Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2010, n. 44555
CASS
Sentenza 17 novembre 2010

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In tema di munizioni per armi, ai fini della riconducibilità delle stesse tra le munizioni per armi da guerra ovvero tra le munizioni per armi comuni, deve farsi riferimento alla definizione di munizioni da guerra contenuta nell'art. 1 della legge n. 110 del 1975 e alla disposizione di cui all'art. 2, comma quarto, stessa legge, secondo cui "le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti...", sicché, ove le munizioni abbiano caratteristiche vietate per il munizionamento civile, resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di immotivata attribuzione al proiettile cal. 7,65 "parabellum" della caratteristica di munizione da guerra).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2010, n. 44555
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44555
    Data del deposito : 17 novembre 2010

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