Sentenza 28 marzo 2012
Massime • 1
In tema di revisione, il proponente non ha l'onere di allegare la sentenza cui si riferisce l'istanza, dovendo il giudice competente, individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., attivarsi per richiedere il provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2012, n. 13622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13622 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 28/03/2012
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 893
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 32917/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE VI IC N. IL 09/01/1968;
avverso l'ordinanza n. 970/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 01/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Riello chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per il giudizio di revisione.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Catanzaro, giudicando in sede di annullamento con rinvio, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione presentata da De IS CO in quanto l'istante aveva omesso di allegare la sentenza a cui si riferiva l'istanza stessa, il che rendeva impossibile valutare la fondatezza della richiesta di esaminare i nuovi elementi dedotti, sui quali la Corte di Cassazione aveva chiesto di effettuare il giudizio di rinvio.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo, anche con motivi nuovi, violazione di legge in quanto le norme che presiedevano alla regolazione del giudizio di revisione non imponevano affatto l'onere di allegare la sentenza a cui si riferiva il giudizio di revisione e quindi non poteva essere pronunciata una inammissibilità non prevista dalla legge. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Salerno, competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. per il giudizio di revisione. Deve osservarsi che l'art. 633 c.p.p., comma 2, pone l'obbligo a carico di chi presenta istanza di revisione, nei casi previsti dall'art. 630 c.p.p., lett. a e b, (ipotesi di contrasto di giudicati con altra sentenza penale o civile) di produrre le relative sentenze a pena di inammissibilità (Sez. 1^ 6 febbraio 2002 n. 11892, rv. 221128; Sez. 6^ 10 marzo 2008 n. 25794, rv. 241243), ma che analogo obbligo non è previsto dalla legge in relazione alla sentenza di cui si chiede la revisione (Sez. 5 10 novembre 1999 n. 5371, rv. 215050). Infatti la domanda deve essere presentata al giudice individuato ai sensi dell'art. 11 c.p.p. che dovrà attivarsi per richiedere al giudice che ha emesso la sentenza il provvedimento sul quale pronunciare la decisione.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Salerno per il giudizio di revisione.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012