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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.136/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 20 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 16.04.2024, e vertente tra
(appellante) contro Parte_1 Controparte_1
(appellata), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°323/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli
Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 20.10.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, Parte_1
che ha respinto il suo ricorso teso alla condanna della al pagamento in suo Controparte_1 favore dell'importo di €.61.063,01 a titolo di compenso per lavoro straordinario, nonché del risarcimento del danno non patrimoniale subìto per effetto del mancato rispetto degli orari contrattuali, correlati al rapporto lavorativo intercorso tra le parti dal 20.07.2015 al 31.12.2000, con mansioni di autista soccorritore ed inquadramento al 3° livello del C.C.N.L. ANPAS.
L'appellante ha censurato la predetta decisione lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per aver negato, sulla base di una errata valutazione del compendio istruttorio, il suo diritto alle somme
1 rivendicate a titolo di compenso per il lavoro straordinario prestato e di risarcimento del danno non patrimoniale, sostenendo di aver provato i fatti costitutivi della domanda attraverso la produzione dei turni di servizio (da raffrontarsi con le buste paga) e mediante una richiesta di prova testimoniale, che il primo giudice ha ingiustamente non ammesso, così violando il suo diritto di difesa. Ha quindi chiesto ammettersi la prova testimoniale ed ha reiterato le conclusioni rassegnate in prime cure, di seguito trascritte: “a) accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, non integralmente retribuito nella misura sopra indicata o diversa misura di giustizia, condannare la […] al pagamento delle relative Parte_2 differenze retributive pari ad € 61.063,01 o diversa somma, maggiore o minore, anche risultante tramite
CTU contabile o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulla somma totale così rivalutata con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
b) accertata e dichiarata la violazione dell'art. 17 D.Lgs. n° 66/'03, degli artt. 26, 26bis, 27 e 28
CCNL ANPAS e dell'art. 2087 c.c. condannare la […] al Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale di tipo morale per un importo pari ad € 15.000,00 o diversa somma, maggiore o minore, anche di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. Ha altresì reiterato l'eccezione di intervenuta conciliazione tra le parti in data 25.11.2016 (con assorbimento del periodo pregresso) e la prescrizione estintiva per il periodo anteriore al 23.11.2016. Ha infine contestato nel quantum gli avversi conteggi.
Con il primo (assorbente) motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza Parte_1
impugnata per aver erroneamente ritenuto non provata la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione in suo favore del compenso per il lavoro straordinario correlato al più esteso orario di lavoro che assume di aver osservato nel corso del rapporto di lavoro, lamentando che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta (in particolare, il prospetto dei turni di lavoro, da raffrontarsi con i prospetti paga), senza neanche ammettere la prova testimoniale richiesta.
Il motivo non è fondato.
In punto di diritto, è noto che, in ordine alla rivendicazione economica a titolo di lavoro straordinario, in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendo farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., stante
2 che quest'ultimo attiene alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa. È del resto consolidato insegnamento della Suprema Corte, quello secondo il quale costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi. Ciò, in particolar modo, in ipotesi di lavoro discontinuo (quale quello, nella specie, di autista di autoambulanza), caratterizzato da frequenti attese non lavorate durante le quali il dipendente non è assoggettato ad alcun obbligo specifico di un facere, in cui non può ritenersi superato l'orario di lavoro normale, con conseguente diritto del dipendente al compenso per lavoro straordinario, considerando unicamente l'ora di inizio dell'attività lavorativa e quella finale di cessazione, dovendo il lavoratore provare le modalità ed i tempi del servizio prestato in quell'arco di tempo, si dà tener conto delle pause di inattività. E' quindi il lavoratore adibito a mansioni discontinue, il quale pretenda il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario, ad essere gravato dall'onere di allegare e provare, in modo specifico e puntuale, la tempistica della propria attività lavorativa (conduzione del mezzo, tempi di pausa, di carico e scarico ecc.), poiché l'effettuazione di lavoro straordinario va rigidamente provata nei suoi presupposti fattuali.
Ciò premesso, alla luce del materiale istruttorio in atti, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze.
Va premesso che l'art.26 del C.C.N.L. Servizi Assistenziali ANPAS vigente ratione temporis
(pacificamente applicabile al rapporto di lavoro de quo) prevede che: “
1. Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore distribuito su 5 o 6 giorni, secondo l'Organizzazione del
Lavoro.
2. In conformità a quanto previsto dall'alt 4, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro settimanale, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media su un periodo di 12 mesi a far data dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto. Ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, nonché il puntuale svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico perseguite dall'Ente, anche a fronte di eventi imprevedibili
(quali malattie, infortuni, maternità, ecc.).
3. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Ente con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri: a tal fine l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana.
4. I calendari di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al comma 1. 5. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto
3 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione”. Ai sensi dell'art.55, poi, “È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 38 ore settimanali, mentre è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 38 ore settimanali”. Risulta evidente che le parti sociali sono addivenute ad una regolamentazione dell'orario di lavoro tesa a contemperare nel miglior modo possibile le esigenze “di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, nonché il puntuale svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico perseguite dall'Ente” con quelle dei lavoratori, proprio al fine del contenimento del lavoro straordinario.
In punto di fatto, il lavoratore – autista di ambulanza della Parte_1 Controparte_1
con inquadramento quale autista soccorritore 3° livello C.C.N.L. -, allega di aver osservato, nei
[...]
suddetti periodi, un orario di lavoro più esteso, atteso che “la media di ore lavorate in straordinario
(diurno, notturno e festivo) dal Sig. per tutta la durata del rapporto di lavoro è stata di circa 97 Parte_1
ore mensili e arrivando praticamente ogni anno a superare le 1000 ore annue e arrivando in un caso
(2019) addirittura ad oltre 1200 ore di lavoro”.
Ciò premesso, deve tenersi conto del fatto che il lavoro straordinario rientra nel novero delle prestazioni che devono essere provate dal lavoratore “ora per ora”, ossia con particolare rigore con riferimento agli orari di inizio e fine della prestazione e alle pause effettuate. Il giudice non può superare la carenza di allegazioni in ordine alla specifica prova delle singole ore di lavoro prestate facendo ricorso alla valutazione equitativa, potendo questa sopperire solo per quantificare un diritto che risulti già sufficientemente provato nell'an.
Nella fattispecie, l'appellante si è limitato a rivendicare genericamente il Parte_1
pagamento del lavoro straordinario omettendo ogni puntuale allegazione ed offerta di prova in ordine alla specifica tempistica lavorativa. In un simile contesto, in linea con quanto statuito dal primo giudice, la domanda avente ad oggetto il lavoro straordinario non può che essere disattesa.
Ciò a maggior ragione ove si osservi che la prova testimoniale richiesta verte su circostanze estremamente generiche, con cui non chiede di dimostrare la tempistica lavorativa osservata, ma solo la misura complessiva delle ore di straordinario che assume di aver prestato. Trattasi quindi di una offerta di prova del tutto neutra rispetto alle statuizioni da prendere.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che l'appellante non ha adeguatamente assolto all'onere di provare quanto allegato in ordine ai profili qualitativo e quantitativo della prestazione eseguita a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario. Al riguardo, è di ostacolo ad un accertamento positivo delle spettanze rivendicate a tale titolo il tenore oltremodo generico dei capitoli di prova testimoniale, avulsi da precisi
4 riferimenti temporali utili ad una puntuale ricostruzione dell'esatta articolazione dell'orario di lavoro osservato in costanza di rapporto.
Infatti, essendo l'appellante adibito a mansioni discontinue, è evidente che il parametro di riferimento non può essere costituito dall'abituale orario giornaliero (o settimanale), dovendosi invece fare riferimento ad una più articolata serie di circostanze aventi ad oggetti i periodi di guida effettiva e i tempi di attesa, funzionalmente necessari per l'esecuzione del servizio.
Tali circostanze, le quali devono essere oggetto di rigorosa allegazione e prova nei loro presupposti fattuali, non appaiono suscettibili di essere idoneamente provate sulla base della documentazione in atti e della richiesta di prova testimoniale, non essendo possibile ricostruire in modo attendibile l'eventuale quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario normale, neanche in misura minimale, tenuto conto, da un lato, della circostanza che per i lavoratori discontinui il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione del datore di lavoro, e, dall'altro, del regime di flessibilità previsto dal C.C.N.L. e delle possibili compensazioni di orario con giornate di minore intensità lavorativa.
Non avendo fornito tranquillante prova dei fatti costitutivi posti a sostegno della domanda, deve quindi ritenersi che la parte appellante non ha assolto al rigoroso onere di allegazione e prova su di lei gravante in materia di lavoro straordinario. In considerazione della inutilizzabilità del criterio equitativo, infatti, gli elementi istruttori raccolti non appaiono idonei a soddisfare il rigoroso onere probatorio previsto in subiecta materia.
Le conclusioni raggiunte comportano, quale logico corollario, il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lesione dell'integrità psico-fisica, dovendosi ritenere che “l'2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Nè la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 c.c.”; “il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della
5 presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c. non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cc in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelalo che derivi casualmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione dell'evento lesivo non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza necessarie ad evitare il carico lavorativo del dipendente, quando non vi sia la prova della eccessività quantitativa o qualitativa delle prestazioni richieste” (Cass. Sez. L., sentenza n. 10361 del
21/10/1997; Si veda anche Cass. n. 1153/2006).
Non avendo fornito tranquillante prova dei fatti costitutivi posti a sostegno della domanda, deve quindi ritenersi che la parte appellante non ha assolto al rigoroso onere di allegazione e prova su di lei gravante in materia di lavoro straordinario. In considerazione della inutilizzabilità del criterio equitativo, infatti, gli elementi istruttori raccolti non appaiono idonei a soddisfare il rigoroso onere probatorio previsto in subiecta materia.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va disatteso e respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto delle oggettive difficoltà di prova del lavoro straordinario nei lavori discontinui e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r. n.115/2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°323/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 20.10.2023, contrariis reiectis, così decide:
6 - rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 20 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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