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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/01/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15446/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Casaluce, alla via Alighieri n. 17, presso lo studio legale dell'avv.
Dario Mezzacapo e Francesco Bruno, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/12/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo: “
1. Controparte_1
Accertare e dichiarare nullo, invalido, illecito e/o illegittimo il suindicato provvedimento di
CP_ accertamento somme indebitamente percepite su pensione INVCIV N. 07050691 emanato dall' poiché viziato in fatto e in diritto per le ragioni suindicate. 2. Accertare e dichiarare illegittimo, inesistente, nullo, inefficace, improcedibile e privo di effetto il credito vantato dalla controparte riportato nell'atto impugnato e, per l'effetto, dichiarare non dovuto il credito riportato nell'atto impugnato per tutti i motivi suesposti.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto notifica di un piano di recupero rateale per un presunto indebito di cui non aveva ricevuto comunicazione;
b) Di essere venuta a conoscenza dell'indebito a fronte di contatti telefonici;
c) Che era titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal 21/02/17;
d) Che a seguito di visita di revisione del 08/01/2019 gli veniva riconosciuta solo l'indennità di frequenza;
e) Che il comportamento dell' è illegittimo e che comunque l'indebito sarebbe CP_2
irripetibile alla luce della normativa speciale che regola la materia.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione di cui è beneficiario il ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell' da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura assistenziale. CP_2
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Rispetto a tale principio di ordine generale, che dunque collega la ripetibilità alle prestazioni erogate in seguito alla comunicazione di un provvedimento formale da parte dell' , differisce CP_2
l'ipotesi oggetto del presente giudizio, in relazione alla quale viene a considerarsi la diversa fattispecie in cui la parte abbia perso il requisito sanitario a seguito nuova visita sanitaria in sede amministrativa e ne sia a conoscenza, per esserle stato comunicato l'esito di tale visita. Nell'ipotesi in cui la parte ha perso il requisito sanitario a seguito di visita di revisione devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI,
19/12/2019, n.34013), ciò in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca.
Ebbene, la tutela dell'affidamento, evidentemente, non può esistere ove non vi sia affidamento, situazione soggettiva che certamente non può configurarsi quando la parte è messa a conoscenza dell'aver perso uno dei requisiti per l'ottenimento della prestazione, come avviene nel caso in cui le venga comunicato un verbale sanitario in cui si accerta l'insussistenza del requisito sanitario.
È quanto avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio, avendo l' dato prova di aver CP_2
comunicato i verbali di revisione al ricorrente, e non avendo parte ricorrente in alcun modo contestato tale circostanza, avendo al contrario egli stesso depositato il verbale di revisione dal quale si deduce che non è più in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Altresì inconferente il richiamo alla decadenza operato da parte ricorrente, in quanto in relazione all'indebito assistenziale non trova applicazione la normativa richiamata, facendosi applicazione dei principi generali in tema di indebito, letti sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dall'art. 38 della Costituzione.
Nessun rilievo ha poi la contestazione, operata solo in sede di note di trattazione scritta, secondo cui non sarebbe valida la notifica del provvedimento di indebito: l'ente, infatti, ha dato prova di aver notificato a mezzo posta, in via diretta, l'avviso di sussistenza dell'indebito, non essendo necessario l'invio della comunicazione di avvenuta notifica.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese.
Si comunichi. Aversa, 30.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15446/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Casaluce, alla via Alighieri n. 17, presso lo studio legale dell'avv.
Dario Mezzacapo e Francesco Bruno, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/12/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo: “
1. Controparte_1
Accertare e dichiarare nullo, invalido, illecito e/o illegittimo il suindicato provvedimento di
CP_ accertamento somme indebitamente percepite su pensione INVCIV N. 07050691 emanato dall' poiché viziato in fatto e in diritto per le ragioni suindicate. 2. Accertare e dichiarare illegittimo, inesistente, nullo, inefficace, improcedibile e privo di effetto il credito vantato dalla controparte riportato nell'atto impugnato e, per l'effetto, dichiarare non dovuto il credito riportato nell'atto impugnato per tutti i motivi suesposti.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto notifica di un piano di recupero rateale per un presunto indebito di cui non aveva ricevuto comunicazione;
b) Di essere venuta a conoscenza dell'indebito a fronte di contatti telefonici;
c) Che era titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal 21/02/17;
d) Che a seguito di visita di revisione del 08/01/2019 gli veniva riconosciuta solo l'indennità di frequenza;
e) Che il comportamento dell' è illegittimo e che comunque l'indebito sarebbe CP_2
irripetibile alla luce della normativa speciale che regola la materia.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione di cui è beneficiario il ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell' da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura assistenziale. CP_2
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Rispetto a tale principio di ordine generale, che dunque collega la ripetibilità alle prestazioni erogate in seguito alla comunicazione di un provvedimento formale da parte dell' , differisce CP_2
l'ipotesi oggetto del presente giudizio, in relazione alla quale viene a considerarsi la diversa fattispecie in cui la parte abbia perso il requisito sanitario a seguito nuova visita sanitaria in sede amministrativa e ne sia a conoscenza, per esserle stato comunicato l'esito di tale visita. Nell'ipotesi in cui la parte ha perso il requisito sanitario a seguito di visita di revisione devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI,
19/12/2019, n.34013), ciò in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca.
Ebbene, la tutela dell'affidamento, evidentemente, non può esistere ove non vi sia affidamento, situazione soggettiva che certamente non può configurarsi quando la parte è messa a conoscenza dell'aver perso uno dei requisiti per l'ottenimento della prestazione, come avviene nel caso in cui le venga comunicato un verbale sanitario in cui si accerta l'insussistenza del requisito sanitario.
È quanto avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio, avendo l' dato prova di aver CP_2
comunicato i verbali di revisione al ricorrente, e non avendo parte ricorrente in alcun modo contestato tale circostanza, avendo al contrario egli stesso depositato il verbale di revisione dal quale si deduce che non è più in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Altresì inconferente il richiamo alla decadenza operato da parte ricorrente, in quanto in relazione all'indebito assistenziale non trova applicazione la normativa richiamata, facendosi applicazione dei principi generali in tema di indebito, letti sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dall'art. 38 della Costituzione.
Nessun rilievo ha poi la contestazione, operata solo in sede di note di trattazione scritta, secondo cui non sarebbe valida la notifica del provvedimento di indebito: l'ente, infatti, ha dato prova di aver notificato a mezzo posta, in via diretta, l'avviso di sussistenza dell'indebito, non essendo necessario l'invio della comunicazione di avvenuta notifica.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese.
Si comunichi. Aversa, 30.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo