Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2013, n. 42116
CASS
Sentenza 22 aprile 2013

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Il giudice dell'esecuzione deve disporre la revoca della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta impropria da reato societario pronunciata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 61 del 2002 se, sulla scorta di quanto accertato con la sentenza passata in giudicato, si possa escludere che la commissione del reato societario abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che andasse revocata la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta impropria in un'ipotesi in cui risultava dalla sentenza irrevocabile che la commissione del delitto di false comunicazioni sociali aveva aggravato lo stato di dissesto e, quindi, aveva concorso a cagionarlo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2013, n. 42116
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42116
    Data del deposito : 22 aprile 2013

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