma certamente e con altrettanta ragionevolezza - che, quando è comminata, possa disporsi la sospensione della patente allorchè vengano commesse violazioni costituenti reato o dalle quali siano derivati danni alle persone, se poste in essere da chi, in quel momento, non era in possesso della patente di guida per non averla mai conseguita.
II - Potrebbe opporsi, a questo punto, che, se è da negare che la sanzione accessoria della sospensione della patente possa applicarsi a chi non abbia la patente per non averla mai conseguita nel caso commetta violazioni costituenti reato, per le quali sia prevista anche questa sanzione, o una violazione dalla quale derivino danni alle persone, non può, però, negarsi che il principio di effettività - l'esigenza di una reazione rigorosa e forte - potrebbe essere soddisfatto, con la sospensione della patente, nel caso in cui la violazione costituente reato o dalla quale derivi danno alle persone sia posta in essere da chi, munito di patente per averla regolarmente conseguita, commetta quella violazione alla guida di un veicolo per condurre il quale non sia prevista la patente. Secondo queste Sezioni Unite, è la natura delle sanzioni accessorie e, in particolare, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - natura dedotta, dalla dottrina che si è interessata del tema, dalla disciplina che, per queste sanzioni, risulta dal codice della strada - che impone, anche in questo caso, l'affermazione della inapplicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Se è vero che la reazione dell'ordinamento giuridico, allorchè si prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, "svolge, talora, effettive funzioni cautelari, in quanto le misure rimediano nell'immediato ad uno stato di pericolo concreto" - ad es., ritiro della patente a chi sia colto a guidare in stato di ebbrezza" - è incontestabile che il ritiro della patente non potrebbe svolgere davvero alcuna funzione cautelare se la violazione, prevista e punita dall'art. 186 c.d.s., fosse commessa alla guida di una bicicletta - come nel caso di specie - o di altro veicolo per i quali non sia richiesta la patente.
In questi casi, l'agente che accerti la violazione e si preoccupi, come deve, che l'autore della violazione non circoli, in quel momento, con quel veicolo, potrà avvalersi, a fini cautelari, di altri ipotizzabili sussidi, ma non del ritiro della patente e ciò per la decisiva ragione che la privazione della patente non sarebbe affatto di nessun ostacolo, in futuro, alla circolazione con quel veicolo con il quale è stata commessa la violazione, non essendo previsto, per la guida dello stesso, il possesso della patente. "In altri casi, poi", - come pone in risalto, alla luce della dottrina, anche Cass., 22 dicembre 1998, Papini, già citata - "l'applicazione immediata delle sanzioni accessorie esprime piuttosto l'intenzione di assicurare la già accennata effettività alla pena e, quindi, forte efficacia dissuasiva, sicchè, in tali casi, più che ragioni di concreta cautela, l'immediatezza della sanzione svolge una funzione general preventiva, consentendo all'amministrazione di intervenire sull'abilitazione alla guida con il fine precipuo, per assicurare esplicita tutela all'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, di dissuadere sia il responsabile - special prevenzione - sia la collettività - general prevenzione - dalla commissione di fatti analoghi". Se è così, quando non è richiesta la patente per la guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, questa funzione di prevenzione non avrebbe alcuna possibilità di esplicarsi con il ritiro e, quindi, con la sospensione della patente.
Se, invero, la violazione è stata commessa conducendo un veicolo per la guida del quale non è richiesta la patente - e, quindi, senza che il possesso della patente abbia avuto alcuna incidenza, quella incidenza che legittima la reazione dell'ordinamento giuridico con il ritiro immediato della patente seguito dalla sospensione della stessa - il ritiro e la sospensione della patente, non funzionale, per definizione, alla guida di quel veicolo, non rafforzerebbe affatto il trattamento sanzionatorio in senso special preventivo, non rafforzerebbe la sanzione penale.
Perchè la patente possa sospendersi si richiede, dunque, come ritiene l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di questa suprema corte, un collegamento diretto, un nesso, tra il veicolo, con il quale il reato è commesso, e l'autorizzazione amministrativa che abilita alla guida di quel veicolo.
5 - La sezione rimettente si è posto pure il problema se la sospensione della patente debba essere disposta, allorchè è prevista, anche nei confronti del pedone che violi una norma del codice della strada, ad es. la norma dell'art. 189 - "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza a coloro che eventualmente abbiano subito danno alla persona" - o la norma dell'art. 222, la quale, come si è già detto più volte, ipotizza che da una violazione delle norme del codice derivino danni alle persone, violazioni che è innegabile possano essere commesse anche da un pedone.
Per escludere che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida possa applicarsi, in quei casi, anche al pedone fornito di patente - nulla quaestio, ovviamente, per quanto si è osservato, allorchè il pedone ne sia privo - è sufficiente ribadire che, perchè possa disporsi la sospensione della patente, si richiede che il documento di abilitazione alla guida sia stato la conditio sine qua non per la guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, circostanza che va radicalmente esclusa per il pedone.
Cass., 22 dicembre 1998, Papini, più volte citata, ha anche affermato che, per quanto riguarda la violazione della norma dell'art. 189 c.d.s., è la stessa formulazione della norma che esclude la applicabilità della sospensione della patente al pedone. Nel comma 6, dopo aver detto che "chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione fino a quattro mesi", il legislatore dispone, infatti, che "il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto" e, subito dopo, che "si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno". Osserva la sentenza "Papini" - e queste Sezioni Unite fanno propria l'osservazione - che "tale formulazione, se nel primo periodo si apre con la parola 'chiunque', soltanto nel terzo periodo prevede la sospensione della patente e la prevede dopo che nel secondo è stata dettata una disposizione relativa al solo conducente, il che indica chiaramente che destinatari della sanzione amministrativa accessoria in questione possono essere soltanto i conducenti di veicoli e non già tutti gli utenti della strada anche se destinatari degli obblighi stabiliti dalla norma e della sanzione penale di cui al primo periodo".
6 - Tutto ciò premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
P.Q.M.
La corte di cassazione, a Sezioni Unite, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 MARZO 2002