Sentenza 6 ottobre 2004
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In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti dello straniero, che non conosce la lingua italiana, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, configura una nullità di cui agli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.. Ne consegue che essa risulta sanata con l'esercizio da parte dell'indagato del diritto di impugnazione.
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- 1. Manca traduzione dell'ordinanza cautelare, riesame sana a meno che .. (Cass, 14588/06)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2024
Ordinanza cautelare per indagato alloglotta non tradotta: i termini per l'esercizio dei diritti difensivi decorrono dal momento in cui l'atto tradotto ha raggiunto il suo scopo. Al riguardo, può ritenersi che l'eventuale proposizione della richiesta di riesame sani la nullità conseguente all'omessa traduzione, sul rilievo che, in tal caso, sarebbe stato raggiunto lo scopo tipico dell'atto, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (data ud. 20/03/2006) 27/04/2006, n. 14588 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMBROSINI Gian Giulio - …
Leggi di più… - 2. Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2004, n. 16185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16185 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 06/10/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1450
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - N. 024197/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FU LB n. il 15/04/1983;
avverso ordinanza del 05/05/2004 Tribunale Libertà di Milano;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Popolo Angelo;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni D'Angelo che ha richiesto rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. ha confermato l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio, che, in data 12 marzo 2004, ha applicato a SH BE (indagato per reati di furto aggravato continuato in abitazioni, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di autovettura) la misura cautelare personale della custodia in carcere. Per la questione sollevata di nullità dell'ordinanza custodiale non tradotta nella lingua (albanese) dell'indagato ha premesso, in particolare, il riferimento ai principi giurisprudenziali enunciati in Cass. Sez. Un. n. 5052/2004, considerando che, per la prefigurabile nullità generale a regime intermedio, è intervenuta, ai sensi dell'art. 183 lett. b) c.p.p., sanatoria, in quanto, "con l'impugnazione proposta e con le ragioni svolte all'udienza camerale dal difensore, l'indagato ha comunque esercitato il diritto di impugnazione e ha svolto tutte le difese al cui esercizio era funzionale l'obbligo di traduzione dell'ordinanza".
Il ricorrente che, in violazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia, in tal modo l'ordinanza impugnata risulta inficiata da nullità per omessa ed erronea applicazione della disciplina di cui agli artt. 143, 178 - 1^ co. lett. c) e 183 lett. b) c.p.p., non essendosi considerato che l'unico motivo esposto a sostegno del richiesto riesame riguardava proprio la contestazione di mancata traduzione dell'ordinanza applicativa della misura custodiale.
Il motivo è destituito di fondamento, essendosi dato atto che le modalità concrete del procedimento cautelare hanno comportato la sanatoria della dedotta nullità proprio in applicazione dei principi desumibili da Cass. Sez. Un., 24 settembre 2003, n. 19, Isalagaitis. L'elaborazione giurisprudenziale invocata ha certamente riconosciuto l'obbligo della traduzione dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti dello straniero che non conosca la lingua italiana, posto che "il diritto alla traduzione o all'interprete (costituisce ipotesi di) un diritto soggettivo perfetto direttamente azionabile riconducibile al diritto inviolabile alla difesa" e sempre che il giudice abbia accertato, "in assenza dell'iniziativa dell'interessato, la non conoscenza, da parte di quest'ultimo, della lingua italiana" (e, in concreto, si è dato atto che, all'udienza di convalida dell'arresto - espletatosi con l'assistenza di un interprete di lingua albanese -, non sono risultati attestati "accertamenti di fatto compiuti dal giudice circa una possibile conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato"). Ma l'elaborazione giurisprudenziale (che, dalla violazione dell'obbligo di traduzione dell'ordinanza cautelare nella situazione considerata, fa discendere la conseguenza di nullità dell'atto) ha precisato che, al riguardo, la nullità configurabile, ascrivibile all'ambito della previsione di cui agli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., "è soggetta a precisi termini di decadenza" della relativa deducibilità. Termini che, nella concreta fattispecie processuale, non risultano rispettati, come correttamente ed incensurabilmente affermato nell'ordinanza impugnata, in quanto:
- già l'intervento dell'interprete e del difensore in occasione della convalida dell'arresto (e la mancanza di immediate specifiche contestazioni) "non può... non esonerare il giudice dal disporre la traduzione letterale dell'ordinanza custodiale", come evidenziato sempre in Cass. Sez. Un., n. 5052/04 citata;
- poi la proposizione dell'impugnazione e l'esercizio puntuale del diritto di difesa hanno comportato i ritenuti effetti sostanziali di decadenza dalla proposizione della questione di nullità (rileva aggiungere al riguardo che, dal consentito esame degli atti, risulta che in sede di riesame il difensore ha specificato la ragione processuale dell'eccezione di nullità, intesa soltanto a rappresentare che "la traduzione non è mai avvenuta e conseguentemente la richiesta di riesame presentato dall'indagato... è ammissibile": laddove si intende che, da un lato, si prefigura l'implicita rinunzia all'eccezione stessa per il caso - poi determinatosi - di valutazione nel merito delle allegazioni difensive proposte con l'istanza di riesame e, dall'altro, che il diritto di impugnazione ha conseguito il suo fine di rappresentare le contestazioni e le difese relative all'ipotesi accusatoria accreditata nella fase cautelare e di ottenerne specifica disamina, in ciò essendosi validamente appunto individuati gli estremi della intervenuta sanatoria della nullità, ora dedotta col ricorso per cassazione in esame).
L'evidenziata infondatezza del motivo esposto a sostegno del ricorso comporta dichiarazione di rigetto del gravame, alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Alla Cancelleria competono gli adempimenti previsti nell'art. 94 Disp. Att. c.p.p.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 Disp. Att. c.p.p.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2005