Sentenza 2 maggio 2013
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione delegata dal pubblico ministero che abbia genericamente ordinato di sequestrare le cose pertinenti al reato e non abbia poi provveduto alla convalida. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'interessato può richiedere la restituzione delle cose al P.M. ed esperire l'opposizione al G.i.p. in caso di diniego).
Commentari • 2
- 1. Art. 322 - Riesame del decreto di sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 355 - Convalida del sequestro e suo riesamehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2013, n. 39040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39040 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 02/05/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 772
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 9791/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Massa Ruggero, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 16-1-13 del Tribunale di Tempio Pausania;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Di Benedetto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza in data 16-1-13 il Tribunale di Tempio Pausania, pronunciandosi su richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio in data 18-12-12 avanzata nell'interesse di Massa Ruggero, indagato per il reato di cui agli artt. 110 e 317 c.p., ha dichiarato inammissibile tale richiesta.
2. Avverso la predetta ordinanza del 16-1-13 ha proposto ricorso per cassazione Massa Ruggero, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento per violazione degli artt. 257 e 253 c.p.p., artt. 13, 14 e 70 Cost. e dell'art. 12 preleggi. In primo luogo il ricorrente contesta le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale in base alle quali il decreto di sequestro probatorio generico emesso dal P.M. può convertirsi in sequestro di iniziativa della P.G. ex art.354 c.p.p., osservando che con ciò sostanzialmente si disapplica l'art. 273 c.p.p. e si consente l'abusivo ricorso al sequestro probatorio quale strumento esplorativo di acquisizione della "notitia criminis" e non quale mezzo di ricerca della prova di una notizia di reato già acquisita. Secondo il ricorrente poi il rimedio del Riesame sarebbe stato previsto dal legislatore per garantire i cittadini dagli eventuali abusi nell'utilizzo del sequestro probatorio da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente. Infine si segnala che vi sarebbe anche la possibilità che sia lo stesso P.M., dopo avere emesso il decreto di sequestro probatorio, ad eseguirlo senza delegare la P.G. e si insiste nella irragionevolezza della soluzione adottata, che tenderebbe a sostituire lo specifico rimedio del riesame con l'opposizione ex art. 263 c.p.p., comma 5. 3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha recentemente ribadito che è inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione delegata dal pubblico ministero, che demandi alla discrezionalità degli operanti l'individuazione e la qualificazione dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, potendo l'interessato attivare a sua tutela l'opposizione al GIP prevista dall'art. 263 c.p.p., comma 4, (Sez. 2, Sentenza n. 40657 del 09/10/2012, Rv. 253679, Azzariti Fumaroli). Anche nella decisione citata la questione sottoposta alla Corte riguardava il contenuto di specificità richiesto ad un decreto di perquisizione, con riferimento alle cose da ricercare e sequestrare, al fine di valutare se sia suscettibile di riesame il sequestro conseguente a perquisizione.
In proposito si è osservato che da un lato non è consentito che il decreto di perquisizione possa, per la sua genericità, diventare uno strumento di ricerca non di elementi di prova, ma di notizie di reato (v. Cass. Sez. 6, sent. n. 2882 del 6.10.1998, rv 212678, la quale ha affermato che al fine di evitare che i provvedimenti di perquisizione e sequestro si trasformino in strumenti di ricerca della "notitia criminis" è necessario che essi individuino, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite, onde consentire che la perquisizione e il conseguente sequestro siano eseguiti non sulla base di semplici congetture, ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato rinvenibili in fatti addebitati a un determinato soggetto, e permettere, inoltre, la verifica, in caso di "cose pertinenti al reato", della sussistenza delle esigenze probatorie, ovvero, qualora tali esigenze siano "in re ipsa", della effettiva possibilità di qualificazione di "corpo del reato" delle cose apprese, attraverso l'accertamento dell'immediatezza descritta dall'art. 253 c.p.p., comma 2 tra esse e l'illecito penale). E tuttavia, dall'altro lato -
ha puntualizzato questa Corte- non è possibile pretendere l'indicazione dettagliata delle cose da ricercare e sottoporre a sequestro, sia perché il più delle volte le stesse non possono essere specificate a priori, sia perché l'art. 248 c.p.p., nel prevedere la richiesta di consegna quando attraverso la perquisizione si cerca una cosa determinata, implica che oggetto di ricerca possano essere anche cose non determinate, che potranno essere individuate solo all'esito dell'eseguita perquisizione.
Nel caso di ricerca di cose non determinate, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, ai fini della legittimità del sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato, effettuato dalla polizia giudiziaria all'esito di perquisizione disposta dal Pubblico Ministero, non è richiesto che le cose anzidette siano preventivamente individuate, dovendosi al contrario ritenere sufficiente che alla loro individuazione possa pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione è stata disposta, sia alle nozioni normative di "corpo di reato" e "cosa pertinente al reato". (Cass. Sez. 1 sent. n. 1953 del 10.3.1997, rv 207430). Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata esclusa l'illegittimità del sequestro di varia documentazione afferente alla struttura ed alle attività della cosiddetta "Guardia nazionale padana", effettuato all'esito di perquisizione disposta dal Pubblico Ministero in relazione all'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 43, art.1, che prevede il divieto di associazioni di carattere militare. (V.
anche Cass. Sez. A sent. n. 1934 del 27.5.1998 rv 211593, secondo la quale è legittimo il sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato effettuato dalla polizia giudiziaria all'esito di decreto del p.m. di perquisizione e sequestro anche se la cosa sequestrata non sia stata descritta nel provvedimento di perquisizione, se alla sua individuazione possa comunque pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione era stata disposta, sia alle nozioni normative di "corpo di reato" e di "cosa pertinente al reato".
Quando invece la polizia giudiziaria abbia individuato e sequestrato cose non indicate nel decreto o il cui ordine di sequestro non sia desumibile dalle nozioni di corpo di reato o di cose pertinenti al reato, in relazione ai fatti per i quali si procede, l'autorità giudiziaria dovrà procedere alla convalida del sequestro, ovvero ordinare la restituzione delle cose non ritenute suscettibili di sequestro (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 5672 del 25.11.1999 rv 215566, secondo la quale, in tema di sequestro, qualora il PM, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro, oltre che degli oggetti e/o documenti esplicitamente indicati, anche di "quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine", egli è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel provvedimento. Invero, poiché la indeterminatezza della indicazione rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante (sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria) l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e poiché, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, è necessario il tempestivo controllo da parte della autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell'art.355 c.p.p.". (V. anche Cass. Sez. 6 sent. n. 1517 del 29.4.1999 rv
214508, la quale ha ritenuto che nell'ipotesi in cui il sequestro consegua a perquisizione operata dalla polizia e disposta dal pubblico ministero, non deve procedersi a convalida, sempre che il provvedimento di perquisizione abbia individuato con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo (senza che a tal fine sia sufficiente una generica indicazione di pertinenza di quanto eventualmente rinvenuto rispetto al reato ipotizzato). Si deve, invece, procedere alla convalida qualora il decreto di perquisizione si limiti a indicare i reati e ad autorizzare la delega alla polizia giudiziaria a procedere ai conseguenti atti di sequestro, con invito ad avvalersi, durante la perquisizione, dei poteri di iniziativa in ordine al sequestro del corpo del reato e delle cose a esso pertinenti, senza altra specificazione del contenuto e dei termini della delega al sequestro. Nella specie non è stata ritenuta necessaria la convalida, in quanto era stata delegata alla polizia giudiziaria l'esecuzione della perquisizione e del conseguente eventuale sequestro di cose, individuate e specificate, delle quali era indicato anche il nesso di pertinenzialità con i reati per i quali s procedeva: assegni bancari, effetti cambiari, carnet in bianco, agende, pro-memoria). Peraltro, laddove, operato il sequestro di cose la cui indicazione non sia predeterminabile in base alla motivazione del decreto di perquisizione e non intervenga da parte dell'autorità giudiziaria ne' convalida del sequestro ne' restituzione delle cose sequestrate, l'interessato dovrà chiedere la restituzione dei beni ed in caso di rigetto della richiesta potrà attivare il ricorso di cui all'art. 263 c.p.p., commi 4 e 5, essendo invece inammissibile il procedimento di riesame (v. Cass. Sez. 3 sent. n. 3130 del 2.10.1997 rv 208868, secondo la quale perché il sequestro conseguente a perquisizione operata dalla polizia giudiziaria e disposta dal pubblico ministero non debba essere sottoposto a convalida, è necessario che il provvedimento di perquisizione individui con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo, e non basta una generica indicazione di pertinenza di quanto (eventualmente) rinvenuto rispetto al reato ipotizzato. Ciò comporta che, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, qualora il pubblico ministero, delegando la polizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro delle cose pertinenti al reato rinvenute e non provveda poi alla convalida, contro tale sequestro è inammissibile la richiesta di riesame, che l'ordinamento riserva al sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, secondo il dettato dell'art. 257 c.p.p., potendosi solo esperire il ricorso al GIP contro l'eventuale diniego di restituzione da parte del pubblico ministero (art. 263 c.p.p., comma 4 e 5). Tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso in esame si da atto nello stesso ricorso della vasta latitudine del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, sicché sarebbe stata necessaria la convalida e, in mancanza, era possibile richiedere la restituzione di quanto in sequestro. Manifestamente infondati sono nella specie i richiami alle disposizioni della Costituzione indicati in ricorso, posto che il meccanismo della convalida è espressamente previsto dalla Carta fondamentale e, insieme alla successiva richiesta di restituzione, costituisce valido strumento di tutela.
Pertanto la richiesta di riesame non era ammissibile e corretta appare la pronunzia del Tribunale. In ogni caso deve anche rilevarsi che nel ricorso proposto nell'interesse del Massa non si è in alcun modo dimostrato che la notitia criminis non fosse già strutturata e fosse sostanzialmente esplorativa, sicché il ricorso in esame è oltre tutto inammissibile per genericità.
4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro cinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013