Sentenza 17 novembre 2010
Massime • 1
In tema di munizioni per armi, ai fini della riconducibilità delle stesse tra le munizioni per armi da guerra ovvero tra le munizioni per armi comuni, deve farsi riferimento alla definizione di munizioni da guerra contenuta nell'art. 1 della legge n. 110 del 1975 e alla disposizione di cui all'art. 2, comma quarto, stessa legge, secondo cui "le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti...", sicché, ove le munizioni abbiano caratteristiche vietate per il munizionamento civile, resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di immotivata attribuzione al proiettile cal. 7,65 "parabellum" della caratteristica di munizione da guerra).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2010, n. 44555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44555 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 17/11/2010
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2635
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 30118/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RD RK N. IL *08/08/1976*;
avverso l'ordinanza n. 5443/2010 GIP TRIBUNALE di LECCE, del 26/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. In data 26 giugno 2010 il GIP del Tribunale di Lecce convalidava l'arresto in flagranza di reato di ER IR presso la cui abitazione, nel corso di una perquisizione, personale della Polizia di Stato aveva rinvenuto un proiettile cal.
7.65 parabellum, considerato munizionamento per arma da guerra, una pistola modello 85 marca Kilmar cal. 7.65, arma comune da sparo e 40 proiettili di vario calibro non denunciati all'autorità di P.S..
Al ER\ venivano quindi contestati il reato di cui alla L. n.895 del 1967, art. 2 in relazione alla detenzione del proiettile, il reato di cui alla L. n. 897 del 1967, artt. 2 e 7 in relazione alla pistola ed il reato di cui all'art. 697 c.p., in riferimento alla detenzioni dei proiettili non denunciati ed il GIP adito, con la convalida dell'arresto, disponeva a suo carico, in relazione alle prime due condotte, la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Ricorre direttamente per cassazione il ER\ avverso detto ultimo provvedimento, denunciandone l'illegittimità per violazione di legge, anche processuale, e per difetto di motivazione. Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente:
- che il proiettile calibro 7.65 parabellum è stato considerato, immotivatamente ed illegittimamente, arma da guerra, caratteristica questa non posseduta da tale munizione;
- che illegittimamente è stata contestata all'indagato la recidiva ex art. 99 c.p., comma 5, non rientrando alcuno dei reati contestati nell'elenco di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) (che al punto 5 non menziona le munizioni);
- e che questi errori avrebbero avuto incidenza anche sulla valutazione di esistenza delle esigenze cautelari.
3. Il ricorso è fondato nei limiti di cui ora si dirà.
La difesa ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mente dell'art. 311 c.p.p., comma 2, in forza del quale l'imputato ed il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge avverso ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
Le violazioni di legge apprezzabili in base all'atto di impugnazione sono quelle relative alla caratteristica di munizione da guerra del proiettile di cui al capo A) ed alla legittimità della contestazione della recidiva ex art. 99 c.p., comma 5. Ciò posto giova preliminarmente osservare che tali doglianze riguardano esclusivamente la contestazione di reato sub a) e non quella di cui al capo b), della quale il ricorrente non si preoccupa affatto.
A proposito della contestazione di cui al capo a) va rilevato che la caratteristica di munizione da guerra del proiettile cal.
7.65 parabellum, riconosciuta dal giudice territoriale, appare nella fattispecie ritenuta in carenza assoluta di motivazione, la quale si risolve, secondo insegnamento di questo giudice di legittimità, in violazione di legge, come è noto unico vizio ammissibile in costanza di ricorso diretto per cassazione.
Secondo insegnamento di questo giudice di legittimità l'unico criterio valido per stabilire se munizioni, utilizzabili indifferentemente sia per armi da guerra che per armi catalogate armi comuni da sparo possano o meno qualificarsi munizioni da guerra, è quello che fa riferimento, non esistendo alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro (blindatura del proiettile) alle sole armi da guerra, integrandole fra loro, alla definizione che di munizioni da guerra dà L. n. 110 del 1975, art.1, e la disposizione di cui al successivo art. 2, comma 4, per il quale le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti;
se, pertanto, le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico (Cass. pen., 27/05/1988). La contestazione del reato di detenzione di munizione da guerra di cui al capo a) non appare pertanto, allo stato, in alcun modo dimostrata, nessuna spiegazione con riferimento al suddetto criterio essendo stata data in proposito dal GIP, e il vizio coinvolge anche la ritenuta configurabilità in relazione a tale reato della recidiva qualificata di cui all'art. 99 c.p., comma 5. 4. Alla stregua delle esposte argomentazioni - ferma restando la disposta misura cautelare in relazione al reato di detenzione illegale di pistola di cui al capo b), in ordine al quale non è stata avanzata alcuna specifica doglianza ammissibile in questa sede, essendo il provvedimento restrittivo in tale parte sorretto sotto ogni profilo da adeguata motivazione anche con riferimento alla personalità dell'indagato - si impone pertanto una soluzione di parziale annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo esame della richiesta cautelare relativa al capo a). Consegue a questa decisione la scarcerazione, anche se solo formale, dell'indagato in relazione al reato di cui al capo a) e ne va data comunicazione al Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) (detenzione di munizione da guerra) e rinvia per nuovo esame sul punto al GIP del Tribunale di Lecce. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Ordina la formale scarcerazione di ER IR in relazione al reato di cui al capo a) (detenzione di munizione da guerra) e manda alla cancelleria per la comunicazione ai sensi dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2010