CASS
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2025, n. 31114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31114 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. NZ LU nato a [...] il [...]. 2. LO VI IC IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela;
lette la remissione di querela da parte di IA TO e la accettazione della stessa da parte degli imputati. RITENUTO IN FATTO 1.NZ LU e LO VI IC IN ricorrono per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, che ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 17 novembre 2021, Penale Sent. Sez. 6 Num. 31114 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 26/06/2025 condannando gli imputati al risarcimento del danno in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen. In particolare, il Tribunale di Genova, riteneva la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento, pur se non accettata dalla persona offesa, e ne disponeva la consegna a quest'ultima. Dichiarava, infine, estinto il reato contestato agli imputati. A seguito di appello proposto dalla parte civile, IA TO, la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale, ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., per avere il primo Giudice dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 161-ter cod. pen. con sentenza emessa all'esito dell'istruttoria dibattimentale, laddove una tale pronuncia è consentita solo con sentenza predibattirnentale. 2. Ricorrono avverso la sentenza NZ e LO, articolano, con un unico atto, i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 604, n. 6 cod. proc. pen. in relazione all'art. 162-ter cod. pen. e 554-bis cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 554-quater, commi 2 e 6 cod. proc. pen. 2.3. Vizio di motivazione in ordine al raggiungimento della prova della penale responsabilità. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. La sentenza impugnata va /dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese processuali devono essere poste a carico del querelante, non essendo intervenuto alcun diverso accordo fra le parti. 2 Così deciso il 26 giugno 2025 Il Consiglie,r es ore Il Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelante al pagamento delle spese processuali.
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela;
lette la remissione di querela da parte di IA TO e la accettazione della stessa da parte degli imputati. RITENUTO IN FATTO 1.NZ LU e LO VI IC IN ricorrono per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, che ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 17 novembre 2021, Penale Sent. Sez. 6 Num. 31114 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 26/06/2025 condannando gli imputati al risarcimento del danno in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen. In particolare, il Tribunale di Genova, riteneva la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento, pur se non accettata dalla persona offesa, e ne disponeva la consegna a quest'ultima. Dichiarava, infine, estinto il reato contestato agli imputati. A seguito di appello proposto dalla parte civile, IA TO, la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale, ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., per avere il primo Giudice dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 161-ter cod. pen. con sentenza emessa all'esito dell'istruttoria dibattimentale, laddove una tale pronuncia è consentita solo con sentenza predibattirnentale. 2. Ricorrono avverso la sentenza NZ e LO, articolano, con un unico atto, i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 604, n. 6 cod. proc. pen. in relazione all'art. 162-ter cod. pen. e 554-bis cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 554-quater, commi 2 e 6 cod. proc. pen. 2.3. Vizio di motivazione in ordine al raggiungimento della prova della penale responsabilità. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. La sentenza impugnata va /dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese processuali devono essere poste a carico del querelante, non essendo intervenuto alcun diverso accordo fra le parti. 2 Così deciso il 26 giugno 2025 Il Consiglie,r es ore Il Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelante al pagamento delle spese processuali.