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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/10/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 660/2022, assunta in decisione con provvedimento del 24.5.2025, all'esito dell'udienza del 20.5.2025, celebrata in modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Ilenia D'Alessio e Carlo Petrecca, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Campobasso, Via XXIV Maggio n. 104;
Opponente contro
(P. IVA ), in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Campana, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, Corso F. Bucci n.
54/A;
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in Parte_1 giudizio , ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 127/2022, CP_1 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 3.3.2022, chiedendo: la revoca del pagina 1 di 7 decreto ingiuntivo;
l'accertamento del saldo di conto corrente n. 1469204 alla data del 30.6.2008 in base ai principi stabiliti nella sentenza n. 352/2017 della Corte di appello di Campobasso;
l'accertamento che alla predetta data il saldo ammonta ad euro 170.453,46 a credito del correntista;
ordinare la rettifica e contabilizzazione del saldo in base al suddetto importo a credito;
confermare che gli interessi legali già pagati sono dovuti nella misura già versata.
A sostegno della domanda ha dedotto: di aver pagato alla banca l'importo di euro
123.412,94; la pendenza del giudizio RGC n. 1496/2020, avente ad oggetto le medesime somme di cui al decreto ingiuntivo opposto;
la ricostruzione dei rapporti tra le parti, svolti in una pluralità di giudizi.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto, evidenziando: la debenza degli importi ingiunti, sulla scorta della sentenza n. 352/2017 della Corte di Appello di Campobasso, coperta da giudicato, e degli effetti restitutori ad essa connessi;
che la sentenza di secondo grado, in parziale accoglimento del gravame proposto, ha ridotto l'importo della somma che la banca è tenuta a pagare nei confronti di parte attrice, con conseguente diritto alla restituzione della differenza (del maggiore importo) pagata esclusivamente in esecuzione della sentenza di prime cure, posto che, diversamente,
l'opponente beneficerebbe due volte dello stesso pagamento, ottenendo il doppio rispetto a quanto effettivamente spettante;
la temerarietà dell'opposizione.
La causa è stata istruita in via documentale.
Precisate le conclusioni innanzi al nuovo Giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1. Sulla ricostruzione dei rapporti pendenti tra le parti.
In via preliminare, si rende necessario ricostruire, in sintesi, la vicenda processuale che interessa le parti, sviluppata in una pluralità di giudizi, come di seguito:
- RGC n. 1642/2008: ha avanzato domanda di ripetizione dell'indebito, Pt_1 con riferimento al contratto di conto corrente n. 1469204, definita con sentenza n.
pagina 2 di 7 183/2014 che, in accoglimento della domanda, ha condannato al CP_1 pagamento dell'importo di euro 170.453,46, oltre interessi e spese;
- RGC n. 283/2014: ha proposto appello avverso la sentenza di primo CP_1 grado;
l'impugnazione è stata definita con sentenza n. 352/2017 che, in parziale accoglimento dell'appello, ha condannato alla restituzione di euro CP_1
39.334,40 oltre interessi, sulla scorta del dispositivo che, per comodità si riporta:
;
- RGC n. 1496/2020: ha avanzato domanda di accertamento del saldo del Pt_1 medesimo conto corrente alla data del 30.6.2008, nonchè domanda di rettifica e ricontabilizzazione;
il giudizio si è concluso con sentenza n. 170/2023, che ha accertato il saldo di conto corrente alla data del 30.6.2008 in euro 170.453,46 ed ha condannato ad eseguire la relativa rettifica;
CP_1
- RGC n. 952/2020: ha proposto opposizione al precetto con il quale Pt_1 gli aveva intimato il pagamento di euro 152.096,00, definita con sentenza CP_1
n. 25/2024, con la quale, in accoglimento della domanda, è stata accertata la non debenza delle somme precettate.
2. Nel merito
la ricostruzione dei giudizi intercorsi tra le parti, si osserva che: Pt_2
pagina 3 di 7 - è pacifico che abbia pagato l'importo cui è stata condannata con la CP_1 sentenza di primo grado (sent. 183/2014);
- è altrettanto pacifico che la sentenza di appello (sent. 352/2017) abbia ridimensionato la condanna di al minor importo di euro 37.316,26 oltre CP_1 interessi e spese;
- deve ritenersi pacifico, in quanto incontestato, che entrambe le sentenze n.
170/2023 (di accertamento e rettifica del saldo, RGC n. 1496/2020) e n. 25/2024
(di opposizione a precetto, RGC n. 952/2020), siano passate in giudicato;
- nella prima sentenza (170/2023), il Tribunale ha accertato il saldo di conto corrente a credito del correntista alla data del 30.6.2008 (pari ad euro 170.453,46)
(che corrisponde a quanto in questa sede nuovamente chiesto dall'opponente);
- nella seconda sentenza (25/2024), il Tribunale ha accertato che non ha CP_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata per le somme oggetto di precetto, in base al titolo lì azionato (sentenza di corte di appello 352/2017 che, avendo ridimensionato l'importo che doveva a avrebbe fondato la pretesa CP_1 Pt_1 restitutoria per la differenza).
Si osserva, ancora, quanto segue:
- se è vero che la pronuncia di corte di appello si fonda sulla ritenuta tardività del deposito, ad opera di dei documenti comprovanti l'intervenuto pagamento, Pt_1 alla banca, dell'importo di euro 123.412,94, è pur vero che detti documenti sono risultati positivamente apprezzabili (ed apprezzati) nel giudizio di accertamento del saldo di conto corrente e nel successivo giudizio di opposizione a precetto, in quanto afferenti, nel primo giudizio, ad un periodo successivo a quello considerato dalla
Corte, dunque non coperto da giudicato (ed invero, quest'ultima si pronuncia con riferimento al saldo alla data del 31.3.2008, mentre il giudice di primo grado RGC n.
1496/20 si pronuncia sul medesimo saldo alla successiva data del 30.6.2008) e, nel secondo giudizio, a fatti impeditivi della pretesa creditoria (eccezione di adempimento);
- occorre ribadire che entrambe le citate sentenze sono passate da giudicato: in altri termini, è passato in giudicato che alla data del 30.6.2008 “il conto corrente presentava un saldo a credito per il correntista pari ad euro 170. 453,46”, così come è passato in giudicato che non sono “dovute le somme di cui all'atto di precetto di
pagina 4 di 7 nei confronti di notificato in data 10.06.2020” CP_1 Parte_1
(ovvero le somme di cui pretendeva la restituzione con il precetto quale CP_1 differenza tra la sentenza di primo e secondo grado (rispettivamente n. 183/2014 e
352/2017) e di cui anche oggi pretende il pagamento con il provvedimento monitorio).
Precipitato immediato e necessario, allora, sulla scorta di dette sentenze (n.
170/2023 e 25/2024), intervenute in corso di causa e passate in giudicato, è
l'accertamento che il diritto vantato da con il decreto ingiuntivo qui CP_1 opposto non esiste: la sua non sussistenza è già stata stabilita dalle richiamate sentenze, di tal che l'odierno giudicante non può che prenderne atto.
Anche a voler superare le considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto deve essere comunque revocato in considerazione del fatto che l'opponente ha dato la prova di aver pagato l'importo richiesto, paralizzando l'avversa pretesa creditoria: si veda, sul punto, l'estratto del conto corrente in questione alla data del
31.5.2008, dal quale si evince chiaramente che il correntista ha eseguito, in favore dell'istituto di credito, in data 31.3.2008, il pagamento dell'importo di euro
123.412,94, che la parte opposta non contesta negli scritti di causa.
Richiamati, allora, i principi in punto di riparto dell'onere della prova nelle domande di adempimento (e, nel caso di specie, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo) nei seguenti termini:
- in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001);
- secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni;
pagina 5 di 7 - tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto);
- ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi- modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili;
nel caso che occupa, la parte creditrice opposta ha allegato il titolo sul quale fonda la sua pretesa (la sentenza di corte di appello) e l'altrui inadempimento;
la parte opponente ed asseritamente debitrice ha fornito la prova dei fatti estintivi dell'avversa pretesa: in altri termini, con il documento sopra richiamato ha dimostrato di aver pagato quanto dovuto, assolvendo, in tal modo, all'onere della prova su di lei gravante, nei termini sopra chiariti.
Consegue, in definitiva, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Assorbita ogni ulteriore domanda o questione (in particolare, le ulteriori domande di accertamento del saldo spiegate dalla parte opponente, in quanto anch'esse coperte dal giudicato di cui si è detto).
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, avuto riguardo, da un lato, alla particolare litigiosità delle parti e, dall'altro, alla circostanza per cui le due pronunce in base alle quali si è definita la controversia sono state emesse in corso di causa e, sempre in corso di causa, sono divenute definitive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- spese di lite integralmente compensate.
pagina 6 di 7 Campobasso, 30 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 660/2022, assunta in decisione con provvedimento del 24.5.2025, all'esito dell'udienza del 20.5.2025, celebrata in modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Ilenia D'Alessio e Carlo Petrecca, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Campobasso, Via XXIV Maggio n. 104;
Opponente contro
(P. IVA ), in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Campana, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, Corso F. Bucci n.
54/A;
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in Parte_1 giudizio , ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 127/2022, CP_1 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 3.3.2022, chiedendo: la revoca del pagina 1 di 7 decreto ingiuntivo;
l'accertamento del saldo di conto corrente n. 1469204 alla data del 30.6.2008 in base ai principi stabiliti nella sentenza n. 352/2017 della Corte di appello di Campobasso;
l'accertamento che alla predetta data il saldo ammonta ad euro 170.453,46 a credito del correntista;
ordinare la rettifica e contabilizzazione del saldo in base al suddetto importo a credito;
confermare che gli interessi legali già pagati sono dovuti nella misura già versata.
A sostegno della domanda ha dedotto: di aver pagato alla banca l'importo di euro
123.412,94; la pendenza del giudizio RGC n. 1496/2020, avente ad oggetto le medesime somme di cui al decreto ingiuntivo opposto;
la ricostruzione dei rapporti tra le parti, svolti in una pluralità di giudizi.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto, evidenziando: la debenza degli importi ingiunti, sulla scorta della sentenza n. 352/2017 della Corte di Appello di Campobasso, coperta da giudicato, e degli effetti restitutori ad essa connessi;
che la sentenza di secondo grado, in parziale accoglimento del gravame proposto, ha ridotto l'importo della somma che la banca è tenuta a pagare nei confronti di parte attrice, con conseguente diritto alla restituzione della differenza (del maggiore importo) pagata esclusivamente in esecuzione della sentenza di prime cure, posto che, diversamente,
l'opponente beneficerebbe due volte dello stesso pagamento, ottenendo il doppio rispetto a quanto effettivamente spettante;
la temerarietà dell'opposizione.
La causa è stata istruita in via documentale.
Precisate le conclusioni innanzi al nuovo Giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1. Sulla ricostruzione dei rapporti pendenti tra le parti.
In via preliminare, si rende necessario ricostruire, in sintesi, la vicenda processuale che interessa le parti, sviluppata in una pluralità di giudizi, come di seguito:
- RGC n. 1642/2008: ha avanzato domanda di ripetizione dell'indebito, Pt_1 con riferimento al contratto di conto corrente n. 1469204, definita con sentenza n.
pagina 2 di 7 183/2014 che, in accoglimento della domanda, ha condannato al CP_1 pagamento dell'importo di euro 170.453,46, oltre interessi e spese;
- RGC n. 283/2014: ha proposto appello avverso la sentenza di primo CP_1 grado;
l'impugnazione è stata definita con sentenza n. 352/2017 che, in parziale accoglimento dell'appello, ha condannato alla restituzione di euro CP_1
39.334,40 oltre interessi, sulla scorta del dispositivo che, per comodità si riporta:
;
- RGC n. 1496/2020: ha avanzato domanda di accertamento del saldo del Pt_1 medesimo conto corrente alla data del 30.6.2008, nonchè domanda di rettifica e ricontabilizzazione;
il giudizio si è concluso con sentenza n. 170/2023, che ha accertato il saldo di conto corrente alla data del 30.6.2008 in euro 170.453,46 ed ha condannato ad eseguire la relativa rettifica;
CP_1
- RGC n. 952/2020: ha proposto opposizione al precetto con il quale Pt_1 gli aveva intimato il pagamento di euro 152.096,00, definita con sentenza CP_1
n. 25/2024, con la quale, in accoglimento della domanda, è stata accertata la non debenza delle somme precettate.
2. Nel merito
la ricostruzione dei giudizi intercorsi tra le parti, si osserva che: Pt_2
pagina 3 di 7 - è pacifico che abbia pagato l'importo cui è stata condannata con la CP_1 sentenza di primo grado (sent. 183/2014);
- è altrettanto pacifico che la sentenza di appello (sent. 352/2017) abbia ridimensionato la condanna di al minor importo di euro 37.316,26 oltre CP_1 interessi e spese;
- deve ritenersi pacifico, in quanto incontestato, che entrambe le sentenze n.
170/2023 (di accertamento e rettifica del saldo, RGC n. 1496/2020) e n. 25/2024
(di opposizione a precetto, RGC n. 952/2020), siano passate in giudicato;
- nella prima sentenza (170/2023), il Tribunale ha accertato il saldo di conto corrente a credito del correntista alla data del 30.6.2008 (pari ad euro 170.453,46)
(che corrisponde a quanto in questa sede nuovamente chiesto dall'opponente);
- nella seconda sentenza (25/2024), il Tribunale ha accertato che non ha CP_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata per le somme oggetto di precetto, in base al titolo lì azionato (sentenza di corte di appello 352/2017 che, avendo ridimensionato l'importo che doveva a avrebbe fondato la pretesa CP_1 Pt_1 restitutoria per la differenza).
Si osserva, ancora, quanto segue:
- se è vero che la pronuncia di corte di appello si fonda sulla ritenuta tardività del deposito, ad opera di dei documenti comprovanti l'intervenuto pagamento, Pt_1 alla banca, dell'importo di euro 123.412,94, è pur vero che detti documenti sono risultati positivamente apprezzabili (ed apprezzati) nel giudizio di accertamento del saldo di conto corrente e nel successivo giudizio di opposizione a precetto, in quanto afferenti, nel primo giudizio, ad un periodo successivo a quello considerato dalla
Corte, dunque non coperto da giudicato (ed invero, quest'ultima si pronuncia con riferimento al saldo alla data del 31.3.2008, mentre il giudice di primo grado RGC n.
1496/20 si pronuncia sul medesimo saldo alla successiva data del 30.6.2008) e, nel secondo giudizio, a fatti impeditivi della pretesa creditoria (eccezione di adempimento);
- occorre ribadire che entrambe le citate sentenze sono passate da giudicato: in altri termini, è passato in giudicato che alla data del 30.6.2008 “il conto corrente presentava un saldo a credito per il correntista pari ad euro 170. 453,46”, così come è passato in giudicato che non sono “dovute le somme di cui all'atto di precetto di
pagina 4 di 7 nei confronti di notificato in data 10.06.2020” CP_1 Parte_1
(ovvero le somme di cui pretendeva la restituzione con il precetto quale CP_1 differenza tra la sentenza di primo e secondo grado (rispettivamente n. 183/2014 e
352/2017) e di cui anche oggi pretende il pagamento con il provvedimento monitorio).
Precipitato immediato e necessario, allora, sulla scorta di dette sentenze (n.
170/2023 e 25/2024), intervenute in corso di causa e passate in giudicato, è
l'accertamento che il diritto vantato da con il decreto ingiuntivo qui CP_1 opposto non esiste: la sua non sussistenza è già stata stabilita dalle richiamate sentenze, di tal che l'odierno giudicante non può che prenderne atto.
Anche a voler superare le considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto deve essere comunque revocato in considerazione del fatto che l'opponente ha dato la prova di aver pagato l'importo richiesto, paralizzando l'avversa pretesa creditoria: si veda, sul punto, l'estratto del conto corrente in questione alla data del
31.5.2008, dal quale si evince chiaramente che il correntista ha eseguito, in favore dell'istituto di credito, in data 31.3.2008, il pagamento dell'importo di euro
123.412,94, che la parte opposta non contesta negli scritti di causa.
Richiamati, allora, i principi in punto di riparto dell'onere della prova nelle domande di adempimento (e, nel caso di specie, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo) nei seguenti termini:
- in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001);
- secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni;
pagina 5 di 7 - tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto);
- ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi- modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili;
nel caso che occupa, la parte creditrice opposta ha allegato il titolo sul quale fonda la sua pretesa (la sentenza di corte di appello) e l'altrui inadempimento;
la parte opponente ed asseritamente debitrice ha fornito la prova dei fatti estintivi dell'avversa pretesa: in altri termini, con il documento sopra richiamato ha dimostrato di aver pagato quanto dovuto, assolvendo, in tal modo, all'onere della prova su di lei gravante, nei termini sopra chiariti.
Consegue, in definitiva, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Assorbita ogni ulteriore domanda o questione (in particolare, le ulteriori domande di accertamento del saldo spiegate dalla parte opponente, in quanto anch'esse coperte dal giudicato di cui si è detto).
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, avuto riguardo, da un lato, alla particolare litigiosità delle parti e, dall'altro, alla circostanza per cui le due pronunce in base alle quali si è definita la controversia sono state emesse in corso di causa e, sempre in corso di causa, sono divenute definitive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- spese di lite integralmente compensate.
pagina 6 di 7 Campobasso, 30 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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