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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 29.05.25 ore 11.00 sono presenti l'avv. Stefania Isaia
per la ricorrente e l'avv. Emanuele Amoroso per il resistente. I
procuratori discutono la causa, concludono riportandosi ai rispettivi scritti difensivi in atti e chiedomo che la stessa venga decisa.
Il G.O.P.
dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 6646/2023 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv. Stefania Isaia )
Ricorrente
e :
CP_1
( avv. Emanuele Amoroso )
Resistente
1 Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da con ricorso notificato in data 8.06.23, così provvede: Parte_1
- condanna al pagamento in favore di della complessiva somma di CP_1 Parte_1
€ 4.906,39, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in favore dell'Erario in complessivi € 1.276,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da integra azione di regresso nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
al fine di ottenere la sua condanna al rimborso della somma di € 12.260,30 ( oltre CP_1
interessi ) anticipata dalla prima, mediante l'aiuto dei suoi genitori che avevano effettuato bonifici sul conto cointestato alle odierne parti in causa, per il pagamento delle rate del mutuo fondiario contratto dal e nel quale la era intervenuta in qualità di garante e datrice di ipoteca. CP_1 Pt_1
Detta domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di cui si dirà appresso.
Mette innanzitutto conto evidenziare in termini generali come l'oggetto dell'azione di regresso da parte del garante nei confronti del debitore sia specificato dall'art. 1950 c.c. ( norma dettata in tema di fideiussione, ma che esprime un principio generale applicabile anche per altre forme di garanzia ), secondo cui il fideiussore che paga il creditore ha diritto al regresso contro il debitore principale.
2 Appare, pertanto, evidente come la fattispecie in esame possa essere sussunta nell'alveo applicativo della norma suindicata, legittimando astrattamente il diritto di alla Parte_1
ripetizione delle somme anticipate per le causali testé espresse. D'altro canto, non si ritiene assuma rilievo la circostanza ( documentata e invero incontestata ) che i genitori dell'odierna ricorrente abbiano mensilmente anticipato a mezzo bonifici le somme utilizzate al fine di estinguere il mutuo contratto, trattandosi di rapporti, l'uno tra i genitori della ed essa stessa, l'altro tra la Pt_1 Pt_1
e il , totalmente distinti, senza tener conto del fatto che l'esecuzione dei bonifici da parte dei CP_1
genitori, ancorché sul conto cointestato alle odierne parti in causa, avveniva nominalmente in favore esclusivo della figlia e che costei, come attestato dalla dichiarazione a firma dei sigg.ri
[...]
e ( cui va attribuito il valore di quietanza e dunque di prova CP_2 Controparte_3
legale ), provvedeva a restituire ai genitori il complessivo importo da questi corrispostole ( v.
produzione in atti ).
Ciò posto, pur tuttavia va osservato come, a fronte di quanto allegato e documentato in ordine alla intervenuta separazione nell'aprile del 2019 tra i due coniugi e ( v. sentenza Pt_1 CP_1
n. 1995/19 emessa da codesto Tribunale prodotta in atti ), nell'ipotesi di mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter
partes che va provato, non siano ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi ( v. Cass. civ.
n. 5385/23 ) potendo detta ripetibilità esser fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate ( v. Cass. civ. n. 1072/18 ); secondo la Suprema Corte,
l'irripetibilità è, difatti, ricollegabile ai principi di solidarietà matrimoniale, quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. ( cfr. Cass. civ. n. 18749/04, n. 10942/15 ),
oppure ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio
( cfr. Cass. civ. n. 12551/09 )
Alla luce dei superiori principi e degli elementi fattuali esposti, operando un conteggio dei ratei mensili anticipati dalla a far data dal maggio 2019 e sino all'estinzione del mutuo Pt_1
verificatasi nel novembre del 2020 con il pagamento dell'ultima rata, dovrà essere CP_1
condannato al pagamento in favore di parte avversa del complessivo importo di € 4.906,39, oltre
3 interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo, risultando assorbita ogni altra questione.
Parte convenuta deve, altresì, rimborsare le spese processuali che si liquidano in favore dell'Erario in complessivi € 1.276,00, oltre oneri accessori come per legge.
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Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 29.05.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
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