Articolo 8 della Legge 14 giugno 1990, n. 158
Articolo 7
Versione
23 giugno 1990
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 23 giugno 1990