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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/11/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa LA ST Presidente
Dott.ssa NR AG Consigliere relatore
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 159/2025 V.G. promosso da nato a [...], il [...] e residente in Parte_1
Albenga (SV), Lungo Centa Croce Bianca n. 19, c.f. difeso e C.F._1 rappresentato dal procuratore domiciliatario (Genova, galleria Mazzini n. 5/10) Avv. Michele Camboni, c.f. , indirizzo di posta elettronica C.F._2 certificata cui ricevere notifiche, avvisi e comunicazioni nonché, congiuntamente e disgiuntamente, Email_1 dall'Avv. Andrea Vernazza, , indirizzo di posta elettronica C.F._3 certificata cui ricevere avvisi, notifiche e comunicazioni in forza di procura su foglio separato inserito nella Email_2 busta digitale;
Reclamante; contro
in persona del Dott. Controparte_1
in qualità di Curatore del Fallimento (C.F. CP_2
), autorizzato con provvedimento del Signor Giudice C.F._4
Delegato della Procedura (doc. 1), con studio in Savona, Via Mameli 7/2 ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Genova, Via Roma 10/10, presso la persona e nello studio dell'Avv. Fabrizio Villa del Foro di Genova (C.F.: ; P.E.C.: ,che lo C.F._5 Email_3 rappresenta e difende come da procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente;
contro 1 PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Genova Resistente;
a cui è stata riunita la causa n. 164/2025 V.G. promossa da:
con sede legale in Toirano (SV) via Canepari 7, P.IVA CP_3
, amministrata da nata a [...] P.IVA_1 Controparte_4
(DOM) il 15.07/1968, CF , difesa e rappresentata dal C.F._6 procuratore domiciliatario avv. Graziano Aschero (Cod. Fisc.
) con studio in Albenga Piazza del Popolo 28/ 4, indirizzo di C.F._7 posta elettronica certificata cui ricevere notifiche, avvisi in forza di procura su foglio separato inserito Email_4 nella busta digitale;
Reclamante; contro
in persona del curatore dott. Controparte_5 CP_2
(C.F. ), autorizzato con provvedimento del Signor
[...] C.F._4
Giudice Delegato della Procedura (doc. 1), con studio in Savona, Via Mameli 7/2 ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Genova, Via Roma 10/10, presso la persona e nello studio dell'Avv. Fabrizio Villa del Foro di Genova (C.F.: ; P.E.C.: , che lo C.F._8 Email_3 rappresenta e difende come da procura alle liti depositata unitamente alla presente comparsa;
Resistente; contro PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Genova Resistente;
nonché la causa n. 177/2025 V.G. promossa da:
on sede legale in Bordighera (IM) via Romana 48, P.IVA Parte_2
, amministrata da nata a [...] P.IVA_2 Controparte_4
(DOM) il 15.07/1968, CF , rappresentata e difesa per C.F._6 procura in calce al presente atto dall'Avv. Eugenio Fuscà, (C.F.:
), del Foro di Savona, presso il cui studio in Alassio (SV), C.F._9
Via Mazzini 79/1, dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente giudizio;
il difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176. II comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 010.89.34.161 o a mezzo di indirizzo di posta elettronica PEC presso il quale dichiara altresì di Email_5 voler ricevere ogni notifica;
Resistente; contro
2 in persona del curatore Controparte_6 CP_2
, (C.F. ), autorizzato con provvedimento del Signor
[...] C.F._4
Giudice Delegato della Procedura (doc. 1), con studio in Savona, Via Mameli 7/2 ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Genova, Via Roma 10/10, presso la persona e nello studio dell'Avv. Fabrizio Villa del Foro di Genova (C.F.: ; P.E.C.: , che lo C.F._5 Email_3 rappresenta e difende come da procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione;
Resistente;
contro PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Genova Resistente;
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte reclamante : “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, Parte_1 contrariis reiectis, previa ogni declaratoria meglio vista:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, della liquidazione dell'attivo, della formazione del passivo e del compimento di tutti gli atti di gestione, sussistendo gravi motivi;
- in accoglimento del reclamo, previa declaratoria di nullità e/o inesistenza della notificazione al sig. dell'originario ricorso depositato in data Parte_1
10/9/2024 e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, revocare l'impugnata sentenza n. 20 del 22/5/2025 del Tribunale di Savona, con la quale è stato dichiarato il fallimento, in estensione al fallimento della società Controparte_7 del sig. ; Parte_1
- in via subordinata, in denegata ipotesi di mancato rinvio al giudice di primo grado, previa, ove occorrendo, ammissione della istanza di rimessione in termini, nonché previa, ove occorrendo, ammissione delle istanze istruttorie dedotte nel presente atto, revocare la sentenza n. 20 del 26/5/2025 del Tribunale di Savona, non sussistendo i presupposti ai fini della configurabilità della supersocietà di fatto tra la società fallita le società e e il sig. CP_7 Parte_2 CP_3
”; Parte_1
Per la parte reclamante “piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, CP_3 contrariis reiectis, previa ogni declaratoria meglio vista: In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con conseguente sospensione della procedura di liquidazione;
nel merito, in via principale per tutti i motivi indicati dichiarare nulla, annullabile
o comunque inesistente e priva di alcun effetto giuridico l'impugnata sentenza n. 20 del 22/5/2025 del Tribunale di Savona, con la quale è stato dichiarato il fallimento, 3 in estensione al fallimento della società del sig. Parte_3
e per l'effetto disporne la revoca;
nel merito, in via Parte_1 subordinata, in denegata ipotesi di mancato rinvio al giudice di primo grado, previa, ove occorrendo, ammissione dell'istanza di rimessione in termini, nonché previa, ove occorrendo, ammissione delle istanze istruttorie dedotte nel presente atto, revocare la sentenza n. 20 del 26/5/2025 del Tribunale di Savona, per tutte le ragioni indicate in atto;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Per la parte reclamante “In via preliminare, sospendere la Parte_2 procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_2
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica, la nullità
o comunque, l'annullabilità della predetta sentenza per i motivi esposti, con conseguente revoca della stessa e del fallimento dichiarato in estensione rispetto alla procedura della per l'effetto disporre la Controparte_7 remissione della causa al Tribunale di primo grado in via subordinata, e solo nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, disporre, ove necessario, l'ammissione della reclamante alla rimessione in termini per l'esercizio del diritto di difesa;
accogliere le istanze istruttorie formulate nel presente atto;
e, per l'effetto, revocare la sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Savona, per tutti i motivi esposti nel reclamo;
In ogni caso, con integrale vittoria di spese, diritti e onorari di lite”;
Per il Curatore: “si rimette alle decisioni che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello vorrà assumere.”.
Il Procuratore Generale, in relazione alle cause nn.v.g.159 e 164/2025, ha chiesto “il rigetto del reclamo con la regolazione delle spese come per legge”. In riferimento alla causa n.v.g. 177/2025 “dichiara di costituirsi in giudizio e di rimettersi alle decisioni di codesta On. Corte d'appello”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 20/2025, emessa in data 22.05.2025 – e notificata il 12.06.2015 – il
Tribunale di Savona, su ricorso depositato il 12.09.2024 dal Pubblico Ministero, ha dichiarato il fallimento, in estensione al fallimento della società
[...] di on sede legale in Bordighera (IM), Controparte_7 Parte_2 sede effettiva in Toirano (SV) via Canepari 7; di con sede legale in CP_3
Toirano, via Canepari 7; di , nato a [...] Parte_1
15.05.49 residente in [...]1 (il ricorso del
Pubblico Ministero si fondava, principalmente, sul rilievo della configurazione di
4 una super-società di fatto, composta dalla società Parte_4 dichiarata fallita dal Tribunale di Savona con sentenza depositata il 30.03.2021, e i soci occulti successivamente identificati nelle persone giuridiche della Parte_2
e nonché nella persona fisica di ).
[...] CP_3 Parte_1
.*.*.
Avverso la suddetta sentenza proponeva reclamo, nell'ambito del procedimento avente n. 159/205 V.G., affermando “l'inesistenza del Parte_1 procedimento notificatorio del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e, in via subordinata condizionata, l'insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la pronuncia, l'erronea configurazione della società di fatto, l'omesso accertamento del reale stato economico del reclamante, e la violazione dei principi in materia di fallimento in estensione” (reclamo, pag. 3).
Ai fini che qui interessano, giova mettere in evidenza soprattutto il primo motivo di reclamo – rubricato “Omessa o irregolare notifica del decreto di fissazione udienza;
violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111
Cost.; nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c. – con cui Parte_1 ha affermato che “i) nel caso in esame, il decreto in questione non è stato notificato affatto (oppure è stato notificato ad un indirizzo errato/non corrispondente alla sede effettiva dell'esponente) e l'esponente non ha mai ricevuto comunicazione del procedimento, né è stato posto in condizione di esercitare il diritto di difesa”
(reclamo, pagg. 4-5); ii) “In sede di prima udienza, il giudice ha omesso di verificare il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio e, conseguentemente, la sentenza è stata emessa in totale assenza di contraddittorio, in violazione dei principi fondamentali del giusto processo” (reclamo, pag. 5); iii) “Dobbiamo, pertanto, solo ribadire come il sig. non sia stato ritualmente citato a comparire Parte_1 nel procedimento conclusosi con la sentenza impugnata, non avendo ricevuto notifica del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, né del ricorso depositato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Savona in data 10.09.2024”
(reclamo, pag. 5); iv) “Né agli atti del fascicolo risulta documentata con certezza l'avvenuta comunicazione o notificazione presso un domicilio effettivo o digitalmente valido, come previsto a pena di nullità dagli artt. 15 e 16 della legge fallimentare, oggi trasfusi negli artt. 39 e 40 del Codice della Crisi d'Impresa”
(reclamo, pag. 5); v) “Tale omissione ha concretamente impedito al reclamante di
5 esercitare il diritto al contraddittorio in sede di primo grado e di partecipare all'istruttoria prefallimentare, con grave pregiudizio della propria posizione difensiva” (reclamo, pag. 6).
Il reclamante, quindi, afferma che “La sentenza impugnata, pertanto, è viziata da nullità insanabile per violazione dei principi del giusto processo sanciti dall'art. 24 e dall'art. 111 della Costituzione, nonché dell'art. 6 CEDU, e deve essere dichiarata invalida in quanto assunta all'esito di un procedimento svoltosi in assenza del contraddittorio e in pregiudizio del diritto di difesa di un soggetto ignaro dell'esistenza del giudizio. Conseguentemente, si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e, per l'effetto, rimettere le parti avanti al Tribunale di Savona, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., affinché venga rinnovato il procedimento con integrale ripristino delle garanzie difensive” (reclamo, pagg. 5-6).
Per scrupolo difensivo, poi, “Il reclamante chiede, pertanto, di essere rimesso in termini per la proposizione delle difese e per l'esercizio del diritto di contraddittorio nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 153, comma 2 c.p.c., in quanto non è stato ritualmente citato a comparire, né ha avuto conoscenza effettiva dell'instaurazione del procedimento, essendogli stata omessa o irregolarmente notificata la convocazione all'udienza prefallimentare” (reclamo pag. 7).
Si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_1
Curatore, dott. , che si rimetteva alla decisione di codesta Corte CP_2
d'Appello in punto di omessa notifica.
Interveniva il Procuratore Generale chiedendo il rigetto del reclamo.
.*.*.
Proponevano reclamo avverso la medesima sentenza n. 20/2025 sopracitata,
e le quali, proponevano le stesse doglianze CP_3 Parte_2 di . I reclami venivano iscritti, rispettivamente, ai nn. 164 e Parte_1
177/2025 V.G.
Anche nell'ambito di detti procedimenti, si costituiva il Controparte_5
e di in persona del Curatore, dott. , che si Parte_2 CP_2 rimetteva alla decisione di codesta Corte d'Appello in punto di omessa notifica.
6 Interveniva altresì il Procuratore Generale che, nel procedimento n. 164/2025 V.G., chiedeva il rigetto del reclamo;
mentre, nel procedimento n. 177/2025 V.G., si rimetteva alla decisione della Corte d'Appello.
.*.*.
Con ordinanza 29.09.2025 – pronunciata nell'ambito del procedimento n. 159/2025
V.G. – la Corte, ritenuto necessario rinviare il presente procedimento all'udienza del
23/10/2025, in cui risultano pendenti i procedimenti n. 164/2025 V.G. e n. 177/2025
V.G., instaurati da e da a seguito di impugnazione CP_3 Parte_2 avverso la stessa sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Savona, rinviava all'udienza collegiale del 23/10/2025 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
e il in previsione Parte_1 Controparte_1 dell'udienza del 23/10/2025, depositavano note scritte con cui insistevano nelle conclusioni formulate rispettivamente con il reclamo e con la comparsa di costituzione.
Anche nei procedimenti n. 164/2025 V.G. e n. 177/2025 V.G. già fissati, con decreto presidenziale 16.7.25, secondo la modalità di trattazione scritta per l'udienza del
23.10.2025, le parti depositavano note scritte con cui insistevano nelle rispettive conclusioni già formulate nel reclamo e nella comparsa di costituzione e risposta.
Con provvedimento collegiale del 29/10/2025 il procedimento n. 164/2025 V.G. e n.
177/2025 V.G. venivano riuniti al procedimento n. 159/2025, in quanto aventi ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza n. 20 del 22/5/2025 del Tribunale di Savona.
.*.*. *.*.
1. I reclami sono fondati.
2. In via preliminare, si osserva che “Nel caso in cui il fallimento della società sia stato dichiarato nella vigenza della legge fallimentare, anche la domanda di estensione della procedura nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, seppur proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, resta disciplinata dalla legge fallimentare, in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 390 CCII” (Cassazione civile sez. I, 31/08/2025, n.24247). Nel caso di specie, quindi, il presente procedimento deve ritenersi regolato in base alla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), in quanto il presente reclamo ha ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 22/5/2025, con cui è stato dichiarato
7 il fallimento di di e di , in Parte_2 CP_3 Parte_1 estensione al fallimento della dichiarato con Parte_4 sentenza depositata il 30.03.2021 (quindi, prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, avvenuta in data 15.07.2022).
3. Ciò premesso, si osserva, che il curatore, in comparsa di costituzione e risposta, afferma che “A) Alla luce di quanto come sopra dedotto dal reclamante, l'esponente ha richiesto alla Cancelleria dell'Ufficio Procedure Concorsuali del Tribunale di
Savona informazioni in ordine alla notifica, ai soggetti convenuti, del ricorso della per l'estensione del fallimento della e del pedissequo Pt_5 Parte_6 decreto di fissazione udienza: all'esito di quanto sopra l'esponente ha potuto così accertare che, effettivamente, il tentativo di notifica effettuato da parte della
Cancelleria tramite il sistema di posta elettronica certificata non è andato a buon fine.
Da quanto il Curatore ha appreso, tale notifica non è stata effettuata neppure dalla
Procura ricorrente, senza che il Tribunale se ne avvedesse: per il che, effettivamente, come affermato da parte reclamante, sembra di potersi dare atto del fatto che, in sede prefallimentare, non si è regolarmente costituito il contraddittorio con i soggetti che, con la sentenza impugnata, sono stati dichiarati falliti in estensione […]” (comparsa di costituzione, pag. 3).
4. La Corte osserva che, effettivamente, nel fascicolo della procedura prefallimentare dinanzi al Tribunale di Savona, non risulta alcuna prova attestante l'avvenuta notifica nei confronti di , e di Parte_1 CP_3 [...]
del ricorso della Procura per l'estensione del fallimento della Parte_2 [...]
e del pedissequo decreto di fissazione udienza. Di conseguenza, si è in Parte_6 presenza di una notifica inesistente.
5. A tal proposito, giova evidenziare che secondo giurisprudenza consolidata i) “In caso di revoca del fallimento per vizi procedurali, il giudice del reclamo deve rimandare la causa al giudice di primo grado per permettere la rinnovazione degli atti nulli”; ii) “Non osta a una simile statuizione il fatto che nel caso di specie, secondo l'accertamento della corte territoriale, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio prefallimentare fosse non nulla ma addirittura inesistente (ipotesi in cui nei procedimenti introdotti con rito ordinario il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste
8 dagli articoli 353 e 354 del Cpc), in considerazione delle peculiari modalità con cui il giudizio prefallimentare ha avvio. In questo caso infatti non assume rilievo il fatto che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'articolo 354 del Cpc, norma che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione e non tiene conto della scissione tra edictio actionis e vocatio in jus tipica dei giudizi iniziati con ricorso. Occorre perciò valorizzare la pendenza del giudizio di primo grado, che nei giudizi introdotti con ricorso si verifica con il deposito dello stesso in cancelleria, mentre nei procedimenti iniziati con citazione si verifica con la notifica della stessa”; iii) “Il collegio del reclamo, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso e il perfezionamento della fase dell'edictio actionis con il deposito dello stesso, ben può quindi dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'articolo 354 del Cpc, rimettere la causa al primo giudice” (Cassazione civile sez.
I, 16/03/2025, n.7025, che, in motivazione, richiama Cass. n. 3861/2019).
Ne deriva che, in conformità ai suddetti principi, stante la nullità della sentenza impugnata, va disposta la revoca della dichiarazione di fallimento, in estensione al fallimento della società di: a) Parte_3 [...]
(P. IVA ) con sede legale in Bordighera (IM), sede Parte_2 P.IVA_2 effettiva in Toirano (SV) via Canepari 7; b) (P. IVA ) CP_3 P.IVA_3 con sede legale in Toirano, via Canepari 7; c) (C.F. Parte_1
nato a [...] [...] residente in [...]
Lungo Centa Croce Bianca 19/1. In applicazione analogica dell'articolo 354 c.p.c., occorre, inoltre, rimettere la causa al primo giudice.
6. Da quanto sopra discende, altresì, l'accoglimento dell'istanza dei reclamanti volta ad ottenere la sospensione dell'attivo, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 18.
l.f..
7. Quanto alle spese del reclamo a) nel rapporto processuale con il Pubblico
Ministero, nulla va disposto, in quanto, la Corte di Cassazione ha affermato che, se l'unico richiedente il fallimento è stato il Pubblico Ministero (come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata ed anche dal fascicolo del precedente grado)
"La funzione di garantire la corretta applicazione della legge, spettante al Pubblico
Ministero in qualità di organo propulsore dell'attività giurisdizionale, comportando l'attribuzione di poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti ed
9 esercitati per dovere di ufficio e nell'interesse pubblico, ne esclude la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza" (Cass. 16/03/2025,
n. 7025, Cass. n. 19711/2015, “che cita a sua volta, quali ulteriori precedenti in termini, Cass. S.U. n. 5079/2005 e Cass. n. 3834/2010; adde Cass. S.U. n.
5165/2004; sulla stessa linea, più recentemente, Cass. n. 35513/2021”); b) nel rapporto processuale con la curatela, neppure nulla va disposto in quanto, se è vero che nel giudizio di reclamo contro la dichiarazione di fallimento è controparte necessaria e naturale del reclamante anche la stessa procedura fallimentare, rappresentata dal curatore, nel caso di specie, il curatore si è costituito senza opporsi ai proposti reclami e, anzi, ha subito informato dell'omessa notifica dell'istanza di fallimento in estensione. Del resto, “non può essergli attribuita alcuna responsabilità per la nullità del procedimento prefallimentare, svoltosi interamente prima che egli fosse nominato e assumesse le sue funzioni” (così ancora Cass.
16/03/2025, n. 7025).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) in accoglimento dei reclami proposti da e Parte_2 CP_3
, revoca la sentenza del Tribunale di Savona n. 20 del Parte_1
22.05.2025 che ne ha dichiarato i fallimenti;
b) sospende la liquidazione dell'attivo del , del CP_1 Parte_1
e del;
Controparte_6 Controparte_5
c) visto l'art. 354 c.c., dispone rimettersi la causa innanzi al Tribunale di Savona e assegna alle parti termine di mesi tre per la riassunzione.
Genova, Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
NR AG
Il Presidente
LA ST
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa LA ST Presidente
Dott.ssa NR AG Consigliere relatore
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 159/2025 V.G. promosso da nato a [...], il [...] e residente in Parte_1
Albenga (SV), Lungo Centa Croce Bianca n. 19, c.f. difeso e C.F._1 rappresentato dal procuratore domiciliatario (Genova, galleria Mazzini n. 5/10) Avv. Michele Camboni, c.f. , indirizzo di posta elettronica C.F._2 certificata cui ricevere notifiche, avvisi e comunicazioni nonché, congiuntamente e disgiuntamente, Email_1 dall'Avv. Andrea Vernazza, , indirizzo di posta elettronica C.F._3 certificata cui ricevere avvisi, notifiche e comunicazioni in forza di procura su foglio separato inserito nella Email_2 busta digitale;
Reclamante; contro
in persona del Dott. Controparte_1
in qualità di Curatore del Fallimento (C.F. CP_2
), autorizzato con provvedimento del Signor Giudice C.F._4
Delegato della Procedura (doc. 1), con studio in Savona, Via Mameli 7/2 ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Genova, Via Roma 10/10, presso la persona e nello studio dell'Avv. Fabrizio Villa del Foro di Genova (C.F.: ; P.E.C.: ,che lo C.F._5 Email_3 rappresenta e difende come da procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente;
contro 1 PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Genova Resistente;
a cui è stata riunita la causa n. 164/2025 V.G. promossa da:
con sede legale in Toirano (SV) via Canepari 7, P.IVA CP_3
, amministrata da nata a [...] P.IVA_1 Controparte_4
(DOM) il 15.07/1968, CF , difesa e rappresentata dal C.F._6 procuratore domiciliatario avv. Graziano Aschero (Cod. Fisc.
) con studio in Albenga Piazza del Popolo 28/ 4, indirizzo di C.F._7 posta elettronica certificata cui ricevere notifiche, avvisi in forza di procura su foglio separato inserito Email_4 nella busta digitale;
Reclamante; contro
in persona del curatore dott. Controparte_5 CP_2
(C.F. ), autorizzato con provvedimento del Signor
[...] C.F._4
Giudice Delegato della Procedura (doc. 1), con studio in Savona, Via Mameli 7/2 ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Genova, Via Roma 10/10, presso la persona e nello studio dell'Avv. Fabrizio Villa del Foro di Genova (C.F.: ; P.E.C.: , che lo C.F._8 Email_3 rappresenta e difende come da procura alle liti depositata unitamente alla presente comparsa;
Resistente; contro PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Genova Resistente;
nonché la causa n. 177/2025 V.G. promossa da:
on sede legale in Bordighera (IM) via Romana 48, P.IVA Parte_2
, amministrata da nata a [...] P.IVA_2 Controparte_4
(DOM) il 15.07/1968, CF , rappresentata e difesa per C.F._6 procura in calce al presente atto dall'Avv. Eugenio Fuscà, (C.F.:
), del Foro di Savona, presso il cui studio in Alassio (SV), C.F._9
Via Mazzini 79/1, dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente giudizio;
il difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176. II comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 010.89.34.161 o a mezzo di indirizzo di posta elettronica PEC presso il quale dichiara altresì di Email_5 voler ricevere ogni notifica;
Resistente; contro
2 in persona del curatore Controparte_6 CP_2
, (C.F. ), autorizzato con provvedimento del Signor
[...] C.F._4
Giudice Delegato della Procedura (doc. 1), con studio in Savona, Via Mameli 7/2 ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Genova, Via Roma 10/10, presso la persona e nello studio dell'Avv. Fabrizio Villa del Foro di Genova (C.F.: ; P.E.C.: , che lo C.F._5 Email_3 rappresenta e difende come da procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione;
Resistente;
contro PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Genova Resistente;
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte reclamante : “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, Parte_1 contrariis reiectis, previa ogni declaratoria meglio vista:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, della liquidazione dell'attivo, della formazione del passivo e del compimento di tutti gli atti di gestione, sussistendo gravi motivi;
- in accoglimento del reclamo, previa declaratoria di nullità e/o inesistenza della notificazione al sig. dell'originario ricorso depositato in data Parte_1
10/9/2024 e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, revocare l'impugnata sentenza n. 20 del 22/5/2025 del Tribunale di Savona, con la quale è stato dichiarato il fallimento, in estensione al fallimento della società Controparte_7 del sig. ; Parte_1
- in via subordinata, in denegata ipotesi di mancato rinvio al giudice di primo grado, previa, ove occorrendo, ammissione della istanza di rimessione in termini, nonché previa, ove occorrendo, ammissione delle istanze istruttorie dedotte nel presente atto, revocare la sentenza n. 20 del 26/5/2025 del Tribunale di Savona, non sussistendo i presupposti ai fini della configurabilità della supersocietà di fatto tra la società fallita le società e e il sig. CP_7 Parte_2 CP_3
”; Parte_1
Per la parte reclamante “piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, CP_3 contrariis reiectis, previa ogni declaratoria meglio vista: In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con conseguente sospensione della procedura di liquidazione;
nel merito, in via principale per tutti i motivi indicati dichiarare nulla, annullabile
o comunque inesistente e priva di alcun effetto giuridico l'impugnata sentenza n. 20 del 22/5/2025 del Tribunale di Savona, con la quale è stato dichiarato il fallimento, 3 in estensione al fallimento della società del sig. Parte_3
e per l'effetto disporne la revoca;
nel merito, in via Parte_1 subordinata, in denegata ipotesi di mancato rinvio al giudice di primo grado, previa, ove occorrendo, ammissione dell'istanza di rimessione in termini, nonché previa, ove occorrendo, ammissione delle istanze istruttorie dedotte nel presente atto, revocare la sentenza n. 20 del 26/5/2025 del Tribunale di Savona, per tutte le ragioni indicate in atto;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Per la parte reclamante “In via preliminare, sospendere la Parte_2 procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_2
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica, la nullità
o comunque, l'annullabilità della predetta sentenza per i motivi esposti, con conseguente revoca della stessa e del fallimento dichiarato in estensione rispetto alla procedura della per l'effetto disporre la Controparte_7 remissione della causa al Tribunale di primo grado in via subordinata, e solo nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, disporre, ove necessario, l'ammissione della reclamante alla rimessione in termini per l'esercizio del diritto di difesa;
accogliere le istanze istruttorie formulate nel presente atto;
e, per l'effetto, revocare la sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Savona, per tutti i motivi esposti nel reclamo;
In ogni caso, con integrale vittoria di spese, diritti e onorari di lite”;
Per il Curatore: “si rimette alle decisioni che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello vorrà assumere.”.
Il Procuratore Generale, in relazione alle cause nn.v.g.159 e 164/2025, ha chiesto “il rigetto del reclamo con la regolazione delle spese come per legge”. In riferimento alla causa n.v.g. 177/2025 “dichiara di costituirsi in giudizio e di rimettersi alle decisioni di codesta On. Corte d'appello”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 20/2025, emessa in data 22.05.2025 – e notificata il 12.06.2015 – il
Tribunale di Savona, su ricorso depositato il 12.09.2024 dal Pubblico Ministero, ha dichiarato il fallimento, in estensione al fallimento della società
[...] di on sede legale in Bordighera (IM), Controparte_7 Parte_2 sede effettiva in Toirano (SV) via Canepari 7; di con sede legale in CP_3
Toirano, via Canepari 7; di , nato a [...] Parte_1
15.05.49 residente in [...]1 (il ricorso del
Pubblico Ministero si fondava, principalmente, sul rilievo della configurazione di
4 una super-società di fatto, composta dalla società Parte_4 dichiarata fallita dal Tribunale di Savona con sentenza depositata il 30.03.2021, e i soci occulti successivamente identificati nelle persone giuridiche della Parte_2
e nonché nella persona fisica di ).
[...] CP_3 Parte_1
.*.*.
Avverso la suddetta sentenza proponeva reclamo, nell'ambito del procedimento avente n. 159/205 V.G., affermando “l'inesistenza del Parte_1 procedimento notificatorio del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e, in via subordinata condizionata, l'insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la pronuncia, l'erronea configurazione della società di fatto, l'omesso accertamento del reale stato economico del reclamante, e la violazione dei principi in materia di fallimento in estensione” (reclamo, pag. 3).
Ai fini che qui interessano, giova mettere in evidenza soprattutto il primo motivo di reclamo – rubricato “Omessa o irregolare notifica del decreto di fissazione udienza;
violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111
Cost.; nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c. – con cui Parte_1 ha affermato che “i) nel caso in esame, il decreto in questione non è stato notificato affatto (oppure è stato notificato ad un indirizzo errato/non corrispondente alla sede effettiva dell'esponente) e l'esponente non ha mai ricevuto comunicazione del procedimento, né è stato posto in condizione di esercitare il diritto di difesa”
(reclamo, pagg. 4-5); ii) “In sede di prima udienza, il giudice ha omesso di verificare il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio e, conseguentemente, la sentenza è stata emessa in totale assenza di contraddittorio, in violazione dei principi fondamentali del giusto processo” (reclamo, pag. 5); iii) “Dobbiamo, pertanto, solo ribadire come il sig. non sia stato ritualmente citato a comparire Parte_1 nel procedimento conclusosi con la sentenza impugnata, non avendo ricevuto notifica del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, né del ricorso depositato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Savona in data 10.09.2024”
(reclamo, pag. 5); iv) “Né agli atti del fascicolo risulta documentata con certezza l'avvenuta comunicazione o notificazione presso un domicilio effettivo o digitalmente valido, come previsto a pena di nullità dagli artt. 15 e 16 della legge fallimentare, oggi trasfusi negli artt. 39 e 40 del Codice della Crisi d'Impresa”
(reclamo, pag. 5); v) “Tale omissione ha concretamente impedito al reclamante di
5 esercitare il diritto al contraddittorio in sede di primo grado e di partecipare all'istruttoria prefallimentare, con grave pregiudizio della propria posizione difensiva” (reclamo, pag. 6).
Il reclamante, quindi, afferma che “La sentenza impugnata, pertanto, è viziata da nullità insanabile per violazione dei principi del giusto processo sanciti dall'art. 24 e dall'art. 111 della Costituzione, nonché dell'art. 6 CEDU, e deve essere dichiarata invalida in quanto assunta all'esito di un procedimento svoltosi in assenza del contraddittorio e in pregiudizio del diritto di difesa di un soggetto ignaro dell'esistenza del giudizio. Conseguentemente, si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e, per l'effetto, rimettere le parti avanti al Tribunale di Savona, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., affinché venga rinnovato il procedimento con integrale ripristino delle garanzie difensive” (reclamo, pagg. 5-6).
Per scrupolo difensivo, poi, “Il reclamante chiede, pertanto, di essere rimesso in termini per la proposizione delle difese e per l'esercizio del diritto di contraddittorio nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 153, comma 2 c.p.c., in quanto non è stato ritualmente citato a comparire, né ha avuto conoscenza effettiva dell'instaurazione del procedimento, essendogli stata omessa o irregolarmente notificata la convocazione all'udienza prefallimentare” (reclamo pag. 7).
Si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_1
Curatore, dott. , che si rimetteva alla decisione di codesta Corte CP_2
d'Appello in punto di omessa notifica.
Interveniva il Procuratore Generale chiedendo il rigetto del reclamo.
.*.*.
Proponevano reclamo avverso la medesima sentenza n. 20/2025 sopracitata,
e le quali, proponevano le stesse doglianze CP_3 Parte_2 di . I reclami venivano iscritti, rispettivamente, ai nn. 164 e Parte_1
177/2025 V.G.
Anche nell'ambito di detti procedimenti, si costituiva il Controparte_5
e di in persona del Curatore, dott. , che si Parte_2 CP_2 rimetteva alla decisione di codesta Corte d'Appello in punto di omessa notifica.
6 Interveniva altresì il Procuratore Generale che, nel procedimento n. 164/2025 V.G., chiedeva il rigetto del reclamo;
mentre, nel procedimento n. 177/2025 V.G., si rimetteva alla decisione della Corte d'Appello.
.*.*.
Con ordinanza 29.09.2025 – pronunciata nell'ambito del procedimento n. 159/2025
V.G. – la Corte, ritenuto necessario rinviare il presente procedimento all'udienza del
23/10/2025, in cui risultano pendenti i procedimenti n. 164/2025 V.G. e n. 177/2025
V.G., instaurati da e da a seguito di impugnazione CP_3 Parte_2 avverso la stessa sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Savona, rinviava all'udienza collegiale del 23/10/2025 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
e il in previsione Parte_1 Controparte_1 dell'udienza del 23/10/2025, depositavano note scritte con cui insistevano nelle conclusioni formulate rispettivamente con il reclamo e con la comparsa di costituzione.
Anche nei procedimenti n. 164/2025 V.G. e n. 177/2025 V.G. già fissati, con decreto presidenziale 16.7.25, secondo la modalità di trattazione scritta per l'udienza del
23.10.2025, le parti depositavano note scritte con cui insistevano nelle rispettive conclusioni già formulate nel reclamo e nella comparsa di costituzione e risposta.
Con provvedimento collegiale del 29/10/2025 il procedimento n. 164/2025 V.G. e n.
177/2025 V.G. venivano riuniti al procedimento n. 159/2025, in quanto aventi ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza n. 20 del 22/5/2025 del Tribunale di Savona.
.*.*. *.*.
1. I reclami sono fondati.
2. In via preliminare, si osserva che “Nel caso in cui il fallimento della società sia stato dichiarato nella vigenza della legge fallimentare, anche la domanda di estensione della procedura nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, seppur proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, resta disciplinata dalla legge fallimentare, in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 390 CCII” (Cassazione civile sez. I, 31/08/2025, n.24247). Nel caso di specie, quindi, il presente procedimento deve ritenersi regolato in base alla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), in quanto il presente reclamo ha ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 22/5/2025, con cui è stato dichiarato
7 il fallimento di di e di , in Parte_2 CP_3 Parte_1 estensione al fallimento della dichiarato con Parte_4 sentenza depositata il 30.03.2021 (quindi, prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, avvenuta in data 15.07.2022).
3. Ciò premesso, si osserva, che il curatore, in comparsa di costituzione e risposta, afferma che “A) Alla luce di quanto come sopra dedotto dal reclamante, l'esponente ha richiesto alla Cancelleria dell'Ufficio Procedure Concorsuali del Tribunale di
Savona informazioni in ordine alla notifica, ai soggetti convenuti, del ricorso della per l'estensione del fallimento della e del pedissequo Pt_5 Parte_6 decreto di fissazione udienza: all'esito di quanto sopra l'esponente ha potuto così accertare che, effettivamente, il tentativo di notifica effettuato da parte della
Cancelleria tramite il sistema di posta elettronica certificata non è andato a buon fine.
Da quanto il Curatore ha appreso, tale notifica non è stata effettuata neppure dalla
Procura ricorrente, senza che il Tribunale se ne avvedesse: per il che, effettivamente, come affermato da parte reclamante, sembra di potersi dare atto del fatto che, in sede prefallimentare, non si è regolarmente costituito il contraddittorio con i soggetti che, con la sentenza impugnata, sono stati dichiarati falliti in estensione […]” (comparsa di costituzione, pag. 3).
4. La Corte osserva che, effettivamente, nel fascicolo della procedura prefallimentare dinanzi al Tribunale di Savona, non risulta alcuna prova attestante l'avvenuta notifica nei confronti di , e di Parte_1 CP_3 [...]
del ricorso della Procura per l'estensione del fallimento della Parte_2 [...]
e del pedissequo decreto di fissazione udienza. Di conseguenza, si è in Parte_6 presenza di una notifica inesistente.
5. A tal proposito, giova evidenziare che secondo giurisprudenza consolidata i) “In caso di revoca del fallimento per vizi procedurali, il giudice del reclamo deve rimandare la causa al giudice di primo grado per permettere la rinnovazione degli atti nulli”; ii) “Non osta a una simile statuizione il fatto che nel caso di specie, secondo l'accertamento della corte territoriale, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio prefallimentare fosse non nulla ma addirittura inesistente (ipotesi in cui nei procedimenti introdotti con rito ordinario il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste
8 dagli articoli 353 e 354 del Cpc), in considerazione delle peculiari modalità con cui il giudizio prefallimentare ha avvio. In questo caso infatti non assume rilievo il fatto che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'articolo 354 del Cpc, norma che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione e non tiene conto della scissione tra edictio actionis e vocatio in jus tipica dei giudizi iniziati con ricorso. Occorre perciò valorizzare la pendenza del giudizio di primo grado, che nei giudizi introdotti con ricorso si verifica con il deposito dello stesso in cancelleria, mentre nei procedimenti iniziati con citazione si verifica con la notifica della stessa”; iii) “Il collegio del reclamo, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso e il perfezionamento della fase dell'edictio actionis con il deposito dello stesso, ben può quindi dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'articolo 354 del Cpc, rimettere la causa al primo giudice” (Cassazione civile sez.
I, 16/03/2025, n.7025, che, in motivazione, richiama Cass. n. 3861/2019).
Ne deriva che, in conformità ai suddetti principi, stante la nullità della sentenza impugnata, va disposta la revoca della dichiarazione di fallimento, in estensione al fallimento della società di: a) Parte_3 [...]
(P. IVA ) con sede legale in Bordighera (IM), sede Parte_2 P.IVA_2 effettiva in Toirano (SV) via Canepari 7; b) (P. IVA ) CP_3 P.IVA_3 con sede legale in Toirano, via Canepari 7; c) (C.F. Parte_1
nato a [...] [...] residente in [...]
Lungo Centa Croce Bianca 19/1. In applicazione analogica dell'articolo 354 c.p.c., occorre, inoltre, rimettere la causa al primo giudice.
6. Da quanto sopra discende, altresì, l'accoglimento dell'istanza dei reclamanti volta ad ottenere la sospensione dell'attivo, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 18.
l.f..
7. Quanto alle spese del reclamo a) nel rapporto processuale con il Pubblico
Ministero, nulla va disposto, in quanto, la Corte di Cassazione ha affermato che, se l'unico richiedente il fallimento è stato il Pubblico Ministero (come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata ed anche dal fascicolo del precedente grado)
"La funzione di garantire la corretta applicazione della legge, spettante al Pubblico
Ministero in qualità di organo propulsore dell'attività giurisdizionale, comportando l'attribuzione di poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti ed
9 esercitati per dovere di ufficio e nell'interesse pubblico, ne esclude la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza" (Cass. 16/03/2025,
n. 7025, Cass. n. 19711/2015, “che cita a sua volta, quali ulteriori precedenti in termini, Cass. S.U. n. 5079/2005 e Cass. n. 3834/2010; adde Cass. S.U. n.
5165/2004; sulla stessa linea, più recentemente, Cass. n. 35513/2021”); b) nel rapporto processuale con la curatela, neppure nulla va disposto in quanto, se è vero che nel giudizio di reclamo contro la dichiarazione di fallimento è controparte necessaria e naturale del reclamante anche la stessa procedura fallimentare, rappresentata dal curatore, nel caso di specie, il curatore si è costituito senza opporsi ai proposti reclami e, anzi, ha subito informato dell'omessa notifica dell'istanza di fallimento in estensione. Del resto, “non può essergli attribuita alcuna responsabilità per la nullità del procedimento prefallimentare, svoltosi interamente prima che egli fosse nominato e assumesse le sue funzioni” (così ancora Cass.
16/03/2025, n. 7025).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) in accoglimento dei reclami proposti da e Parte_2 CP_3
, revoca la sentenza del Tribunale di Savona n. 20 del Parte_1
22.05.2025 che ne ha dichiarato i fallimenti;
b) sospende la liquidazione dell'attivo del , del CP_1 Parte_1
e del;
Controparte_6 Controparte_5
c) visto l'art. 354 c.c., dispone rimettersi la causa innanzi al Tribunale di Savona e assegna alle parti termine di mesi tre per la riassunzione.
Genova, Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
NR AG
Il Presidente
LA ST
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