Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2004, n. 16185
CASS
Sentenza 6 ottobre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti dello straniero, che non conosce la lingua italiana, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, configura una nullità di cui agli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.. Ne consegue che essa risulta sanata con l'esercizio da parte dell'indagato del diritto di impugnazione.

Commentari2

  • 1Manca traduzione dell'ordinanza cautelare, riesame sana a meno che .. (Cass, 14588/06)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2024

    Ordinanza cautelare per indagato alloglotta non tradotta: i termini per l'esercizio dei diritti difensivi decorrono dal momento in cui l'atto tradotto ha raggiunto il suo scopo. Al riguardo, può ritenersi che l'eventuale proposizione della richiesta di riesame sani la nullità conseguente all'omessa traduzione, sul rilievo che, in tal caso, sarebbe stato raggiunto lo scopo tipico dell'atto, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (data ud. 20/03/2006) 27/04/2006, n. 14588 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMBROSINI Gian Giulio - …

     Leggi di più…

  • 2Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024

    L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2004, n. 16185
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16185
Data del deposito : 6 ottobre 2004

Testo completo