Decreto cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza breve 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 07/07/2025, n. 5093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5093 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in proprio e quale titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gilda Carla Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Superiore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
PER IL RICONOSCIMENTO
del diritto dello studente -OMISSIS- ad ottenere un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali, o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito,
NONCHÈ, SE DEL CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIVA:
del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore -OMISSIS- del 9.01.2024, notificato con pec del 9.01.2024, con cui sono state assegnate n. 9 ore settimanali di sostegno scolastico, a fronte delle 18 ore settimanali di sostegno scolastico, di cui il minore necessita;
del PEI a.s. 2024-2025 e del verbale GLO del 17.10.2024, con cui sono state determinate in 8 le ore di sostegno scolastico;
d’ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Istituto Superiore -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Richiamato il decreto cautelare monocratico n. 75 del 14 gennaio 2025, di accoglimento della richiesta di parte ricorrente di misure cautelari, atte a tutelare interinalmente la situazione del minore, motivato come segue:
“Rilevato che la ricorrente, sulla premessa del dichiarato e documentato stato di portatore di handicap (art. 3 comma 1 l. 104/92) e dello stato d’invalidità con indennità di frequenza del proprio figlio minore, agisce per l’annullamento del provvedimento del d.s. dell’Istituto in epigrafe, nel quale si assegnano 9 ore di sostegno scolastico, in suo favore e del P.E.I. per l’a.s. 2024/2025, nel quale dette ore sono indicate in 8; affermando, viceversa, la necessità di una copertura delle ore di sostegno scolastico specializzato, pari a 18 ore;
Rilevato che nel verbale del G.L.O. del 27.05.2024, redatto in sede di verifica finale del P.E.I. a.s. 2023-2024 e di proposta della dotazione di sostegno scolastico per l’a.s. successivo, si indica il fabbisogno del minore, quanto alle ore di sostegno per l’anno scolastico 2024-2025, in 18 settimanali, giacché “tale scelta si ritiene necessaria sia per poter lavorare in modo efficace sulla dimensione relazionale, interazione e socializzazione e sulla dimensione dell’autonomia”;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il P.E.I. per il corrente anno scolastico 2024 – 2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato, con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dei provvedimenti gravati, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi all’attribuzione di 8/9 ore di sostegno, a fronte di un orario di frequenza scolastica maggiore, della situazione di disabilità ed invalidità del minore, sopra illustrata, e di quanto prescritto nel G.L.O. del 27.05.2024;
Ritenuto che sussista, altresì, il periculum in mora qualificato, ex art. 56 c.p.a., vale a dire l’estrema gravità ed urgenza nel provvedere, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio come infra fissata, e tanto in considerazione del già inoltrato avvio dell’anno scolastico 2024 – 2025;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba intanto rideterminarsi, entro e non oltre giorni cinque dalla comunicazione o dalla notificazione del presente decreto, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza, anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105: “Il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo – scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, riformulando il P.E.I. oggetto di gravame ed assegnando, allo stesso, le ore di sostegno necessarie per la sua effettiva integrazione scolastica, in misura superiore alla dotazione, assicuratagli allo stato (8/9 ore), così oltre tutto soddisfacendo alle prescrizioni del G.L.O. del 27.05.2024, sulla necessità d’incrementare, a 18, le ore di sostegno in questione;
Rilevato che alla camera di consiglio, come infra fissata, si verificheranno, da parte del Collegio, le eventuali sopravvenienze”;
Rammentato che con il riportato decreto cautelare veniva fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Rilevato che l’amministrazione scolastica intimata, costituitasi con memoria di stile della difesa erariale il 20 gennaio 2025, non ha depositato gli atti del procedimento;
Rilevato che il procuratore dei ricorrenti, con note d’udienza del 4 febbraio 2025 ha rappresentato che il riportato decreto cautelare è stato eseguito ed ha chiesto il passaggio in decisione del ricorso con condanna dell’amministrazione alle spese di lite ed attribuzione a sé medesima quale antistataria;
Ritenuto preliminarmente di dover confermare il riportato decreto cautelare, condividendone il Collegio le motivazioni e le relative statuizioni;
Rilevato infatti che il GLO del 27 maggio 2024 (all. 6 del ric., pag.2), come del resto già evidenziato in sede monocratica, propone per l’a.s. successivo, 18 ore di sostegno scolastico (6 ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione) affermando che tale scelta si ritiene “necessaria per poter lavorare in modo efficace sulla dimensione della relazione, interazione e socializzazione e sulla dimensione dell’autonomia”;
Constatato, invece, che nell’impugnato P.E.I. 2024/205 (all. 3 del ric.), vengono indicate in 8 le ore settimanali di insegnante per le attività di sostegno e non più in 18 ore, malgrado, a pagina 3 si affermi che “L’alunno presenta difficoltà comportamentale, attentiva, di concentrazione e di apprendimento, ha bisogno di essere supportato e seguito dal docente di sostegno nelle sue difficoltà. Infatti nelle lezioni frontali proposte alla classe, l’attenzione risulta insofferente per tempi lunghi, rifiuta l’ascolto e pertanto la comprensione è limitata. Solo se affiancato dall’insegnante, con stimoli e rinforzi positivi, esegue un semplice lavoro”; il che sostanzia un profilo di interna contraddittorietà del P.E.I. gravato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, previa conferma delle statuizioni cautelari predette, possa essere definito con sentenza breve, essendo evidentemente fondata, in accoglimento delle doglianze ivi sollevate, l’azione di annullamento e ciò per le ragioni ampiamente enunciate nello stesso decreto cautelare monocratico, sopra precisato, in quanto condivise dal Collegio;
Ritenuto che dall’accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui sopra, discenda, sul piano conformativo, l’obbligo, per le Amministrazioni Scolastiche resistenti tutte, ciascuna per la parte di propria specifica competenza, a conformarsi ai principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza, anche costituzionale, richiamate nel decreto monocratico, così assegnando, al minore in epigrafe, le ore di sostegno necessarie in relazione alla propria disabilità ed invalidità, nella specie in misura pari all’intero orario scolastico, dal medesimo frequentato;
Rilevato che le spese di lite, per la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell’Amministrazione Scolastica resistente, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione della serialità della controversia e dell’affermazione di principi consolidati nella giurisprudenza, anche della Sezione, e con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi tutti di cui in motivazione.
Conferma il decreto monocratico n. 75/2025;
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 1000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione all’Avv. Gilda Carla Sannino, antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.