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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°168 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata a [...], General Viamonte, Buenos Aires Parte_1
– Argentina, il 16/03/1988;
, nato a [...], Buenos Aires – Parte_2
Argentina, il 21/05/1978;
, nata a [...], Buenos Aires – Parte_3
Argentina, il 17/06/1980;
, nata a [...], General Viamonte, Parte_4
Buenos Aires – Argentina, il 13/10/1994;
nato a [...], General Viamonte, Buenos Controparte_1
Aires – Argentina, il 12/02/1997;
nata a [...], General Viamonte, Buenos Controparte_2
Aires – Argentina, il 21/04/2003;
nata a [...], Buenos Aires – CP_3 Controparte_4
Argentina, il 09/04/2001;
nato a [...], Buenos Aires – CP_5 Controparte_4
Argentina, il 23/03/2005; rappresentati e difesi dall'avv. ZARRELLI ANNA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
CRESCENZO DEL MONTE, 31, 00153 ROMA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_6 CP_7
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/01/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_1
(indicato anche come , nato il [...] nel Comune di Persona_2
Santa Ninfa (TP) da genitori italiani poi emigrato in Argentina, ove decedeva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
si univa in matrimonio con la Sig.ra Persona_1 [...]
occasione nella quale legittimava i figli naturali nati Controparte_8
precedentemente dalla loro unione, ovvero: , Persona_3
già nato a [...] – Persona_4 Controparte_4
Argentina, in data 26/02/1918, e , nato a Controparte_9
Buenos Aires – Argentina, in data 08/10/1936. Controparte_4
Dall'unione tra il citato e la Sig.ra. Persona_3 nasceva il Sig. a Parte_5 Persona_5
Junin, Buenos Aires – Argentina, in data 04/06/1965. Dall'unione tra il Sig.
con la Sig.ra Persona_5 Parte_6
nasceva l'odierna ricorrente , nata a [...], Parte_1
Buenos Aires – Argentina, in data 16/03/1988. Controparte_4
Dall'unione tra il citato e la Sig.ra. Controparte_9
nasceva la Sig.ra Parte_7 Persona_6
a Buenos Aires – Argentina, in data
[...] Controparte_4
26/07/1961. Dall'unione tra la predetta ed il Persona_6
Sig. nascevano gli odierni ricorrenti: Parte_8 [...]
nato a [...] – Argentina, Parte_2 Controparte_4
in data 21/05/1978; nato a Parte_3 Controparte_4
Buenos Aires – Argentina, in data 17/06/1980; Parte_4
nata a [...], Buenos Aires – Argentina,
[...] Controparte_4
in data 13/10/1994.
Dall'unione tra il primo dei citati ricorrenti, Parte_2
con la Sig.ra nascevano gli Parte_9
odierni ricorrenti: nato a [...], General Controparte_1
Buenos Aires – Argentina, il 12/02/1997; CP_4 Controparte_2
nata a [...], General Buenos Aires – Argentina, il
[...] CP_4
21/04/2003.
Dall'unione tra la seconda dei citati ricorrenti, Parte_3
con il Sig. nascevano gli odierni
[...] Persona_7
ricorrenti: nata a [...], General Buenos CP_3 CP_4
Aires – Argentina, il 09/04/2001; nato a [...], CP_5 General Buenos Aires – Argentina, il 23/03/2005. CP_4
I ricorrenti hanno dedotto che l'avo italiano, era Persona_1
cittadino italiano alla luce della normativa allora vigente (codice civile del
1965 e legge n.555 del 1912), in quanto nato in [...] e figlio di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso ai propri figli e, loro tramite, a tutti i discendenti.
Il si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_6
domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Indi, con ordinanza depositata il 30.09.2024, ritenuta la causa matura per la decisione,
veniva assegnato termine fino all'8.01.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.. In quest'ultima data,
lette le note scritte depositate tempestivamente dalla parte ricorrente e non avendo provveduto ai sensi del primo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.,
questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era mai stato Persona_1
naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai figli, che l'avevano a loro volta trasmessa ai loro discendenti per via paterna, come previsto dalla normativa allora vigente.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948, alla luce della quale, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza italiana anche per via materna.
Il si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_6
domanda, senza sollevare eccezioni sotto il profilo della filiazione naturale e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 18/01/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°168 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata a [...], General Viamonte, Buenos Aires Parte_1
– Argentina, il 16/03/1988;
, nato a [...], Buenos Aires – Parte_2
Argentina, il 21/05/1978;
, nata a [...], Buenos Aires – Parte_3
Argentina, il 17/06/1980;
, nata a [...], General Viamonte, Parte_4
Buenos Aires – Argentina, il 13/10/1994;
nato a [...], General Viamonte, Buenos Controparte_1
Aires – Argentina, il 12/02/1997;
nata a [...], General Viamonte, Buenos Controparte_2
Aires – Argentina, il 21/04/2003;
nata a [...], Buenos Aires – CP_3 Controparte_4
Argentina, il 09/04/2001;
nato a [...], Buenos Aires – CP_5 Controparte_4
Argentina, il 23/03/2005; rappresentati e difesi dall'avv. ZARRELLI ANNA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
CRESCENZO DEL MONTE, 31, 00153 ROMA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_6 CP_7
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/01/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_1
(indicato anche come , nato il [...] nel Comune di Persona_2
Santa Ninfa (TP) da genitori italiani poi emigrato in Argentina, ove decedeva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
si univa in matrimonio con la Sig.ra Persona_1 [...]
occasione nella quale legittimava i figli naturali nati Controparte_8
precedentemente dalla loro unione, ovvero: , Persona_3
già nato a [...] – Persona_4 Controparte_4
Argentina, in data 26/02/1918, e , nato a Controparte_9
Buenos Aires – Argentina, in data 08/10/1936. Controparte_4
Dall'unione tra il citato e la Sig.ra. Persona_3 nasceva il Sig. a Parte_5 Persona_5
Junin, Buenos Aires – Argentina, in data 04/06/1965. Dall'unione tra il Sig.
con la Sig.ra Persona_5 Parte_6
nasceva l'odierna ricorrente , nata a [...], Parte_1
Buenos Aires – Argentina, in data 16/03/1988. Controparte_4
Dall'unione tra il citato e la Sig.ra. Controparte_9
nasceva la Sig.ra Parte_7 Persona_6
a Buenos Aires – Argentina, in data
[...] Controparte_4
26/07/1961. Dall'unione tra la predetta ed il Persona_6
Sig. nascevano gli odierni ricorrenti: Parte_8 [...]
nato a [...] – Argentina, Parte_2 Controparte_4
in data 21/05/1978; nato a Parte_3 Controparte_4
Buenos Aires – Argentina, in data 17/06/1980; Parte_4
nata a [...], Buenos Aires – Argentina,
[...] Controparte_4
in data 13/10/1994.
Dall'unione tra il primo dei citati ricorrenti, Parte_2
con la Sig.ra nascevano gli Parte_9
odierni ricorrenti: nato a [...], General Controparte_1
Buenos Aires – Argentina, il 12/02/1997; CP_4 Controparte_2
nata a [...], General Buenos Aires – Argentina, il
[...] CP_4
21/04/2003.
Dall'unione tra la seconda dei citati ricorrenti, Parte_3
con il Sig. nascevano gli odierni
[...] Persona_7
ricorrenti: nata a [...], General Buenos CP_3 CP_4
Aires – Argentina, il 09/04/2001; nato a [...], CP_5 General Buenos Aires – Argentina, il 23/03/2005. CP_4
I ricorrenti hanno dedotto che l'avo italiano, era Persona_1
cittadino italiano alla luce della normativa allora vigente (codice civile del
1965 e legge n.555 del 1912), in quanto nato in [...] e figlio di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso ai propri figli e, loro tramite, a tutti i discendenti.
Il si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_6
domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Indi, con ordinanza depositata il 30.09.2024, ritenuta la causa matura per la decisione,
veniva assegnato termine fino all'8.01.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.. In quest'ultima data,
lette le note scritte depositate tempestivamente dalla parte ricorrente e non avendo provveduto ai sensi del primo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.,
questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era mai stato Persona_1
naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai figli, che l'avevano a loro volta trasmessa ai loro discendenti per via paterna, come previsto dalla normativa allora vigente.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948, alla luce della quale, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza italiana anche per via materna.
Il si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_6
domanda, senza sollevare eccezioni sotto il profilo della filiazione naturale e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 18/01/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.