Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione può ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato con più sentenze di condanna in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza, formandosi il giudicato sul solo diritto al beneficio e non sulle concrete sue modalità applicative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2013, n. 51089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51089 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
5 1 089 / 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 3696/2013- - Presidente - SENTENZA UMBERTO GIORDANO Dott. Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO N. 19621/2013- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. RAFFAELE CAPOZZI - Rel. Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA nei confronti di: VITAGLIONE TOMMASO N. IL 06/01/1965 avverso l'ordinanza n. 223/2012 TRIBUNALE di MANTOVA, del 07/12/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
0. CEDRANG O chu Le duerfo l'ouvellemento con 2470 dell ordmouse infuriate;
R Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7.12.2012 il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del Procuratore della Pepubblica della sede volta alla revoca >> dell'indulto erroneamente concesso a Tommasso Vitaglione, ai sensi della legge n. 241 del 2006, con la sentenza del Tribunale di Mantova in data 20.11.2009, irrevocabile il 6.12.2012. F Premetteva che l'indulto di cui alla citata legge era stato riconosciuto al Vitaglione tre volte: con ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata dell'1.12.2006 in relazione alla pena di anni due, mesi sei e giorni quattordici;
con la sentenza del Tribunale di Mantova del 20.11.2009, confermata in appello, in relazione alla pena di un anno di reclusione ed euro 400 di multa;
con ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 10.5.2012 in relazione alla pena di mesi cinque e giorni sedici di reclusione. Rilevava, quindi, che il Tribunale di Modena aveva applicato l'indulto il 20.11.2009 e, pertanto, non poteva tenere conto del beneficio che successivamente sarebbe stato concesso in data 10.5.2012 con l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, ma soltanto di quello già applicato in precedenza con l'ordinanza dello stesso tribunale in data 1.12.2006. Conseguentemente, riteneva di poter revocare il beneficio soltanto nella misura di mesi sei e giorni quattordici, pari alla differenza tra detti due provvedimenti rispetto al limite massimo di tre anni consentiti dalla legge. Ciò anche tenuto conto che l'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato nella parte eccedente senza violare il giudicato se - come nella specie non risulta che il giudice della - cognizione abbia preso in considerazione la causa preesistente parzialmente ostativa anche se desumibile dal certificato penale. Di contro, ad avviso del giudice dell'esecuzione, non può essere revocato in sede di esecuzione l'indulto riconosciuto con l'ordinanza del 10.5.2012 perché la decisione del giudice dell'esecuzione è stata adottata quando nel casellario giudiziale risultava annotata la concessione dell'indulto di cui ai due precedenti provvedimenti (del 2006 e del 2009) e che tale vizio doveva essere rilevato con l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione in mancanza della quale ogni modifica è preclusa, salvo che sia fondata su elementi nuovi o sopravvenuti.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Mantova, denunciando la violazione di legge con riferimento al limite di tre anni di pena detentiva condonabile previsto dalla legge n. 241 del 2006, nonché, con riferimento all'art. 174 comma secondo cod. pen. secondo il 2 quale nel concorso di più reati l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le pene secondo le norme sul concorso di reati. Inoltre, lamenta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato che risulta contraddittoria con le sue stesse premesse, finendo col confermare l'indulto concesso al condannato in misura superiore ai tre anni di pena detentiva previsti per legge. Rileva, in specie, che il giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione del principio consolidato secondo il quale il giudice dell'esecuzione può pronunciare su questioni già oggetto di precedente valutazione in presenza di fatti nuovi e, nel caso di specie, l'ordinanza emessa in data 10.5.2012 dal Tribunale di Torre Annunziata costituisce certamente fatto nuovo che giustifica la revoca dell'indulto concesso dal Tribunale di Mantova. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Come è noto, quando bisogna ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato, con separati provvedimenti, in misura complessivamente superiore a quella prevista, non va disposta la revoca del beneficio, ma lo stesso va ridimensionato mediante la sua applicazione unitaria in sede di cumulo, ai sensi dell'art. 174, comma secondo, cod. pen., il cui provvedimento si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate le quali restano assorbite (Sez. 1, n. 5277, 15/10/1996, Girardi, rv. 206748). Ed invero, la revoca dell'indulto deve essere disposta dal giudice solo nel caso che si sia avverata la condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza e non anche nel caso in cui si tratti di ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato con separati provvedimenti in misura complessivamente superiore a quella prescritta. Pertanto, la decisione (Sez. 1, n. 33528 del 07/07/2010, Di Mauro, rv. 247975) richiamata dal giudice dell'esecuzione non è intermini. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha il dovere di ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato con più sentenze di condanna in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza, perché il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulla sua misura (Sez. 1, n. 31697 del 15/04/2010 - dep. 11/08/2010, P.M. in proc. Marchio, Rv. 248024). Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e l'indulto applicato al Vitaglione deve essere ridotto a complessivi tre anni di reclusione. Va disposta la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio lì ordinanza impugnata e riduce a complessivi tre anni di reclusione l'indulto applicato ai sensi della legge n. 241/2006 Vitaglione Tommaso. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. Così deciso, il 19 novembre 2013. Il Consigliere estensore Il Presidente Umberto Giordano Lucia La Posta DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 8 DTC. 2013 IL CANCELLIERE EL TE 4