Sentenza 13 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2019, n. 38035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38035 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RK ND nato il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2018 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, FERDINANDO LIGNOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'11/7/2018, il GIP del Tribunale di Padova - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concessi a AR DR con le sentenze 22/5/2008 e 6/2/2015 del Tribunale di Savona, irrevocabili rispettivamente il 2/7/2008 e il 6/5/2015. Inoltre ha rigettato l'istanza avanzata dal AR di applicazione della continuazione tra i reati di cui alla sentenza 6/2/2015 e quella 1/3/2016, a causa della distanza temporale di ben due anni tra la commissione di detti reati.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Andrea Micozzi, indicando tre motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di norme processuali rilevanti, con riguardo alla genericità della richiesta di revoca dei benefici ex art. 163 cod. pen. presentata dal Pubblico ministero, che ha impedito al AR un'adeguata difesa tecnica, con violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
2.2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 168 cod. pen., per non essere stata correttamente applicata la causa di revoca individuata nella sentenza n. 577/17 del 20/10/2017 del GUP del Tribunale di Padova, relativa a fatti commessi il 30/6/2017, quindi oltre 10 anni dopo i fatti commessi il 18/6/2007 definiti con la sentenza del Tribunale di Savona del 22/5/2008 (n. 1 del casellario). 2.3, Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 81 cod. pen. e correlato vizio di motivazione, completamente omessa sul punto. Denuncia il ricorrente che il giudice dell'esecuzione abbia completamente omesso di considerare la richiesta del condannato di applicazione della continua- zione tra i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Savona del 1°/3/2016 e quelli giudicati con la sentenza del medesimo Tribunale del 6/2/2015, di cui assume la piena riconducibilità ad una unica progettazione criminosa. La motivazione del giudice dell'esecuzione, riferita al mero rilievo della distanza temporale biennale tra i reati di cui alle citate sentenze, non aveva considerato che in un caso il AR era stato condannato per un furto e nell'altro per la ricettazione di beni provento di altro furto, e che l'istante nel periodo 2013 - 2016 aveva commesso piccoli furti senza soluzione di continuità. Pertanto, si è integrata una violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., a causa dell'omessa considerazione delle indicate circo- stanze concrete, e della preternnissione dei presupposti che sostanziano l'istituto della continuazione, quali l'omogeneità delle violazioni, le modalità della condotta e le ragioni di sostentamento che aveva necessitato il AR a ricorrere ai furti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso è infondato.
1.1 Il primo motivo riguarda la dedotta genericità della richiesta di revoca dei benefici da parte del Pubblico ministero per non essere chiaro a quale di essi si riferisse la richiesta, così violandosi il diritto di difesa del condannato in sede esecutiva. Secondo il ricorrente, dal verbale dell'udienza camerale - allegato al ricorso - si evidenzia che il Pubblico ministero aveva avanzato una generica richiesta di revoca del beneficio (al singolare) con precisazione che tale richiesta era riferita "alla sentenza di cui al n. 3 del casellario". A fronte di ciò, la difesa aveva insistito "per il rinvio per genericità della richiesta", opponendosi in ogni caso. Tale opposizione doveva intendersi riferita sia alla revoca del beneficio di cui alla sentenza n. 1 (del casellario), già affermata nell'incipit della dichiara- zione, che alla sentenza n. 3, a seguito della specificazione del PM.
1.2 Nessuna delle doglianze coglie nel segno. Innanzitutto si rileva che la richiesta scritta del PM in data 29/5/2018 (allegata al ricorso) riporta gli esatti termini dell'incidente di esecuzione: "revocare i benefici della sospensione condizionale della pena concessa per entrambe le condanne, per effetto del reato commesso il 30/6/2017 e punito con la condanna in esecuzione", cioè quella di cui alla sentenza n. 577/17 del 20/10/2017 del GUP del Tribunale di Padova, definitiva il 29/3/2018, relativa a fatti commessi il 30/6/2017, indicata nella richiesta di incidente di esecuzione. Le condanne in questione non possono che essere quelle alle quali accede il beneficio ex art. 163 cod. pen., individuabili in quelle di cui ai punti 1 e 3 del certificato penale, e ciò risultava evidente anche alla difesa del AR, che infatti nell'udienza camerale si opponeva puntualmente, come risulta dal relativo verbale. Pertanto, non si apprezza alcuna violazione del diritto di difesa, tant'è vero che la revoca veniva contrastata da un canto opponendosi alla revoca del beneficio in relazione alla sentenza di cui al n. 1 del casellario, e dall'altro invo- cando l'applicazione della continuazione fra le sentenze n. 3 e 4 del casellario, e comunque opponendosi alla revoca del beneficio di cui alla sentenza n. 3. 2. Con la seconda doglianza si lamenta l'erronea applicazione della causa di revoca di diritto prevista dall'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. Afferma il ricorrente che nella richiesta di revoca del beneficio il Pubblico ministero aveva indicato quale fattore revocante - ai sensi dell'art. 168, n. 1, cod. pen. - l'intervenuta sentenza n. 577/17 del 20/10/2017 del GUP del Tribunale di Padova, relativa a fatti commessi il 30/6/2017, quindi oltre 10 anni dopo i fatti commessi il 18/6/2007 definiti con la sentenza del Tribunale di Savona del 22/5/2008 (n. 1 del casellario). Ne conseguirebbe che l'ordinanza impugnata avrebbe disposto la revoca della sospensione condizionale concessa in quest'ultima sentenza in violazione dell'art. 168 cod. pen. In punto di diritto, deve preliminarmente rilevarsi che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dal- l'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095; n. 45716 dell'11/11/2008, Rv. 242036, in motivazione;
Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004 - dep. 2005, Rv. 230542). Pertanto, giuridicamente corretta è la constatazione del giudice dell'esecuzione per cui il beneficio di cui alla sentenza sub 1 è revocato dalla commissione di un delitto nei 5 anni dall'irrevocabilità, così come quello della sentenza sub 3, in quanto le cause di revoca de iure operano avendo come punti di riferimento, da un capo, l'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, dall'altro la commissione di un nuovo delitto nel quinquennio dalla data di definitività di quella sentenza. In applicazione di tale regola, e considerando che trattasi di revoca di diritto, si specifica che la sentenza n. 577/17 del 20/10/2017 del GUP del Tribunale di Padova riguarda fatti commessi il 30/6/2017, dunque entro 5 anni dalla data di irrevocabilità della sentenza del 6/2/2015 del Tribunale di Savona, definitiva il 6/5/2015. A sua volta, il reato giudicato con sentenza dell'1/3/2016 del Tribunale di Savona, riguardante una ricettazione accertata il 20/1/2013, costituisce il fattore revocante del beneficio conseguito dal AR con la sentenza del 22/5/2008 del Tribunale di Savona, definitiva il 2/7/2008, situan- dosi quel reato nel quinquennio dalla irrevocabilità di quest'ultima sentenza.
3. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Invero, la motivazione con la quale è stato negato il riconoscimento della continuazione in executivis si impernia sull'eccessiva frattura temporale tra le accertate violazioni. La critica che le si rivolge nel ricorso è basata su fattori di nessun rilievo giuridico in materia, quali la situazione familiare del AR nel periodo di riferimento e il suo stato di disoccupazione, nonché si ripropone il criterio della distanza cronologica tra i reati a conferma della meritevolezza del riconoscimento della continuazione. In sostanza, il ricorrente non offre adeguati elementi di conforto alla tesi della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, con particolare riguardo all'elemento psicologico della preventiva deliberazione unitaria dei reati, sia pure di massima. Si rammenta, infatti, che l'onere di allegazione delle circostanze costitutive dell'invocata continuazione incombe sul- l'interessato, il quale deve quanto meno prospettare gli specifici elementi da cui desumere che i reati erano parti di un unico progetto originario, il che costituisce il proprium dell'istituto di cui all'art. 81 cod. pen. Nel caso specifico, gli elementi valorizzati dalla difesa conducono all'opposto risultato di ravvisare nella ripeti- zione dei piccoli furti senza soluzione di continuità un sistema di vita improntato al ricorso estemporaneo al delitto come forma di sostentamento, anziché un reato unitario ispirato da una ben individuata progettazione. Deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, cioè il movente/scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati.
4. In conclusione il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorn