Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
È legittima la motivazione "per relationem" anche quando ad essere richiamata sia la richiesta, non del Pubblico ministero, ma di un'altra parte, purché i fatti cui si fa riferimento siano conosciuti o conoscibili dall'interessato, in modo che egli sia in grado di controllare la congruenza e la legittimità della motivazione stessa. (Fattispecie in cui il decreto del Pubblico ministero era motivato con riferimento alla istanza di dissequestro, che, a sua volta, rinviava ad una perizia assunta con incidente probatorio e, comunque, certamente conoscibile da parte della persona offesa, a seguito della presentazione dell'atto di appello dinanzi al tribunale del riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2002, n. 14738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14738 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE FRANCO - Presidente - del 27/02/2002
1. Dott. CASINI CARLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PROVIDENTI FRANCESCO - Consigliere - N. 622
3. Dott. COLAIANNI NICOLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO MAURIZIO - Consigliere - N. 040869/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SO BE N. IL 24/09/1969
2) FINVEN SRL IN PERS. DR. GENOVESE MAURIZIO N. IL 07/06/1967 3) FF RI N. IL 00/00/0000
4) TA LI N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 04/10/2001 TRIB. LIBERTÀ di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. GALATI: rigetto Uditi i difensori Avv. Calvi e Vassalli: si associano Con l'ordinanza sopra menzionata veniva dichiarato inammissibile l'appello di ER ER e della "Finven s.r.l" avverso il decreto di revoca da parte del P.M, del sequestro preventivo della fideiussione rilasciata dalla Banca di Roma per il valore di cinque miliardi di lire a favore di OF RI, sottoposto ad indagini per il reato di truffa aggravata in danno degli istanti: i quali, secondo il Tribunale, difettano della legittimazione ad impugnare il detto provvedimento, spettante a soggetti determinati tra cui la persona che avrebbe diritto alla restituzione" (art. 322 bis c.p.p.), rivestendo - in particolare, il debitore garantito "Finver" - solo la qualità di persone offese senza diritto alla restituzione dell'atto di garanzia sottoscritto dal terzo (la banca) in favore del creditore garantito (OF).
Ricorrono gli istanti, denunciando violazione della norma citata: la fideiussione, nella specie "a prima richiesta", è documentata da una polizza, vale a dire da un documento rilasciato dall'istituto di credito non al creditore garantito ma direttamente al debitore, il quale ne dispone liberamente, avendo la polizza un regime di circolazione simile a quello dei titoli di credito e tale da instaurare un autonomo rapporto giuridico tra debitore principale e creditore sì da legittimare quest'ultimo alla restituzione del documento una volta dimostrato che il debito garantito non è dovuto (come nel caso si asserisce essere emerso dalle indagini). Ma in via principale domandano l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la declaratoria di nullità dell'appellato provvedimento del P.M., motivato per relationem ad un'istanza di parte, quella di restituzione, non conosciuta ne' conoscibile per la segretezza che copre gli atti in fase di indagine.
Resistono le persone sottoposte alle indagini, argomentando l'esattezza dell'ordinanza impugnata, di cui chiedono la conferma. Il ricorso è infondato al limite dell'inammissibilità. Invero, la legittimità della motivazione per relationem è incontestabile anche quando ad essere richiamato per economia processuale sia la richiesta non del pubblico ministero ma di un'altra delle parti processuali, purché i fatti cui si fa riferimento siano conosciuti o conoscibili dall'interessato in modo che questi sia in grado di controllare la congruenza e la legittimità della motivazione. Nella specie, il decreto del P.M. è legittimamente motivato per relationem all'istanza di dissequestro, pure notificata, che fa riferimento ad un complesso di atti conosciuti perché relativi alla laboriosa perizia assunta mediante incidente probatorio e, comunque, perfettamente conoscibili a seguito della presentazione dell'appello dinanzi al tribunale del riesame. Quanto alla legittimazione a proporre appello è noto che essa difetta in capo alla persona offesa dal reato, in quanto tale, a meno che essa non rivesta anche la qualità di persona che potrebbe avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate (giurisprudenza pacifica: da ultimo Cass. 26.4.2000, Civiero, ced 216199; v. Sez. un.25 ottobre 2000, Scarlino), essendo l'ambito dei soggetti legittimati a proporre richiesta di riesame del sequestro preventivo più ristretto rispetto a quello dei soggetti che hanno il diritto di proporre istanza di sequestro conservativo (nella prima ipotesi l'art. 322 c.p.p. fa riferimento ai soggetti "che avrebbero diritto alla restituzione", inoltre nella seconda l'art. 318 c.p.p. attribuisce il diritto a "chiunque vi abbia interesse") (cfr. Cass.1.2.1999, Caramico, ced 213581.
Del tutto infondato è poi che la persona offesa abbia diritto, in quanto debitore garantito, alla restituzione della polizza della fideiussione, siccome "a prima richiesta" e, quindi, autonoma: va rilevato in contrario come per costante giurisprudenza civile, benché l'autonomia del contratto di garanzia non sia assoluta ma relativa, essendo possibile il riequilibrio delle posizioni contrattuali attraverso il regresso in ipotesi di pagamento non dovuto (Cass. 1.10.1999, n. 10864, ced 530386), tuttavia la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dall'art. 1945 c.c. (Cass. 19.6.2001, n. 8324, ced 547571; 23.6.2000, n. 8540, ced 537941). Ne consegue che il diritto alla restituzione, per evitare un pagamento non dovuto e, tuttavia, ineccepibile, è appunto del terzo garante e non del debitore garantito, il cui eventuale interesse coincidente non lo legittima all'istanza di restituzione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2002