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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/12/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13430/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 13430/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti SIMION MARCO, Parte_1
RA IA e AT LO;
ATTORE
E
NEL FUTURO DELLA ( GIÀ CP_1 Controparte_2 [...]
), rappresentato e difeso dagli avv.ti PABIS TICCI Controparte_3
IC, EC ST e AN ETTORE;
CONVENUTO
Conclusioni parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- ritenuta la propria competenza,
- previe le declaratorie del caso,
- disattesa ogni avversaria domanda eccezione produzione e conclusione
In via principale
1 - Dichiarare tenuta e condannare in persona del liquidatore Controparte_4
pro tempore, a risarcire all'attrice i danni tutti patiti e patiendi per le ragioni di cui in narrativa quantificati nella misura di:
• Euro 1.392.492,02 ovvero la diversa somma, maggiore o minore che dovesse essere accertata all'esito del procedimento, a titolo di lucro cessante;
• Euro 2.184.619,54 ovvero la diversa somma, maggiore o minore che dovesse essere accertata all'esito del procedimento, a titolo di danno emergente.
- Dichiarare altresì tenuta e per l'effetto condannare la società Controparte_4
in persona del liquidatore pro tempore, a corrispondere all'attrice gli interessi moratori nella
[...]
misura prevista dall'art.
3.3 della legge 392/1998, per tutti i pagamenti avvenuti oltre il termine massimo di cui all'art.
3.2 l. 192/1998, quantificati nella misura di euro 22.218,00 ovvero la diversa somma, maggiore o minore che dovesse essere accertata all'esito del procedimento
In ogni caso
- con vittoria di spese diritti onorari oltre accessori di legge.
Conclusioni parte convenuta
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere:
In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutti i documenti prodotti da con Parte_1
la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero, in subordine, dei documenti avversari nn. 27 e
28.
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. depositata da ovvero, in subordine, di tutte le deduzioni e allegazioni Parte_1
avversarie che richiamano documenti non prodotti in giudizio. nel merito, in via principale:
3. Respingere le domande tutte formulate da in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto per le ragioni di cui in atti.
Nel merito, in via subordinata:
4. Nella denegata ipotesi di accertamento, totale o parziale, della responsabilità di
[...]
accertare e dichiarare che nulla è dovuto a Controparte_5 [...]
ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.; ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare il concorso di Parte_1
2 responsabilità di ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e, per l'effetto, ridurre Parte_1
proporzionalmente l'ammontare delle somme eventualmente riconosciute a Parte_1
In via istruttoria:
5. Rigettare integralmente le istanze istruttorie formulate da Parte_1
In ogni caso:
6. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Firenze FIDUCIA DELLA CP_5 [...]
( GIÀ ) chiedendo, previe le Controparte_2 Controparte_3
necessarie declatorie per i motivi dedotti, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di euro 1.044.870 a titolo di lucro cessante e di euro 1.665,750 a titolo di danno emergente, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. e la condanna a corrispondere all'attrice gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 3.3
L. 392/98, per tutti i pagamenti avvenuti oltre il termine massimo di cui all'art.
3.2 L.
192/98, nella misura di euro 22.218 con vittoria di spese di lite.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che le parti del presente giudizio avevano sottoscritto nel luglio 2015 un primo contratto, avente ad oggetto il taglio di barre con durata sino a luglio 2020 per un totale di 13.129.000 pezzi previsti, un secondo contratto nel marzo 2016 avente ad oggetto il taglio e la tornitura di alberi di trasmissione, con durata sino a fine 2021, senza indicazione di quantitativi e un terzo contratto nell'agosto 2016 avente ad oggetto il taglio di tubi, con durata fino a luglio 2020, per un totale previsto di 4.080.000 pezzi lavorati.
Richiamando i punti 4.2 e 9.1 dei contratti, parte attrice ha dedotto che la società attrice si era obbligata ad adeguare la propria capacità produttiva in misura addirittura Parte_1
maggiore rispetto ai quantitativi di cui prevedeva di aver bisogno, senza peraltro che quest'ultima fosse obbligata ad ordinare e quest'ultima si era riservata la facoltà di recedere ad libitum con un solo mese di preavviso.
In forza di tali pattuizioni, ha continuato la società attrice, questa aveva provveduto ad effettuare gli investimenti necessari, procurando nel corso del biennio 2015-2016 il taglio
3 barre marca Tzune, nonché apposito macchinario per la misurazione tridimensionale marca Mitutoyo, stipulando tre contratti di leasing per l'importo capitale, rispettivamente, di 230.000 euro, 101.000 euro e 103.000 euro, oltre alla relativa isola di asservimento ,dal costo di ulteriori 24.000 euro, nonché un tornio Celoria FM-742/40 CNC, corredato di manipolatore a 3 assi e stazione controllo laser, con il quale effettuare la tornitura alberi, per un costo di euro 427.000.
Ha continuato parte attrice rappresentando che quest'ultima aveva effettuato investimenti specifici per oltre 860.000 euro senza garanzia alcuna di ricevere ordinativi e con ripercussioni quanto al loro ammortamento.
Parte attrice ha dedotto che controparte aveva sin da subito mostrato di abusare della propria posizione dominante. Infatti, alla fine del 2016 la convenuta aveva imposto alla società attrice, che mai se ne era occupata e non ne aveva il know how né attrezzatura, di occuparsi anche dell'operazione di rettifica di gabbie, pena l'affidamento ad opera della convenuta ad altro e unico fornitore di tutte le lavorazioni in outsourcing per lo stabilimento fiorentino.
Nel dicembre 2020 le parti avevano sottoscritto un quarto contratto avente ad oggetto la rettifica di gabbie, con durata fino alla fine del 2020, per un totale previsto di 1.350.000 pezzi lavorati e anche per tale contratto parte attrice aveva acquistato, revisionato e modificato una rettificatrice.
Alla fine del 2017 vi era stata la richiesta da parte di di un aumento sensibile della capacità produttiva di taglio e tornitura ad opera dell'attrice che, nel manifestare la necessità di rientrare degli investimenti ingenti che avrebbe dovuto sostenere, si era vista opporsi da controparte la policy aziendale di affidare ad un unico fornitore le suddette attività, con il ricatto di conferire la commessa ad altro imprenditore. aveva in seguito preso in locazione appositamente un capannone con un Parte_1
canone annuale di euro 49.000 per sei anni, rendendolo idoneo alle operazioni di taglio
, facendovi realizzare nuovi impianti elettrici per euro 65.000. Nel nuovo reparto taglio dedicato, parte attrice aveva fatto installare ulteriori 5 linee di taglio Tsune, con relative modifiche ed accessori, per un importo complessivo di 645.000 euro e una segatrice per il taglio tubi marca modelloSBA/361, ottenuta tramite contratto di CP_6
4 leasing per un controvalore di 172.000 euro. Inoltre, al fine di incrementare le esigenze di tornitura, si era procurato un ulteriore tornio marca Celoria, modello FM-742/50, ottenuto tramite contratto di leasing per un controvalore di 451.000 euro.
Nella primavera 2018 parte convenuta aveva chiesto di attrezzarsi anche per un'ulteriore lavorazione relativa ad un progetto denominato DOJ e nel luglio 2018 le parti avevano sottoscritto un quinto contratto, avente appunto ad oggetto la lavorazione DOJ per un totale previsto di 931.000 pezzi lavorati fino al 30/6/2021. si era procurata a tal fine due nuove linee dedicate alla lavorazione DOJ, per Parte_1
un costo complessivo di 903.000 euro e di tali investimenti controparte ne era stata edotta.
Ad ottobre 2019 controparte aveva comunicato l'improvvisa cessazione delle lavorazioni
DOJ, in quanto il gruppo aveva deciso di trasferire tutta la relativa produzione all'estero.
Quanto al contratto per taglio barre, la società attrice veniva rassicurata della continuazione del rapporto, anche tenuto conto che vi era stata la prosecuzione delle forniture anche dopo la scadenza dell'originario contratto e sempre facenti riferimento all'ordine del luglio 2015.
Non vi era stata la prosecuzione dei contratti relativi al taglio tubi e alla tornitura alberi, pur a fronte del ventilato rinnovo ad opera di controparte, che aveva altresì imposto l'acquisto di due linee Celoria addizionali idonee alla tornitura da Pt_2
In data 23 marzo 2021 , che aveva sempre provveduto a pagare le fatture in ritardo, aveva imposto anche formalmente che i pagamenti fossero differiti a 90 giorni, in palese violazione dell'art.
3.2 L. 192/98.
In data 6 luglio 2021 aveva chiesto all'attrice di garantire la produzione di alberi su 17 turni settimanali per l'intero mese successivo, per cui quest'ultima aveva assunto nuove maestranze. Appena 6 giorni dopo, in data 12 luglio 2021, aveva interrotto in tronco le relazioni commerciali in essere.
In diritto parte attrice ha dedotto la competenza dell'organo giurisdizionale adito in quanto foro del consumatore.
Nel merito ha dedotto:
- la nullità della pattuizione, contenuta nei contratti stipulati aventi ad oggetto subforniture industriali, per cui i quantitativi previsionali comunicati da controparte non fossero
5 vincolati in violazione dell'art.
6.1. legge 192/1998, disponendo la norma che infatti che i contratti di subfornitura possono consentire al committente di precisare successivamente le quantità da produrre soltanto “entro termini e limiti contrattualmente prefissati”;
-la nullità della pattuizione della facoltà in capo a controparte del recesso ad nutum ai sensi dell'art.
6.2 del testo normativo menzionato secondo cui: “è il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso”, dovendosi il preavviso parametrare alla luce degli ingenti investimenti del subfornitore e al loro periodo di ammortamento. Inoltre, tale clausola vessatoria avrebbe necessitato della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.;
-che la società attrice, piccola azienda dedita a lavorazioni metalmeccaniche per conto terzi, si è trovata in una posizione di dipendenza economica e tecnologica ai sensi dell'art. 9 legge 192/98, avendo effettuato investimenti specifici per oltre 860.000 euro che è primo e principale sintomo della dipendenza lamentata.
Secondo parte attrice, la stabilità della relazione commerciale con il soggetto imprenditoriale in posizione di dipendenza economica alla cui salvaguardia mira l'art. 9 della legge 192/1998 era stata sempre negata dalla convenuta, che aveva, non solo, imposto condizioni contrattuali standard illecite per i motivi sopra dedotti, ma anche abusato della sua posizione dominante dopo gli investimenti che parte attrice aveva effettuato per le sole produzioni , sotto la minaccia di interrompere le commesse.
Dalla stipula del contratto di rettifica di gabbie a seguire, controparte aveva imposto la stipula di tali contratti con gli investimenti appositamente dedicati e richiesti, in spregio al generale dovere di buona fede nel corso dell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.;
-controparte aveva sempre effettuato i pagamenti oltre il termine massimo di 60 gg previsto dall'art.
3.2 legge 192/98, imponendo poi la previsione del termine di pagamento a 90 gg, previsione contra legem.
Per tali ragioni, parte attrice ha chiesto la condanna al risarcimento del danno per lucro cessante in relazione ai quantitativi non ordinati, nonché per danno emergente, essendosi vista la subfornitrice costretta ad investimenti specifici impossibili da recuperare.
6 Parte attrice ha chiosato chiedendo la condanna di controparte al pagamento degli interessi moratori, nella misura prevista dall'art.
3.3 L. 392/98, per tutti i pagamenti che la stessa ha effettuato in ritardo, pari ad euro 22.218.
Si è costituita NEL FUTURO DELLA ( GIÀ CP_1 Controparte_2
) che ha chiesto il rigetto della domanda di parte Controparte_3
attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e in subordine accertare la responsabilità o corresponsabilità dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella causazione del danno, con conseguente rigetto o riduzione delle pretese attoree.
Quanto alla ricostruzione fattuale, parte convenuta ha rappresentato che aveva fatto parte del Gruppo internazionale GKN, attivo nel campo della produzione di semiassi e di singole componenti di trasmissione destinati, principalmente, al settore automobilistico e che lo stabilimento italiano, operativo sino al luglio 2021, aveva svolto tale attività in favore delle principali case automobilistiche italiane (gruppo e, in seguito, , CP_8 CP_9
. CP_10
Ha aggiunto che nel corso degli anni aveva esternalizzato alcune lavorazioni relative al proprio processo produttivo, in particolare quelle più semplici della prima fase del proprio processo, ovvero taglio di barre, tubi, tornitura di componenti, quali alberi di trasmissione e gabbie, utilizzati appunto per la realizzazione di semiassi, che non richiedevano la trasmissione di alcun know-how specifico, né l'utilizzo di macchine sofisticate o specifiche laddove quello di attiene alla fase di tempra delle varie componenti, oltre che di assemblaggio finale.
Ha specificato che nel primo contratto del 2015 le parti non avevano previsto alcun impegno minimo garantito ma esclusivamente una stima sui volumi previsti cd. “volumes forecast”, che gli ordini avrebbero potuto essere richiesti anche da parte di altre società del gruppo e che in seguito nella primavera del 2018 aveva prospettato alla società attrice di collaborare anche alle operazioni di tornitura (ossia lavorazione esterna) di una cd. campana (sempre una componente di trasmissione) per alimentare una specifica linea di produzione che le era stata richiesta da un cliente nell'ambito del progetto denominato
“DOJ”.
7 Ha rappresentato che a inizio luglio 2021 tutti i contratti erano scaduti e la collaborazione tra le due società si limitava all'epoca ad alcuni ordini relativi al taglio di barre e alla tornitura di alberi e che in data 12 luglio 2021 era costretta a comunicare a CP_3
la chiusura del proprio stabilimento di . Parte_1 CP_2
In diritto, ha dedotto, quanto all'abuso di posizione e alla violazione della buona fede ex art. 1375 c.c., che nel caso di specie non ricorrono né l'ipotesi di dipendenza tecnologica di cui all'art. 1 della legge 192/1998 per ritenersi esistente il rapporto di cd. subfornitura né l'ipotesi di dipendenza economica in quanto il fatturato che la società controparte realizzava con era pari a circa un decimo del proprio fatturato complessivo CP_3
e le macchine che la stessa utilizzava per le lavorazioni nei confronti di ben CP_3
possono essere utilizzate per altri fini, né l'ipotesi di abuso, essendosi l'azione di sempre improntata al canone di buona fede ex art. 1375 c.c..
Invero, poi, nel momento in cui (luglio 2021) era avvenuta la chiusura dello stabilimento di che aveva determinato la cessazione di qualsivoglia rapporto commerciale con CP_2
l'attrice, quasi tutti i contratti erano scaduti e nessun specifico rinnovo era stato convenuto.
Secondo la tesi di parte convenuta, non vi era stata, in ogni caso, alcuna dipendenza tecnologica, non essendovi stato il trasferimento del patrimonio conoscitivo dell'impresa committente necessario per la realizzazione della commessa, poiché da una parte il taglio e la tornitura di tubi, barre e alberi costituiscono il core business di Parte_1
dall'altra le suddette lavorazioni erano quelle preliminari e più semplici rispetto al successivo processo produttivo eseguito internamente da dove risiedeva il CP_3
vero know-how tecnologico del processo.
Né può sostenere la tesi avversaria la richiesta da parte di di adeguamento del sistema di qualità mediante l'introduzione dello “schema specifico per il settore Automotive IATF
16949.2016” ad opera di parte attrice, poiché il sistema di gestione per la qualità, progettato e implementato secondo la specifica tecnica IATF 16949, garantisce il rispetto da parte del fornitore di determinati standard di qualità nello svolgimento del processo produttivo.
Quanto al preteso abuso di dipendenza economica e alla violazione del dovere di buona fede, l'art. 9 legge 192/1998 si applica ai soli contratti di subfornitura, laddove nel caso concreto non c'era dipendenza economica né tecnologica.
8 Anche a voler aderire alla tesi maggiormente estensiva secondo cui tale previsione troverebbe applicazione a tutti i contratti, pur essendo onerata parte attrice di provare ciò, parte convenuta ha sostenuto l'insussistenza della “dipendenza economica”, tra i cui elementi sintomatici si pongono l'importanza del fatturato realizzato con il partner dominante, l'esistenza di investimenti specifici che non possano essere riutilizzati e/o facilmente convertiti con conseguente impossibilità di trovare alternative sul mercato.
Secondo parte convenuta, il fatturato conseguito dall'attrice con è pari 10-15% del fatturato complessivo, nel 2020 si era ridotto al 7%, mentre dal 2022 si era duplicato rispetto a quello realizzato negli anni della collaborazione.
Ha poi dedotto come gli investimenti effettuati dall'attrice potessero essere riutilizzati per altre finalità/clienti, in particolare sottolineando come le segatrici, i torni e le tornitrici acquistate fossero macchine flessibili, riutilizzabili per altre applicazioni e che le macchine operatrici fossero a controllo numerico.
Ha negato qualsiasi vessazione o intento di convenuta di perseguire iniziativa commerciale illecita appropriandosi del margine di profitto di Parte_1
Ha contestato il quantum risarcitorio richiesto e ha eccepito: il concorso del fatto colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, secondo e/o primo comma, c.c.: l'acquisto dei macchinari in parola, così come la locazione del capannone, è stato effettuato dall'attrice confidando di poter avere un ritorno dell'investimento senza che ci fosse alcun impegno da parte della scrivente di ordinare un quantitativo di prodotti e/o alcun impegno per rinnovare i contratti: quanto sopra, dunque, denota l'assoluta mancanza di diligenza e prudenza dell'attrice; la compensatio lucri cum damno in quanto i macchinari sono stati perlopiù acquistati dall'attrice nel corso dell'anno 2018 (lo stesso dicasi per la locazione del “capannone”) e, pertanto, deve essere sottratto anche il profitto già conseguito dall'attrice con l'utilizzo di tali macchinari nel corso del rapporto contrattuale con la convenuta, oltre al profitto che la stessa attrice ben può conseguire con l'utilizzo dei medesimi per altri fini e/o per altri clienti.
Ha contestato la quantificazione del valore di acquisto dei macchinari ad opera di parte attrice comprensivo dell'iva (pari al 22%) che non rappresenta un costo per l'attrice.
9 Infine, quanto alla richiesta di pagamento degli interessi moratori, ha chiosato deducendo che non sono applicabili le previsioni previste dalla legge sulla subfornitura alla fattispecie in esame, tra cui la previsione di cui all'art.
3.2. della legge 392/1998.
Quanto alla pretesa nullità della facoltà pattuita di precisare successivamente i quantitativi, deduce una diversa lettura dell'art. 6, comma 1, della legge citata, che con riferimento al quantitativo da produrre,
La ratio e il contenuto della norma sono dunque diversi da quelli propugnati da controparte;
la ratio è quella, in generale, di impedire che uno dei due contraenti possa modificare unilateralmente una previsione contrattuale a scapito dell'altro, prevedendo per il committente la facoltà (unilaterale) di precisazione (dei quantitativi) entro termini e limiti contrattualmente previsti e derivando da ciò non vi è un obbligo per le parti di convenire in anticipo un quantitativo minimo da produrre.
Le parti avevano individuato (con la sola eccezione del contratto di tornitura di alberi di trasmissione) i volumi previsti annualmente che sarebbe stata in grado Parte_1
di produrre ove richiesti.
Quanto alla pretesa nullità del recesso ad nutum, convenuta ha dedotto, ferma la congruità del termine di 30 gg pattuito, che tutti i contratti erano spirati nel momento in cui, nel luglio 2021, aveva comunicato la chiusura dello stabilimento di , con CP_3 CP_2
la sola eccezione del contratto di “rettifica di gabbie” che sarebbe comunque terminato a fine 2021 ma che era rimasto ineseguito dal dicembre 2019 a seguito della diminuzione della domanda da parte dei clienti finali . Né può sostenersi il rinnovo tacito alla luce degli ordini per lavorazioni di taglio e tornitura di barre e tubi, contrastando con la forma prescritta dall'art. 2 della legge 192/1998 per il contratto di subfornitura. Infine, ha dedotto che, anche in caso di norme di carattere imperativo, l'inserzione automatica può aversi solo ove espressamente prevista dalla legge
Con ordinanza del 4 luglio 2023 venivano respinte le istanze istruttorie articolate da parte attrice.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e sopra riprodotte, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1. La domanda di parte attrice è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1.1 Merita sin da subito qualificare la domanda attorea, dovendosi sondare il contenuto della pretesa sostanziale quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla vicenda sostanziale sottesa, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituzione d'ufficio dell'azione proposta con una distinta (
Cass. ord. 13602/2019).
1.1.1 Parte attrice ha proposto un'azione di risarcimento dei danni per abuso di dipendenza economica, chiedendo altresì dichiararsi la previa nullità delle pattuizioni contenute ai paragrafi 4 e 9 dei cinque contratti “long term agreement”, come esse stesse produttive e cagionanti i danni lamentati, contratti rispettivamente stipulati:
1. In data 6 luglio 2015 avente ad oggetto il taglio delle barre e relativo al periodo dal
1/7/2015 al 1/7/2020;
2. In data 30 marzo 2016 avente ad oggetto il taglio e la tornitura di alberi di trasmissione e relativo al periodo 2016-2021;
3. In data 1° agosto 2016 avente ad oggetto il taglio dei tubi e relativo al periodo
1/8/2016 al 30/7/2020;
4. In data 14 dicembre 2016 avente ad oggetto la cd. rettifica di gabbie e relativo al periodo 14/12/2016 al 31/12/2021;
5. In data 1° luglio 2018 avente ad oggetto la lavorazione del prodotto DOJ e relativo al periodo 1/97/2018 al 30/06/2021.
1.1.2 Il rapporto negoziale tra le parti intercorso nel periodo 2015-2021, formalizzato nei summenzionati accordi, attinenti al regolamento sinallagmatico di tipo normativo cui sarebbero seguiti i cd. purchase orders, i singoli ordini di lavorazione dei pezzi, non è stato fatto contestato da parte convenuta, le cui difese si sono sviluppate secondo le linee direttive dell'insussistenza della cd. subfornitura, della dipendenza tecnologica e del difetto di abuso della dipendenza economica e di qualsivoglia violazione del canone di buona fede ex art. 1375 c.c..
11 1.2 La pretesa sottesa all'azione è l'ottenimento dell'integrale ristoro del pregiudizio subito e l'azione è da ricondursi ad un'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218
c.c. ( Cass. ord. 22584/2015).
Parte attrice ha formulato domanda di accertamento della nullità parziale delle pattuizioni di cui ai paragrafi 4.2 e 9.1, poiché tale accertamento positivo sarebbe altro elemento sintomatico, unitamente anche all'interruzione arbitraria del rapporto, del complessivo comportamento tenuto dalla committente convenuta che denota l'eccessività dello squilibrio normativo ed economico.
1.3 Quanto agli altri elementi fattuali non oggetto di contestazione ad opera della convenuta e che possono dunque dirsi acquisiti al patrimonio del thema decidendum e probandum del presente giudizio, si osserva come nell'ambito della strutturazione del ciclo produttivo di parte convenuta, operante nella produzione di semiassi per l'industria automobilistica e avente quali clienti i maggiori gruppi automobilistici presenti nel mercato italiano, nel periodo 2015-2021 la stessa società avesse conferito l'incarico alla società attrice della realizzazione delle lavorazioni inerenti al taglio di barre, tubi e alla tornitura di gabbie e alberi di trasmissione, componenti che venivano assemblati dalla convenuta stessa all'esito della fase di tempra.
Emerge, pertanto, ex actiis che le prestazioni eseguite dalla società attrice erano attinenti all'esecuzione di un servizio coadiuvante il processo produttivo della convenuta, mediante il materiale fornito dalla stessa società convenuta, come da ddt in atti e con esito la realizzazione del prodotto finale ad opera della convenuta.
Secondo la tesi attorea, tale lavorazione veniva altresì effettuata secondo specifiche tecniche, disegni e modelli offerti dalla società convenuta e tale circostanza è stata contestata da quest'ultima, secondo cui il rapporto negoziale non potrebbe ricondursi all'ipotesi di subfornitura di cui all'art. 1 della legge 192/1998 non essendovi stata alcuna dipendenza tecnologica, non si potrebbe neppure sostenere quella dipendenza economica che è uno dei presupposti del rimedio di cui all'art. 9 legge 192/1998.
Invero, secondo parte convenuta non vi era stato il trasferimento del know how aziendale, che attiene alla fase di tempra del processo produttivo del semiasse, prodotto finito, ma il
12 rapporto aveva avuto ad oggetto il servizio dell'esecuzione delle fasi di taglio e tornitura di tubi, barre e alberi di trasmissione che erano il core business di Parte_1
2. Occorre, dapprima, esaminare se il pacifico rapporto negoziale possa ricondursi all'ipotesi della subfornitura, per poi vagliare la sussistenza dei presupposti della tutela risarcitoria invocata.
Secondo il riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale, parte attrice deve provare i fatti costitutivi, in particolare l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito risarcitorio.
2.1 L'art. 1 della l.n. 192/1998 stabilisce: “
1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche
e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature”.
2.1.1 Come chiarito dalla Suprema Corte: “Vari argomenti inducono ad osservare che, nella considerazione normativa, la sub-fornitura viene disciplinata quale estrinsecazione contrattuale di una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale;
nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato (reso particolarmente eclatante in tutte le ipotesi nelle quali il committente funga sostanzialmente da monocliente del subfornitore), anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio e variegato spettro (disegni, specifiche, progetti, prototipi, modelli, know how in genere). Sotto l'aspetto della realtà socio-economica del fenomeno, la dipendenza tecnica così intesa costituisce spesso, essa stessa, uno stato di sudditanza economica, imponendo al subfornitore di adeguare la propria produzione ed organizzazione del lavoro alle suddette direttive e specifiche. Si tratta di un adeguamento che può comportare, per il subfornitore, una più o meno intensa ed assorbente limitazione di sbocco commerciale e di offerta di mercato. La rilevanza della dipendenza tecnica è insita nel fatto che la lavorazione affidata in subfornitura intervenga necessariamente ad un determinato livello (più o meno avanzato) del processo di produzione interno al committente;
ed in vista della commercializzazione del prodotto-finito su un mercato che è soltanto di questi, non anche del
13 subfornitore. Sicché è proprio l'inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del committente a richiedere che la lavorazione da parte del primo avvenga secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite dal secondo (rispondenti alle esigenze di mercato da quest'ultimo intercettate); con la conseguenza che la c.d. dipendenza tecnica - da valutarsi, come è ovvio, caso per caso ed in rapporto alla natura della lavorazione in concreto affidata in subfornitura - altro non è che il risvolto operativo attraverso il quale normalmente si denota la dipendenza economica, di cui è elemento qualificante e sintomatico” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 25.8.2014, n. 18186 in motivazione).
2.1.2 Quanto alla forma e il contenuto di tale contratto, l'art. 2, stabilisce quanto segue:
"Contratto di subfornitura: forma e contenuto.
1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando
l'applicazione dell'art. 1341 c.c.. 3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1, e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1. 4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati: a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento".
2.2 Ora, appare dirimente esaminare il contenuto delle pattuizioni dei cd. long term agreements in atti, nonché il materiale probatorio, in particolare il documento denominato
14 purchase order PO933664 27/7/2015 sub doc. 19 b) al fine di poter dire se tali patti redatti in forma scritta possano rispettare la forma prescritta dalla legge ad substantiam.
A tal proposito, non sussistono i presupposti per sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ex art. 101 cpc, sulla scorta della ricostruzione dell'azione e tenendo conto che ciò viene fatto oggetto di disamina è il fatto costitutivo e la sua fonte.
2.3 Nei cinque contratti-quadro già menzionati le parti hanno sicuramente pattuito l'accordo normativo dei successivi purchase orders, anche con richiamo alle condizioni generali predisposte dalla casa madre , non prodotte in atti, stabilendo altresì i cd. volumes forecasted, i volumi previsionali massimi delle richieste di produzione annuale dei pezzi lavorati e i prezzi, mancando, però, del requisito minimo prescritto anche per i rapporti di durata quanto alla descrizione contenutistica di tipo tecnico (caratteristiche costruttive e funzionali del bene e della lavorazione;
specifiche tecniche di richiamo), e di tipo esecutivo (termini e modalità di consegna, collaudo e pagamento).
2.3.1 Dalla lettura delle disposizioni citate deriva che nel caso di contratti di durata è raggiunta la prova del contratto con l'insieme dei documenti costituiti dal “contratto quadro” e dagli ordini (o contratti) applicativi (o di esecuzione), ai quali fa espresso riferimento il comma 3 dell'art. 2.
Anche con riguardo al purchase order PO933664 27/7/2015 sub doc. 19 b) del luglio
2015, che costituisce un ordine di acquisto, cronologicamente riconducibile al primo dei contratti quadro, non rispetta il requisito minimo del comma 5 dell'art. 2, laddove vengono soltanto individuati i pezzi lavorati oggetto dell'ordine con un codice alfabetico e numerico e il termine di pagamento in 60 gg, mancando invece ogni indicazione del contenuto tecnico ed esecutivo del servizio che si era richiesto con l'ordine suddetto.
2.3.2 Né nei contratti quadro esaminati era stata oggetto di pattuizione alcuna disposizione di carattere tecnico né relativa alle modalità di collaudo e/o verifica.
2.3.3 Ora, la stessa parte attrice ha allegato che, prima dell'avvio del rapporto negoziale con la società convenuta, aveva operato lavorazioni metalmeccaniche per conto terzi e non ha smentito l'asserzione di parte convenuta secondo cui era già operante nel settore di taglio tubi, barre e tornitura.
15 2.3.4 Negli atti difensivi, anzi, parte attrice ha sostenuto che nel corso del rapporto negoziale vi era stata l'imposizione, ad opera dell'operatore economico forte, delle lavorazioni cd. rettifica delle gabbie e quelle relative al progetto DOJ, avviato nel 2018 e interrotto nel 2019, come da mail del 29 ottobre 2019, allegando che controparte aveva utilizzato lo strumento del ricatto dell'interruzione di tutte le commesse ove Parte_1
si fosse rifiutata di procedere a queste ulteriori lavorazioni che avrebbero comportato forti investimenti.
Valgano, anche qui, le considerazioni già svolte in relazione al primo contratto del 2015
e al purchase order del luglio 2015 quanto al contenuto minimo prescritto dalla legge per la forma dei contratti da ricondurre nella fattispecie dell'art. 1 della legge 192/1998.
2.3.5. Ciò che pare difettare è la dipendenza tecnologica. Invero, nel corso del rapporto pluriennale la convenuta ha fornito informazioni tecniche e trasmesso modelli di disegni, come appare emergere dalla corrispondenza prodotta da parte attrice, trasmissione che ragionevolmente era funzionale a permettere la realizzazione di un servizio che non esula dall'oggetto dell'attività imprenditoriale svolta dall'attrice.
Dalla documentazione in atti, risulta che nel corso del rapporto di durata vi era stata una trasmissione vicendevole di informazioni tra le due parti a mezzo di posta elettronica ordinaria, emergendo come il committente abbia reso istruzioni semplici, alcune anche relative alle modalità di imballaggio dei tubi al fine di evitare piegamenti, che fanno riferimento alle caratteristiche funzionali del materiale all'esito della lavorazione commissionata e alla qualità della stessa.
2.3.6 Come noto, non può ravvisarsi un contratto di subfornitura in assenza di dipendenza tecnologica. Nel caso in esame, pare difettare proprio tale ipotesi che ricorre ove vi sia un apporto tecnologico ad opera del fornitore del tutto nullo o irrilevante da parte del subfornitore che deve eseguire la propria prestazione seguendo le direttive tecniche del committente, che non deve necessariamente trasferire il proprio know how, ad esempio tramite licenze, ma deve in ogni caso trattarsi di direttive specifiche e dettagliate che non appartengono al patrimonio di conoscenza dell'imprenditore subfornitore.
2.4. Ad ogni modo, non può dirsi raggiunta la prova della stipula del contratto di subfornitura con il contenuto minimo prescritto dalla legge, la forma ad substantiam è
16 prevista anche per i contratti di durata, non rilevando che dell'accordo quadro sottoscritto tra le parti vi sia stata esecuzione attraverso la ripetizione di forniture nel periodo di riferimento. Né è sostenibile la tesi avallata da parte attrice- per suffragare l'illegittimità del recesso – secondo cui parte convenuta aveva effettuato ordini anche successivamente alla scadenza del termine di alcuni contratti quadro, perché anche per tali commesse difetterebbe la prova della forma del contratto di subfornitura e non potrebbe parlarsi di rinnovo per facta concludentia.
2.4.1 È stata, però, raggiunta la prova di un rapporto negoziale avente la propria fonte negoziale nei contratti quadro da ricondursi alla fattispecie di appalto di servizi a forma libera.
In presenza di tale rapporto negoziale, pur non assistito da un valido contratto stipulato in forma scritta e avente il contenuto minimo previsto dall'art. 2 della L. n. 192 del 1998, non è applicabile la disciplina del recesso (di cui all'art. 6), dovendosi inquadrare la fattispecie nell'ipotesi disciplinata dall'art. 9 della stessa legge.
2.4.2 Pertanto, appaiono superate le doglianze inerenti alla illiceità delle clausole contenute nei paragrafi 4.2 e 9.1 dei contratti quadro, non potendo trovare applicazione l'art. 6 della legge 192/1998.
3. Pur non risultando integrati i requisiti della subfornitura in relazione a quanto previsto dall'art. 2 del testo normativo, preme in ogni caso esaminare la doglianza dell'abuso di dipendenza economica ex art. 9 del medesimo testo normativo, essendo ormai invalso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di abuso di dipendenza economica
è fattispecie di portata generale in tutti i rapporti contrattuali, non solo quelli riconducibili alla subfornitura di cui abbiamo detto, in quanto estrinsecazione del principio di buona fede ex art. 1375 c.c..
3.1 L'art. 9, comma 1, L. n. 192/1998 vigente ratione temporis stabiliva che: “È vietato
l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.
17 Secondo la Corte di Cassazione l'accertamento della violazione del divieto postula: “
l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato
l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui” ( Cass. 1184/2020).
3.2 Spetta al giudice di merito accertare: 1) l'esistenza di una situazione di dipendenza economica;
2) un comportamento contrario a buona fede posto in essere dall'impresa dominante.
Lo squilibrio economico degli attori del mercato non è l'obiettivo avuto di mira dalla legge 192/1998, ma il solo squilibrio economico e normativo eccessivo, che può inquinare il libero mercato.
3.2.1 Quanto al regolamento normativo di cui ai contratti quadro predisposti da parte convenuta, pur non riconducibili sotto l'egida dell'art. 1 della legge 192, con la previsione di cui al paragrafo 4.2 e 9.1 le parti avevano convenuto dei volumi previsionali e mai dei minimi produttivi ma l'imposizione del regolamento normativo da parte dell'imprenditore indubbiamente più forte non appare condotta del tutto imprevedibile che ha come scopo quello di recare danno all'altra parte e non secondo modalità e tempi rispondenti ad un interesse del titolare meritevole di tutela.
Quanto al paragrafo 9.1, anche qui la previsione del recesso previo avviso di un mese è dettata in favore dell'impresa forte e nell'ambito di rapporto negoziale pluriennale un tale termine appare incongruo ma alla data del 12 luglio 2021 solo alcuni accordi quadro era ancora vigenti e con riguardo al rapporto di fornitura per la rettifica , emerge dalle Pt_3
18 allegazioni delle stesse parti che gli ordini si erano interrotti al 2019, circostanza ammessa da parte attrice, pertanto il contegno negoziale tenuto dalla convenuta non appare lesivo dell'affidamento della fruttuosità della commessa, tenuto conto che il recesso non integra ipotesi di interruzione vessatoria e arbitraria, poiché è stato giustificato dalla chiusura dello stabilimento italiano.
3.2.2 Certamente uno dei sintomi della dipendenza economica può essere integrato dall'esecuzione da parte dell'imprenditore c.d. debole di una serie di investimenti specifici nell'ottica di far fronte agli impegni con l'imprenditore c.d. forte.
Tale elemento non può dirsi univoco, dato che ogni imprenditore investe nella propria attività nell'ottica di trarne un profitto, ma non si può elidere il rischio di impresa.
Degli investimenti effettuati nel periodo di riferimento parte attrice ha dato ampia dimostrazione.
Occorre, ora, verificare se tale elemento si è accompagnato all'impossibilità di utilizzare tali investimenti nei rapporti con altri partner commerciali, così da perdere le alternative soddisfacenti di mercato e da riadattare la propria produzione.
Quanto alla possibilità per l'attrice di reperire sul mercato delle “alternative soddisfacenti”, ulteriori indici rilevanti a tal fine potrebbero essere, ad esempio, le dimensioni dell'impresa, il fatturato, la specializzazione, l'utilizzo di licenze di brevetti o marchi, l'appartenenza a gruppi o l'esistenza di esclusive.
Quanto al mercato di riferimento, abbiamo visto come nel processo è emerso che quello conferito è stato un servizio, ovvero la lavorazione di un tubo o di altro materiale messo a disposizione della committenza.
Nel caso in esame pare non di poco momento la valutazione del fatturato della società attrice e della sua eventuale contrazione o riduzione connesso all'interruzione dei rapporti commerciali con la convenuta, invero neppure allegato dalle difese attoree che ha prodotto quale ultimo bilancio quello del 31/12/2019.
Né ha svolto laddove controparte ha dedotto che nel mercato italiano operano altre realtà imprenditoriali nello specifico settore e avrebbe potuto reperire sostituti così da riuscire ad ottimizzare gli investimenti effettuati nel tempo, quanto meno per le lavorazioni di taglio di tubi e barre. La difesa attorea è stata improntata alla allegazione dei cospicui
19 investimenti sostenuti. Non ha però dimostrato una contrazione del fatturato, che secondo le difese di convenuta sarebbe cresciuto nel 2022.
In assenza di dipendenza tecnologica, le condotte tenute dalla società convenuta non sono qualificabili come abusive della dipendenza economica, dovendosi invece ricondurre quanto lamentato all'insuccesso della complessiva operazione imprenditoriale.
4. Quanto alla ulteriore domanda formulata da parte attrice relativa al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 3 comma 3 legge 192 del 1998 per i pagamenti avvenuti oltre il termine massimo di cui all'art. 3, comma 2, si richiamano le ragioni già espresse per sostenere l'inapplicabilità dell'art. 3, non potendosi ricondurre il rapporto negoziale all'ipotesi di subfornitura di cui all'art. 1 del testo normativo citato.
Ad ogni modo, il creditore che agisce per l'adempimento, anche della prestazione accessoria quale gli interessi, deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, non previsto negli accordi quadro.
4.1 Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi, operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
RESPINGE ogni domanda attorea formulata da parte attrice Parte_1
nei confronti di parte convenuta NEL FUTURO DELLA
[...] CP_1 CP_2
( GIÀ )
[...] Controparte_4
NA parte attrice alla rifusione delle spese legali del presente giudizio a parte convenuta che si liquidano complessivamente in € 40.188,00, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA, CPA come per legge.
Firenze, 6/12/2025
20 La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
21
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 13430/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti SIMION MARCO, Parte_1
RA IA e AT LO;
ATTORE
E
NEL FUTURO DELLA ( GIÀ CP_1 Controparte_2 [...]
), rappresentato e difeso dagli avv.ti PABIS TICCI Controparte_3
IC, EC ST e AN ETTORE;
CONVENUTO
Conclusioni parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- ritenuta la propria competenza,
- previe le declaratorie del caso,
- disattesa ogni avversaria domanda eccezione produzione e conclusione
In via principale
1 - Dichiarare tenuta e condannare in persona del liquidatore Controparte_4
pro tempore, a risarcire all'attrice i danni tutti patiti e patiendi per le ragioni di cui in narrativa quantificati nella misura di:
• Euro 1.392.492,02 ovvero la diversa somma, maggiore o minore che dovesse essere accertata all'esito del procedimento, a titolo di lucro cessante;
• Euro 2.184.619,54 ovvero la diversa somma, maggiore o minore che dovesse essere accertata all'esito del procedimento, a titolo di danno emergente.
- Dichiarare altresì tenuta e per l'effetto condannare la società Controparte_4
in persona del liquidatore pro tempore, a corrispondere all'attrice gli interessi moratori nella
[...]
misura prevista dall'art.
3.3 della legge 392/1998, per tutti i pagamenti avvenuti oltre il termine massimo di cui all'art.
3.2 l. 192/1998, quantificati nella misura di euro 22.218,00 ovvero la diversa somma, maggiore o minore che dovesse essere accertata all'esito del procedimento
In ogni caso
- con vittoria di spese diritti onorari oltre accessori di legge.
Conclusioni parte convenuta
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere:
In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutti i documenti prodotti da con Parte_1
la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero, in subordine, dei documenti avversari nn. 27 e
28.
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. depositata da ovvero, in subordine, di tutte le deduzioni e allegazioni Parte_1
avversarie che richiamano documenti non prodotti in giudizio. nel merito, in via principale:
3. Respingere le domande tutte formulate da in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto per le ragioni di cui in atti.
Nel merito, in via subordinata:
4. Nella denegata ipotesi di accertamento, totale o parziale, della responsabilità di
[...]
accertare e dichiarare che nulla è dovuto a Controparte_5 [...]
ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.; ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare il concorso di Parte_1
2 responsabilità di ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e, per l'effetto, ridurre Parte_1
proporzionalmente l'ammontare delle somme eventualmente riconosciute a Parte_1
In via istruttoria:
5. Rigettare integralmente le istanze istruttorie formulate da Parte_1
In ogni caso:
6. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Firenze FIDUCIA DELLA CP_5 [...]
( GIÀ ) chiedendo, previe le Controparte_2 Controparte_3
necessarie declatorie per i motivi dedotti, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di euro 1.044.870 a titolo di lucro cessante e di euro 1.665,750 a titolo di danno emergente, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. e la condanna a corrispondere all'attrice gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 3.3
L. 392/98, per tutti i pagamenti avvenuti oltre il termine massimo di cui all'art.
3.2 L.
192/98, nella misura di euro 22.218 con vittoria di spese di lite.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che le parti del presente giudizio avevano sottoscritto nel luglio 2015 un primo contratto, avente ad oggetto il taglio di barre con durata sino a luglio 2020 per un totale di 13.129.000 pezzi previsti, un secondo contratto nel marzo 2016 avente ad oggetto il taglio e la tornitura di alberi di trasmissione, con durata sino a fine 2021, senza indicazione di quantitativi e un terzo contratto nell'agosto 2016 avente ad oggetto il taglio di tubi, con durata fino a luglio 2020, per un totale previsto di 4.080.000 pezzi lavorati.
Richiamando i punti 4.2 e 9.1 dei contratti, parte attrice ha dedotto che la società attrice si era obbligata ad adeguare la propria capacità produttiva in misura addirittura Parte_1
maggiore rispetto ai quantitativi di cui prevedeva di aver bisogno, senza peraltro che quest'ultima fosse obbligata ad ordinare e quest'ultima si era riservata la facoltà di recedere ad libitum con un solo mese di preavviso.
In forza di tali pattuizioni, ha continuato la società attrice, questa aveva provveduto ad effettuare gli investimenti necessari, procurando nel corso del biennio 2015-2016 il taglio
3 barre marca Tzune, nonché apposito macchinario per la misurazione tridimensionale marca Mitutoyo, stipulando tre contratti di leasing per l'importo capitale, rispettivamente, di 230.000 euro, 101.000 euro e 103.000 euro, oltre alla relativa isola di asservimento ,dal costo di ulteriori 24.000 euro, nonché un tornio Celoria FM-742/40 CNC, corredato di manipolatore a 3 assi e stazione controllo laser, con il quale effettuare la tornitura alberi, per un costo di euro 427.000.
Ha continuato parte attrice rappresentando che quest'ultima aveva effettuato investimenti specifici per oltre 860.000 euro senza garanzia alcuna di ricevere ordinativi e con ripercussioni quanto al loro ammortamento.
Parte attrice ha dedotto che controparte aveva sin da subito mostrato di abusare della propria posizione dominante. Infatti, alla fine del 2016 la convenuta aveva imposto alla società attrice, che mai se ne era occupata e non ne aveva il know how né attrezzatura, di occuparsi anche dell'operazione di rettifica di gabbie, pena l'affidamento ad opera della convenuta ad altro e unico fornitore di tutte le lavorazioni in outsourcing per lo stabilimento fiorentino.
Nel dicembre 2020 le parti avevano sottoscritto un quarto contratto avente ad oggetto la rettifica di gabbie, con durata fino alla fine del 2020, per un totale previsto di 1.350.000 pezzi lavorati e anche per tale contratto parte attrice aveva acquistato, revisionato e modificato una rettificatrice.
Alla fine del 2017 vi era stata la richiesta da parte di di un aumento sensibile della capacità produttiva di taglio e tornitura ad opera dell'attrice che, nel manifestare la necessità di rientrare degli investimenti ingenti che avrebbe dovuto sostenere, si era vista opporsi da controparte la policy aziendale di affidare ad un unico fornitore le suddette attività, con il ricatto di conferire la commessa ad altro imprenditore. aveva in seguito preso in locazione appositamente un capannone con un Parte_1
canone annuale di euro 49.000 per sei anni, rendendolo idoneo alle operazioni di taglio
, facendovi realizzare nuovi impianti elettrici per euro 65.000. Nel nuovo reparto taglio dedicato, parte attrice aveva fatto installare ulteriori 5 linee di taglio Tsune, con relative modifiche ed accessori, per un importo complessivo di 645.000 euro e una segatrice per il taglio tubi marca modelloSBA/361, ottenuta tramite contratto di CP_6
4 leasing per un controvalore di 172.000 euro. Inoltre, al fine di incrementare le esigenze di tornitura, si era procurato un ulteriore tornio marca Celoria, modello FM-742/50, ottenuto tramite contratto di leasing per un controvalore di 451.000 euro.
Nella primavera 2018 parte convenuta aveva chiesto di attrezzarsi anche per un'ulteriore lavorazione relativa ad un progetto denominato DOJ e nel luglio 2018 le parti avevano sottoscritto un quinto contratto, avente appunto ad oggetto la lavorazione DOJ per un totale previsto di 931.000 pezzi lavorati fino al 30/6/2021. si era procurata a tal fine due nuove linee dedicate alla lavorazione DOJ, per Parte_1
un costo complessivo di 903.000 euro e di tali investimenti controparte ne era stata edotta.
Ad ottobre 2019 controparte aveva comunicato l'improvvisa cessazione delle lavorazioni
DOJ, in quanto il gruppo aveva deciso di trasferire tutta la relativa produzione all'estero.
Quanto al contratto per taglio barre, la società attrice veniva rassicurata della continuazione del rapporto, anche tenuto conto che vi era stata la prosecuzione delle forniture anche dopo la scadenza dell'originario contratto e sempre facenti riferimento all'ordine del luglio 2015.
Non vi era stata la prosecuzione dei contratti relativi al taglio tubi e alla tornitura alberi, pur a fronte del ventilato rinnovo ad opera di controparte, che aveva altresì imposto l'acquisto di due linee Celoria addizionali idonee alla tornitura da Pt_2
In data 23 marzo 2021 , che aveva sempre provveduto a pagare le fatture in ritardo, aveva imposto anche formalmente che i pagamenti fossero differiti a 90 giorni, in palese violazione dell'art.
3.2 L. 192/98.
In data 6 luglio 2021 aveva chiesto all'attrice di garantire la produzione di alberi su 17 turni settimanali per l'intero mese successivo, per cui quest'ultima aveva assunto nuove maestranze. Appena 6 giorni dopo, in data 12 luglio 2021, aveva interrotto in tronco le relazioni commerciali in essere.
In diritto parte attrice ha dedotto la competenza dell'organo giurisdizionale adito in quanto foro del consumatore.
Nel merito ha dedotto:
- la nullità della pattuizione, contenuta nei contratti stipulati aventi ad oggetto subforniture industriali, per cui i quantitativi previsionali comunicati da controparte non fossero
5 vincolati in violazione dell'art.
6.1. legge 192/1998, disponendo la norma che infatti che i contratti di subfornitura possono consentire al committente di precisare successivamente le quantità da produrre soltanto “entro termini e limiti contrattualmente prefissati”;
-la nullità della pattuizione della facoltà in capo a controparte del recesso ad nutum ai sensi dell'art.
6.2 del testo normativo menzionato secondo cui: “è il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso”, dovendosi il preavviso parametrare alla luce degli ingenti investimenti del subfornitore e al loro periodo di ammortamento. Inoltre, tale clausola vessatoria avrebbe necessitato della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.;
-che la società attrice, piccola azienda dedita a lavorazioni metalmeccaniche per conto terzi, si è trovata in una posizione di dipendenza economica e tecnologica ai sensi dell'art. 9 legge 192/98, avendo effettuato investimenti specifici per oltre 860.000 euro che è primo e principale sintomo della dipendenza lamentata.
Secondo parte attrice, la stabilità della relazione commerciale con il soggetto imprenditoriale in posizione di dipendenza economica alla cui salvaguardia mira l'art. 9 della legge 192/1998 era stata sempre negata dalla convenuta, che aveva, non solo, imposto condizioni contrattuali standard illecite per i motivi sopra dedotti, ma anche abusato della sua posizione dominante dopo gli investimenti che parte attrice aveva effettuato per le sole produzioni , sotto la minaccia di interrompere le commesse.
Dalla stipula del contratto di rettifica di gabbie a seguire, controparte aveva imposto la stipula di tali contratti con gli investimenti appositamente dedicati e richiesti, in spregio al generale dovere di buona fede nel corso dell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.;
-controparte aveva sempre effettuato i pagamenti oltre il termine massimo di 60 gg previsto dall'art.
3.2 legge 192/98, imponendo poi la previsione del termine di pagamento a 90 gg, previsione contra legem.
Per tali ragioni, parte attrice ha chiesto la condanna al risarcimento del danno per lucro cessante in relazione ai quantitativi non ordinati, nonché per danno emergente, essendosi vista la subfornitrice costretta ad investimenti specifici impossibili da recuperare.
6 Parte attrice ha chiosato chiedendo la condanna di controparte al pagamento degli interessi moratori, nella misura prevista dall'art.
3.3 L. 392/98, per tutti i pagamenti che la stessa ha effettuato in ritardo, pari ad euro 22.218.
Si è costituita NEL FUTURO DELLA ( GIÀ CP_1 Controparte_2
) che ha chiesto il rigetto della domanda di parte Controparte_3
attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e in subordine accertare la responsabilità o corresponsabilità dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella causazione del danno, con conseguente rigetto o riduzione delle pretese attoree.
Quanto alla ricostruzione fattuale, parte convenuta ha rappresentato che aveva fatto parte del Gruppo internazionale GKN, attivo nel campo della produzione di semiassi e di singole componenti di trasmissione destinati, principalmente, al settore automobilistico e che lo stabilimento italiano, operativo sino al luglio 2021, aveva svolto tale attività in favore delle principali case automobilistiche italiane (gruppo e, in seguito, , CP_8 CP_9
. CP_10
Ha aggiunto che nel corso degli anni aveva esternalizzato alcune lavorazioni relative al proprio processo produttivo, in particolare quelle più semplici della prima fase del proprio processo, ovvero taglio di barre, tubi, tornitura di componenti, quali alberi di trasmissione e gabbie, utilizzati appunto per la realizzazione di semiassi, che non richiedevano la trasmissione di alcun know-how specifico, né l'utilizzo di macchine sofisticate o specifiche laddove quello di attiene alla fase di tempra delle varie componenti, oltre che di assemblaggio finale.
Ha specificato che nel primo contratto del 2015 le parti non avevano previsto alcun impegno minimo garantito ma esclusivamente una stima sui volumi previsti cd. “volumes forecast”, che gli ordini avrebbero potuto essere richiesti anche da parte di altre società del gruppo e che in seguito nella primavera del 2018 aveva prospettato alla società attrice di collaborare anche alle operazioni di tornitura (ossia lavorazione esterna) di una cd. campana (sempre una componente di trasmissione) per alimentare una specifica linea di produzione che le era stata richiesta da un cliente nell'ambito del progetto denominato
“DOJ”.
7 Ha rappresentato che a inizio luglio 2021 tutti i contratti erano scaduti e la collaborazione tra le due società si limitava all'epoca ad alcuni ordini relativi al taglio di barre e alla tornitura di alberi e che in data 12 luglio 2021 era costretta a comunicare a CP_3
la chiusura del proprio stabilimento di . Parte_1 CP_2
In diritto, ha dedotto, quanto all'abuso di posizione e alla violazione della buona fede ex art. 1375 c.c., che nel caso di specie non ricorrono né l'ipotesi di dipendenza tecnologica di cui all'art. 1 della legge 192/1998 per ritenersi esistente il rapporto di cd. subfornitura né l'ipotesi di dipendenza economica in quanto il fatturato che la società controparte realizzava con era pari a circa un decimo del proprio fatturato complessivo CP_3
e le macchine che la stessa utilizzava per le lavorazioni nei confronti di ben CP_3
possono essere utilizzate per altri fini, né l'ipotesi di abuso, essendosi l'azione di sempre improntata al canone di buona fede ex art. 1375 c.c..
Invero, poi, nel momento in cui (luglio 2021) era avvenuta la chiusura dello stabilimento di che aveva determinato la cessazione di qualsivoglia rapporto commerciale con CP_2
l'attrice, quasi tutti i contratti erano scaduti e nessun specifico rinnovo era stato convenuto.
Secondo la tesi di parte convenuta, non vi era stata, in ogni caso, alcuna dipendenza tecnologica, non essendovi stato il trasferimento del patrimonio conoscitivo dell'impresa committente necessario per la realizzazione della commessa, poiché da una parte il taglio e la tornitura di tubi, barre e alberi costituiscono il core business di Parte_1
dall'altra le suddette lavorazioni erano quelle preliminari e più semplici rispetto al successivo processo produttivo eseguito internamente da dove risiedeva il CP_3
vero know-how tecnologico del processo.
Né può sostenere la tesi avversaria la richiesta da parte di di adeguamento del sistema di qualità mediante l'introduzione dello “schema specifico per il settore Automotive IATF
16949.2016” ad opera di parte attrice, poiché il sistema di gestione per la qualità, progettato e implementato secondo la specifica tecnica IATF 16949, garantisce il rispetto da parte del fornitore di determinati standard di qualità nello svolgimento del processo produttivo.
Quanto al preteso abuso di dipendenza economica e alla violazione del dovere di buona fede, l'art. 9 legge 192/1998 si applica ai soli contratti di subfornitura, laddove nel caso concreto non c'era dipendenza economica né tecnologica.
8 Anche a voler aderire alla tesi maggiormente estensiva secondo cui tale previsione troverebbe applicazione a tutti i contratti, pur essendo onerata parte attrice di provare ciò, parte convenuta ha sostenuto l'insussistenza della “dipendenza economica”, tra i cui elementi sintomatici si pongono l'importanza del fatturato realizzato con il partner dominante, l'esistenza di investimenti specifici che non possano essere riutilizzati e/o facilmente convertiti con conseguente impossibilità di trovare alternative sul mercato.
Secondo parte convenuta, il fatturato conseguito dall'attrice con è pari 10-15% del fatturato complessivo, nel 2020 si era ridotto al 7%, mentre dal 2022 si era duplicato rispetto a quello realizzato negli anni della collaborazione.
Ha poi dedotto come gli investimenti effettuati dall'attrice potessero essere riutilizzati per altre finalità/clienti, in particolare sottolineando come le segatrici, i torni e le tornitrici acquistate fossero macchine flessibili, riutilizzabili per altre applicazioni e che le macchine operatrici fossero a controllo numerico.
Ha negato qualsiasi vessazione o intento di convenuta di perseguire iniziativa commerciale illecita appropriandosi del margine di profitto di Parte_1
Ha contestato il quantum risarcitorio richiesto e ha eccepito: il concorso del fatto colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, secondo e/o primo comma, c.c.: l'acquisto dei macchinari in parola, così come la locazione del capannone, è stato effettuato dall'attrice confidando di poter avere un ritorno dell'investimento senza che ci fosse alcun impegno da parte della scrivente di ordinare un quantitativo di prodotti e/o alcun impegno per rinnovare i contratti: quanto sopra, dunque, denota l'assoluta mancanza di diligenza e prudenza dell'attrice; la compensatio lucri cum damno in quanto i macchinari sono stati perlopiù acquistati dall'attrice nel corso dell'anno 2018 (lo stesso dicasi per la locazione del “capannone”) e, pertanto, deve essere sottratto anche il profitto già conseguito dall'attrice con l'utilizzo di tali macchinari nel corso del rapporto contrattuale con la convenuta, oltre al profitto che la stessa attrice ben può conseguire con l'utilizzo dei medesimi per altri fini e/o per altri clienti.
Ha contestato la quantificazione del valore di acquisto dei macchinari ad opera di parte attrice comprensivo dell'iva (pari al 22%) che non rappresenta un costo per l'attrice.
9 Infine, quanto alla richiesta di pagamento degli interessi moratori, ha chiosato deducendo che non sono applicabili le previsioni previste dalla legge sulla subfornitura alla fattispecie in esame, tra cui la previsione di cui all'art.
3.2. della legge 392/1998.
Quanto alla pretesa nullità della facoltà pattuita di precisare successivamente i quantitativi, deduce una diversa lettura dell'art. 6, comma 1, della legge citata, che con riferimento al quantitativo da produrre,
La ratio e il contenuto della norma sono dunque diversi da quelli propugnati da controparte;
la ratio è quella, in generale, di impedire che uno dei due contraenti possa modificare unilateralmente una previsione contrattuale a scapito dell'altro, prevedendo per il committente la facoltà (unilaterale) di precisazione (dei quantitativi) entro termini e limiti contrattualmente previsti e derivando da ciò non vi è un obbligo per le parti di convenire in anticipo un quantitativo minimo da produrre.
Le parti avevano individuato (con la sola eccezione del contratto di tornitura di alberi di trasmissione) i volumi previsti annualmente che sarebbe stata in grado Parte_1
di produrre ove richiesti.
Quanto alla pretesa nullità del recesso ad nutum, convenuta ha dedotto, ferma la congruità del termine di 30 gg pattuito, che tutti i contratti erano spirati nel momento in cui, nel luglio 2021, aveva comunicato la chiusura dello stabilimento di , con CP_3 CP_2
la sola eccezione del contratto di “rettifica di gabbie” che sarebbe comunque terminato a fine 2021 ma che era rimasto ineseguito dal dicembre 2019 a seguito della diminuzione della domanda da parte dei clienti finali . Né può sostenersi il rinnovo tacito alla luce degli ordini per lavorazioni di taglio e tornitura di barre e tubi, contrastando con la forma prescritta dall'art. 2 della legge 192/1998 per il contratto di subfornitura. Infine, ha dedotto che, anche in caso di norme di carattere imperativo, l'inserzione automatica può aversi solo ove espressamente prevista dalla legge
Con ordinanza del 4 luglio 2023 venivano respinte le istanze istruttorie articolate da parte attrice.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e sopra riprodotte, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1. La domanda di parte attrice è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1.1 Merita sin da subito qualificare la domanda attorea, dovendosi sondare il contenuto della pretesa sostanziale quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla vicenda sostanziale sottesa, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituzione d'ufficio dell'azione proposta con una distinta (
Cass. ord. 13602/2019).
1.1.1 Parte attrice ha proposto un'azione di risarcimento dei danni per abuso di dipendenza economica, chiedendo altresì dichiararsi la previa nullità delle pattuizioni contenute ai paragrafi 4 e 9 dei cinque contratti “long term agreement”, come esse stesse produttive e cagionanti i danni lamentati, contratti rispettivamente stipulati:
1. In data 6 luglio 2015 avente ad oggetto il taglio delle barre e relativo al periodo dal
1/7/2015 al 1/7/2020;
2. In data 30 marzo 2016 avente ad oggetto il taglio e la tornitura di alberi di trasmissione e relativo al periodo 2016-2021;
3. In data 1° agosto 2016 avente ad oggetto il taglio dei tubi e relativo al periodo
1/8/2016 al 30/7/2020;
4. In data 14 dicembre 2016 avente ad oggetto la cd. rettifica di gabbie e relativo al periodo 14/12/2016 al 31/12/2021;
5. In data 1° luglio 2018 avente ad oggetto la lavorazione del prodotto DOJ e relativo al periodo 1/97/2018 al 30/06/2021.
1.1.2 Il rapporto negoziale tra le parti intercorso nel periodo 2015-2021, formalizzato nei summenzionati accordi, attinenti al regolamento sinallagmatico di tipo normativo cui sarebbero seguiti i cd. purchase orders, i singoli ordini di lavorazione dei pezzi, non è stato fatto contestato da parte convenuta, le cui difese si sono sviluppate secondo le linee direttive dell'insussistenza della cd. subfornitura, della dipendenza tecnologica e del difetto di abuso della dipendenza economica e di qualsivoglia violazione del canone di buona fede ex art. 1375 c.c..
11 1.2 La pretesa sottesa all'azione è l'ottenimento dell'integrale ristoro del pregiudizio subito e l'azione è da ricondursi ad un'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218
c.c. ( Cass. ord. 22584/2015).
Parte attrice ha formulato domanda di accertamento della nullità parziale delle pattuizioni di cui ai paragrafi 4.2 e 9.1, poiché tale accertamento positivo sarebbe altro elemento sintomatico, unitamente anche all'interruzione arbitraria del rapporto, del complessivo comportamento tenuto dalla committente convenuta che denota l'eccessività dello squilibrio normativo ed economico.
1.3 Quanto agli altri elementi fattuali non oggetto di contestazione ad opera della convenuta e che possono dunque dirsi acquisiti al patrimonio del thema decidendum e probandum del presente giudizio, si osserva come nell'ambito della strutturazione del ciclo produttivo di parte convenuta, operante nella produzione di semiassi per l'industria automobilistica e avente quali clienti i maggiori gruppi automobilistici presenti nel mercato italiano, nel periodo 2015-2021 la stessa società avesse conferito l'incarico alla società attrice della realizzazione delle lavorazioni inerenti al taglio di barre, tubi e alla tornitura di gabbie e alberi di trasmissione, componenti che venivano assemblati dalla convenuta stessa all'esito della fase di tempra.
Emerge, pertanto, ex actiis che le prestazioni eseguite dalla società attrice erano attinenti all'esecuzione di un servizio coadiuvante il processo produttivo della convenuta, mediante il materiale fornito dalla stessa società convenuta, come da ddt in atti e con esito la realizzazione del prodotto finale ad opera della convenuta.
Secondo la tesi attorea, tale lavorazione veniva altresì effettuata secondo specifiche tecniche, disegni e modelli offerti dalla società convenuta e tale circostanza è stata contestata da quest'ultima, secondo cui il rapporto negoziale non potrebbe ricondursi all'ipotesi di subfornitura di cui all'art. 1 della legge 192/1998 non essendovi stata alcuna dipendenza tecnologica, non si potrebbe neppure sostenere quella dipendenza economica che è uno dei presupposti del rimedio di cui all'art. 9 legge 192/1998.
Invero, secondo parte convenuta non vi era stato il trasferimento del know how aziendale, che attiene alla fase di tempra del processo produttivo del semiasse, prodotto finito, ma il
12 rapporto aveva avuto ad oggetto il servizio dell'esecuzione delle fasi di taglio e tornitura di tubi, barre e alberi di trasmissione che erano il core business di Parte_1
2. Occorre, dapprima, esaminare se il pacifico rapporto negoziale possa ricondursi all'ipotesi della subfornitura, per poi vagliare la sussistenza dei presupposti della tutela risarcitoria invocata.
Secondo il riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale, parte attrice deve provare i fatti costitutivi, in particolare l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito risarcitorio.
2.1 L'art. 1 della l.n. 192/1998 stabilisce: “
1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche
e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature”.
2.1.1 Come chiarito dalla Suprema Corte: “Vari argomenti inducono ad osservare che, nella considerazione normativa, la sub-fornitura viene disciplinata quale estrinsecazione contrattuale di una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale;
nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato (reso particolarmente eclatante in tutte le ipotesi nelle quali il committente funga sostanzialmente da monocliente del subfornitore), anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio e variegato spettro (disegni, specifiche, progetti, prototipi, modelli, know how in genere). Sotto l'aspetto della realtà socio-economica del fenomeno, la dipendenza tecnica così intesa costituisce spesso, essa stessa, uno stato di sudditanza economica, imponendo al subfornitore di adeguare la propria produzione ed organizzazione del lavoro alle suddette direttive e specifiche. Si tratta di un adeguamento che può comportare, per il subfornitore, una più o meno intensa ed assorbente limitazione di sbocco commerciale e di offerta di mercato. La rilevanza della dipendenza tecnica è insita nel fatto che la lavorazione affidata in subfornitura intervenga necessariamente ad un determinato livello (più o meno avanzato) del processo di produzione interno al committente;
ed in vista della commercializzazione del prodotto-finito su un mercato che è soltanto di questi, non anche del
13 subfornitore. Sicché è proprio l'inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del committente a richiedere che la lavorazione da parte del primo avvenga secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite dal secondo (rispondenti alle esigenze di mercato da quest'ultimo intercettate); con la conseguenza che la c.d. dipendenza tecnica - da valutarsi, come è ovvio, caso per caso ed in rapporto alla natura della lavorazione in concreto affidata in subfornitura - altro non è che il risvolto operativo attraverso il quale normalmente si denota la dipendenza economica, di cui è elemento qualificante e sintomatico” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 25.8.2014, n. 18186 in motivazione).
2.1.2 Quanto alla forma e il contenuto di tale contratto, l'art. 2, stabilisce quanto segue:
"Contratto di subfornitura: forma e contenuto.
1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando
l'applicazione dell'art. 1341 c.c.. 3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1, e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1. 4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati: a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento".
2.2 Ora, appare dirimente esaminare il contenuto delle pattuizioni dei cd. long term agreements in atti, nonché il materiale probatorio, in particolare il documento denominato
14 purchase order PO933664 27/7/2015 sub doc. 19 b) al fine di poter dire se tali patti redatti in forma scritta possano rispettare la forma prescritta dalla legge ad substantiam.
A tal proposito, non sussistono i presupposti per sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ex art. 101 cpc, sulla scorta della ricostruzione dell'azione e tenendo conto che ciò viene fatto oggetto di disamina è il fatto costitutivo e la sua fonte.
2.3 Nei cinque contratti-quadro già menzionati le parti hanno sicuramente pattuito l'accordo normativo dei successivi purchase orders, anche con richiamo alle condizioni generali predisposte dalla casa madre , non prodotte in atti, stabilendo altresì i cd. volumes forecasted, i volumi previsionali massimi delle richieste di produzione annuale dei pezzi lavorati e i prezzi, mancando, però, del requisito minimo prescritto anche per i rapporti di durata quanto alla descrizione contenutistica di tipo tecnico (caratteristiche costruttive e funzionali del bene e della lavorazione;
specifiche tecniche di richiamo), e di tipo esecutivo (termini e modalità di consegna, collaudo e pagamento).
2.3.1 Dalla lettura delle disposizioni citate deriva che nel caso di contratti di durata è raggiunta la prova del contratto con l'insieme dei documenti costituiti dal “contratto quadro” e dagli ordini (o contratti) applicativi (o di esecuzione), ai quali fa espresso riferimento il comma 3 dell'art. 2.
Anche con riguardo al purchase order PO933664 27/7/2015 sub doc. 19 b) del luglio
2015, che costituisce un ordine di acquisto, cronologicamente riconducibile al primo dei contratti quadro, non rispetta il requisito minimo del comma 5 dell'art. 2, laddove vengono soltanto individuati i pezzi lavorati oggetto dell'ordine con un codice alfabetico e numerico e il termine di pagamento in 60 gg, mancando invece ogni indicazione del contenuto tecnico ed esecutivo del servizio che si era richiesto con l'ordine suddetto.
2.3.2 Né nei contratti quadro esaminati era stata oggetto di pattuizione alcuna disposizione di carattere tecnico né relativa alle modalità di collaudo e/o verifica.
2.3.3 Ora, la stessa parte attrice ha allegato che, prima dell'avvio del rapporto negoziale con la società convenuta, aveva operato lavorazioni metalmeccaniche per conto terzi e non ha smentito l'asserzione di parte convenuta secondo cui era già operante nel settore di taglio tubi, barre e tornitura.
15 2.3.4 Negli atti difensivi, anzi, parte attrice ha sostenuto che nel corso del rapporto negoziale vi era stata l'imposizione, ad opera dell'operatore economico forte, delle lavorazioni cd. rettifica delle gabbie e quelle relative al progetto DOJ, avviato nel 2018 e interrotto nel 2019, come da mail del 29 ottobre 2019, allegando che controparte aveva utilizzato lo strumento del ricatto dell'interruzione di tutte le commesse ove Parte_1
si fosse rifiutata di procedere a queste ulteriori lavorazioni che avrebbero comportato forti investimenti.
Valgano, anche qui, le considerazioni già svolte in relazione al primo contratto del 2015
e al purchase order del luglio 2015 quanto al contenuto minimo prescritto dalla legge per la forma dei contratti da ricondurre nella fattispecie dell'art. 1 della legge 192/1998.
2.3.5. Ciò che pare difettare è la dipendenza tecnologica. Invero, nel corso del rapporto pluriennale la convenuta ha fornito informazioni tecniche e trasmesso modelli di disegni, come appare emergere dalla corrispondenza prodotta da parte attrice, trasmissione che ragionevolmente era funzionale a permettere la realizzazione di un servizio che non esula dall'oggetto dell'attività imprenditoriale svolta dall'attrice.
Dalla documentazione in atti, risulta che nel corso del rapporto di durata vi era stata una trasmissione vicendevole di informazioni tra le due parti a mezzo di posta elettronica ordinaria, emergendo come il committente abbia reso istruzioni semplici, alcune anche relative alle modalità di imballaggio dei tubi al fine di evitare piegamenti, che fanno riferimento alle caratteristiche funzionali del materiale all'esito della lavorazione commissionata e alla qualità della stessa.
2.3.6 Come noto, non può ravvisarsi un contratto di subfornitura in assenza di dipendenza tecnologica. Nel caso in esame, pare difettare proprio tale ipotesi che ricorre ove vi sia un apporto tecnologico ad opera del fornitore del tutto nullo o irrilevante da parte del subfornitore che deve eseguire la propria prestazione seguendo le direttive tecniche del committente, che non deve necessariamente trasferire il proprio know how, ad esempio tramite licenze, ma deve in ogni caso trattarsi di direttive specifiche e dettagliate che non appartengono al patrimonio di conoscenza dell'imprenditore subfornitore.
2.4. Ad ogni modo, non può dirsi raggiunta la prova della stipula del contratto di subfornitura con il contenuto minimo prescritto dalla legge, la forma ad substantiam è
16 prevista anche per i contratti di durata, non rilevando che dell'accordo quadro sottoscritto tra le parti vi sia stata esecuzione attraverso la ripetizione di forniture nel periodo di riferimento. Né è sostenibile la tesi avallata da parte attrice- per suffragare l'illegittimità del recesso – secondo cui parte convenuta aveva effettuato ordini anche successivamente alla scadenza del termine di alcuni contratti quadro, perché anche per tali commesse difetterebbe la prova della forma del contratto di subfornitura e non potrebbe parlarsi di rinnovo per facta concludentia.
2.4.1 È stata, però, raggiunta la prova di un rapporto negoziale avente la propria fonte negoziale nei contratti quadro da ricondursi alla fattispecie di appalto di servizi a forma libera.
In presenza di tale rapporto negoziale, pur non assistito da un valido contratto stipulato in forma scritta e avente il contenuto minimo previsto dall'art. 2 della L. n. 192 del 1998, non è applicabile la disciplina del recesso (di cui all'art. 6), dovendosi inquadrare la fattispecie nell'ipotesi disciplinata dall'art. 9 della stessa legge.
2.4.2 Pertanto, appaiono superate le doglianze inerenti alla illiceità delle clausole contenute nei paragrafi 4.2 e 9.1 dei contratti quadro, non potendo trovare applicazione l'art. 6 della legge 192/1998.
3. Pur non risultando integrati i requisiti della subfornitura in relazione a quanto previsto dall'art. 2 del testo normativo, preme in ogni caso esaminare la doglianza dell'abuso di dipendenza economica ex art. 9 del medesimo testo normativo, essendo ormai invalso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di abuso di dipendenza economica
è fattispecie di portata generale in tutti i rapporti contrattuali, non solo quelli riconducibili alla subfornitura di cui abbiamo detto, in quanto estrinsecazione del principio di buona fede ex art. 1375 c.c..
3.1 L'art. 9, comma 1, L. n. 192/1998 vigente ratione temporis stabiliva che: “È vietato
l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.
17 Secondo la Corte di Cassazione l'accertamento della violazione del divieto postula: “
l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato
l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui” ( Cass. 1184/2020).
3.2 Spetta al giudice di merito accertare: 1) l'esistenza di una situazione di dipendenza economica;
2) un comportamento contrario a buona fede posto in essere dall'impresa dominante.
Lo squilibrio economico degli attori del mercato non è l'obiettivo avuto di mira dalla legge 192/1998, ma il solo squilibrio economico e normativo eccessivo, che può inquinare il libero mercato.
3.2.1 Quanto al regolamento normativo di cui ai contratti quadro predisposti da parte convenuta, pur non riconducibili sotto l'egida dell'art. 1 della legge 192, con la previsione di cui al paragrafo 4.2 e 9.1 le parti avevano convenuto dei volumi previsionali e mai dei minimi produttivi ma l'imposizione del regolamento normativo da parte dell'imprenditore indubbiamente più forte non appare condotta del tutto imprevedibile che ha come scopo quello di recare danno all'altra parte e non secondo modalità e tempi rispondenti ad un interesse del titolare meritevole di tutela.
Quanto al paragrafo 9.1, anche qui la previsione del recesso previo avviso di un mese è dettata in favore dell'impresa forte e nell'ambito di rapporto negoziale pluriennale un tale termine appare incongruo ma alla data del 12 luglio 2021 solo alcuni accordi quadro era ancora vigenti e con riguardo al rapporto di fornitura per la rettifica , emerge dalle Pt_3
18 allegazioni delle stesse parti che gli ordini si erano interrotti al 2019, circostanza ammessa da parte attrice, pertanto il contegno negoziale tenuto dalla convenuta non appare lesivo dell'affidamento della fruttuosità della commessa, tenuto conto che il recesso non integra ipotesi di interruzione vessatoria e arbitraria, poiché è stato giustificato dalla chiusura dello stabilimento italiano.
3.2.2 Certamente uno dei sintomi della dipendenza economica può essere integrato dall'esecuzione da parte dell'imprenditore c.d. debole di una serie di investimenti specifici nell'ottica di far fronte agli impegni con l'imprenditore c.d. forte.
Tale elemento non può dirsi univoco, dato che ogni imprenditore investe nella propria attività nell'ottica di trarne un profitto, ma non si può elidere il rischio di impresa.
Degli investimenti effettuati nel periodo di riferimento parte attrice ha dato ampia dimostrazione.
Occorre, ora, verificare se tale elemento si è accompagnato all'impossibilità di utilizzare tali investimenti nei rapporti con altri partner commerciali, così da perdere le alternative soddisfacenti di mercato e da riadattare la propria produzione.
Quanto alla possibilità per l'attrice di reperire sul mercato delle “alternative soddisfacenti”, ulteriori indici rilevanti a tal fine potrebbero essere, ad esempio, le dimensioni dell'impresa, il fatturato, la specializzazione, l'utilizzo di licenze di brevetti o marchi, l'appartenenza a gruppi o l'esistenza di esclusive.
Quanto al mercato di riferimento, abbiamo visto come nel processo è emerso che quello conferito è stato un servizio, ovvero la lavorazione di un tubo o di altro materiale messo a disposizione della committenza.
Nel caso in esame pare non di poco momento la valutazione del fatturato della società attrice e della sua eventuale contrazione o riduzione connesso all'interruzione dei rapporti commerciali con la convenuta, invero neppure allegato dalle difese attoree che ha prodotto quale ultimo bilancio quello del 31/12/2019.
Né ha svolto laddove controparte ha dedotto che nel mercato italiano operano altre realtà imprenditoriali nello specifico settore e avrebbe potuto reperire sostituti così da riuscire ad ottimizzare gli investimenti effettuati nel tempo, quanto meno per le lavorazioni di taglio di tubi e barre. La difesa attorea è stata improntata alla allegazione dei cospicui
19 investimenti sostenuti. Non ha però dimostrato una contrazione del fatturato, che secondo le difese di convenuta sarebbe cresciuto nel 2022.
In assenza di dipendenza tecnologica, le condotte tenute dalla società convenuta non sono qualificabili come abusive della dipendenza economica, dovendosi invece ricondurre quanto lamentato all'insuccesso della complessiva operazione imprenditoriale.
4. Quanto alla ulteriore domanda formulata da parte attrice relativa al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 3 comma 3 legge 192 del 1998 per i pagamenti avvenuti oltre il termine massimo di cui all'art. 3, comma 2, si richiamano le ragioni già espresse per sostenere l'inapplicabilità dell'art. 3, non potendosi ricondurre il rapporto negoziale all'ipotesi di subfornitura di cui all'art. 1 del testo normativo citato.
Ad ogni modo, il creditore che agisce per l'adempimento, anche della prestazione accessoria quale gli interessi, deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, non previsto negli accordi quadro.
4.1 Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi, operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
RESPINGE ogni domanda attorea formulata da parte attrice Parte_1
nei confronti di parte convenuta NEL FUTURO DELLA
[...] CP_1 CP_2
( GIÀ )
[...] Controparte_4
NA parte attrice alla rifusione delle spese legali del presente giudizio a parte convenuta che si liquidano complessivamente in € 40.188,00, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA, CPA come per legge.
Firenze, 6/12/2025
20 La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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