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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10163/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, in P.zza G. Amendola n. 43, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Marcella Mazziotta, rappresentante e difensore
– ricorrente –
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , non CP_1 C.F._2
rappresentato né difeso;
– resistente contumace–
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTE: come da note scritte depositate il 14/10/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31/7/2023, , premesso di aver contratto Parte_1
1 matrimonio civile con in data 6/10/1998 a Palermo (atto n. 7 – P. I – S. – Vol. CP_1
2172) – unione dalla quale erano nati i figli il 26/5/2000, e , il 4/6/2004 – ha Per_1 Per_2
dedotto che tra i coniugi erano insorte incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, tantoché il resistente, nel mese di marzo 2022, si era allontanato definitivamente dalla casa familiare, lasciando i propri familiari in gravi difficoltà economiche.
Per le superiori ragioni ha pertanto chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito al nonché la previsione di un assegno mensile di € 250,00 ciascuno per il CP_1 mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria relative agli stessi, da versare alla ricorrente. Ha articolato altresì richiesta di onerare il ella restituzione CP_1
in proprio favore della metà dei risparmi di famiglia, pari alla somma di € 26.763,74, dallo stesso interamente trasferiti nel 2018 dal conto cointestato al conto corrente personale n.
7409 aperto presso la banca , e, in subordine, di essere autorizzata, in via cautelare, Pt_2
a procedere al sequestro di tale ultimo conto corrente.
Il resistente, malgrado la regolare notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 17 gennaio 2024, è stata pertanto sentita la sola parte ricorrente e, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. di pari data, constatata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa dell'assenza del resistente e rigettate le richieste istruttorie articolate in ricorso, sono stati emanati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: autorizzazione per i coniugi a vivere separati e obbligo per il di contribuire al CP_1
mantenimento indiretto del figlio , maggiorenne ma non economicamente autonomo, Per_2 tramite versamento di assegno pari a complessivi € 300,00 mensili a favore della , da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, e , secondo il protocollo in uso presso il Tribunale. Per_1 Per_2
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18/12/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
_________________
2. Va preliminarmente dato atto della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti del resistente CP_1
.
[...]
2 Invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di aderire, in materia di notificazione degli atti nelle ipotesi di separazione di fatto dei coniugi e di mantenimento della residenza anagrafica presso la casa coniugale, chi decida di allontanarsi dalla stessa è onerato di dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe circa la nuova dimora o domicilio, al fine di consentire il raggiungimento della sua persona per tutte le comunicazioni con efficacia legale. La mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, Ord.
14/11/2023, n. 31722).
Secondo tale arresto, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c. È ammissibile, pertanto, laddove il destinatario dell'atto abbia contravvenuto all'obbligo di diligente comunicazione sopra menzionato, provvedere alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in presenza dei presupposti di applicazione della norma.
Nel caso in esame, non avendo il resistente in alcun modo reso noto il luogo in cui dimora o comunque ove di fatto risiede, va ritenuta valida e regolare la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dall'odierna ricorrente, dovendo per l'effetto dichiararsi la contumacia del nel presente giudizio. CP_1
3. Tanto premesso, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione personale è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e , considerati i forti Parte_1 CP_1
attriti rappresentati dalla prima e relativi anche alle scelte e alle modalità di conduzione della vita familiare specialmente sotto il profilo patrimoniale nonché l'abbandono da parte del el tetto coniugale, elementi questi che consentono di dedurre il venir meno della CP_1
3 comunione morale e spirituale dei coniugi.
Va dunque senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
4. Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, va evidenziato che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass.
32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta un'accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, ha imputato la responsabilità della fine del matrimonio Parte_1 al coniuge, allegando che lo stesso, in costanza della vita coniugale, si sarebbe mostrato del tutto assente rispetto ai bisogni della moglie e dei figli, sia sotto il profilo emotivo che economico. Tale assenza avrebbe condotto sempre più spesso a liti tra i coniugi, sfociate, alle volte, in comportamenti aggressivi da parte del nei confronti della moglie, CP_1
condotte che avrebbero costretto quest'ultima in diverse occasioni a lasciare temporaneamente la casa coniugale, salvo poi farvi ritorno per far fronte alle esigenze familiari.
La ricorrente ha inoltre rappresentato che, nonostante le possibilità economiche – possibilità comprovate dalla documentazione relativa ai rapporti bancari allegata in atti –,
4 il le impediva di servirsi del denaro accumulato nel conto corrente cointestato e, CP_1
almeno astrattamente, destinato a soddisfare i bisogni primari della famiglia, tanto da costringerla a rivolgersi ai propri genitori per il soddisfacimento dei più elementari bisogni familiari e determinando l'accumulo di debiti verso il condominio, che successivamente la stessa ha interamente e personalmente dovuto estinguere. Pt_1
Risulta, in proposito, documentato che, nell'estate 2018, il all'insaputa della CP_1
moglie, ha provveduto a distrarre, con più operazioni, sul proprio conto corrente personale somme, pari ad € 53.527,49, prelevate dal conto cointestato (e quindi destinate, almeno in via astratta, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia), conto sul quale confluivano anche i corrispettivi percepiti dalla per la propria attività lavorativa (v. all. 11 del Pt_1
ricorso), nonché quelle versate dai nonni ai nipoti, queste ultime poi solo parzialmente restituite.
Detta condotta appare gravemente lesiva degli obblighi di solidarietà familiare prescritti dall'art. 143 c.c.
Tale situazione di forte contrasto tra i coniugi è perdurata fino al marzo del 2022, quando il ha deciso di lasciare il tetto coniugale senza più farvi rientro. CP_1
Anche rispetto ai rapporti con i figli, risulta dimostrato lo scarso coinvolgimento del sia sotto il profilo affettivo che quello economico. CP_1
In base a quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 17 gennaio 2024, lo stesso, dal momento della separazione di fatto intervenuta tra i coniugi, avrebbe incontrato i figli solamente in due occasioni (“in questi due anni ha incontrato i figli solo una volta in estate e una volta solo il giorno della Vigilia di Natale”), non intrattenendo per il resto con costoro alcuna tipologia di rapporto. Sotto il profilo economico, inoltre, il si sarebbe del tutto CP_1
disinteressato dei bisogni dei figli, avendo provveduto a contribuire al relativo mantenimento, per la prima volta, solo nel dicembre 2022 e in seguito alla prospettazione della possibilità di intraprendere azioni giudiziarie nei suoi confronti da parte della moglie.
Ancor più complessa appare, inoltre, la relazione col figlio , affetto da disturbi Per_2 dell'apprendimento (dislessia e discalculia di grado medio: v. relazione clinica, allegato 6 del ricorso): invero, dalla relazione psicologica a firma della Dott.ssa Persona_3
emerge un quadro assai problematico della relazione padre-figlio.
In particolare, si ritiene utile riportare un passaggio della relazione psicologica (allegato
5 7 del ricorso):
Anche tale condotta risulta palesemente in contrasto con i doveri imposti dall'art. 143
c.c.
Alla luce di quanto sopra riportato, all'esito dell'istruttoria documentale e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza, si ritengono congruamente dimostrate le condotte contrarie ai doveri di assistenza materiale e morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, poste in essere dal resistente e tali da costituire la causa della rottura della comunione spirituale e morale tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente.
5. Passando all'esame delle ulteriori domande articolate in ricorso, nessuna statuizione va adottata con riferimento al regime di affidamento dei figli della coppia, e , Per_1 Per_2 in quanto entrambi maggiorenni.
In ordine al mantenimento della prole, invece, va ricordato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei con-fronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di la-voro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessa-rio, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro-porzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4)
6 le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri fi- nanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Deve rammentarsi, inoltre, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Tanto premesso, la ricorrente, in comparsa conclusionale, ha insistito per il riconoscimento in proprio favore di un contributo al mantenimento del solo figlio , Per_2 studente con lei convivente, tenuto conto del fatto che ha raggiunto l'indipendenza Per_1
economica e vive altrove.
Ebbene, in merito alla condizione economica delle parti, in seno Parte_1 all'udienza presidenziale ha esposto di essere titolare di una partita IVA per confezioni di abbigliamento e di guadagnare mensilmente circa € 750/800 netti. A fondamento di quanto esposto ha prodotto le dichiarazioni fiscali relative ai redditi prodotti nel triennio 2019-2021, da cui risultano redditi lordi, rispettivamente, di € 17.751,82, di € 13.254,00 e di € 9.617,00.
La risulta inoltre titolare di quote immobiliari, dalle quali non risulta ricavare Pt_1 alcun reddito.
Quanto al dagli scarni elementi raccolti in giudizio e dalle dichiarazioni rese dalla CP_1
ricorrente in udienza, risulta che lo stesso svolgerebbe l'attività di pesca subacquea e vivrebbe degli introiti provenienti dalla vendita del pescato. Risulta, inoltre,
7 documentalmente provato, come già accennato, l'accredito sul conto corrente intestato al resistente, nell'estate del 2018, della complessiva somma di € 53.527,49, stornata dal conto familiare cointestato.
Orbene, tenuto conto di tali elementi, può senz'altro confermarsi a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere in favore di la somma mensile di € 300,00 a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente, oltre al 50% delle spese extra assegno sostenute nel suo interesse secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
Inoltre, considerato che coabita con la madre nella casa coniugale, deve essere Per_2
disposta l'assegnazione dell'immobile in favore della ricorrente.
6. Quanto, infine, alle domande aventi ad oggetto la restituzione delle somme incamerate dal e il sequestro conservativo del relativo conto corrente, tali domande devono CP_1
essere dichiarate inammissibili.
Trattasi, invero, di domande che “sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per
“causa petendi”, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario” (Cass. n. 18870/2014; Cass. n. 2155/2010; Cass. n. 266/2000).
Deve, quindi, ritenersi esclusa, in ossequio al richiamato consolidato indirizzo della giurisprudenza, la possibilità di un simultaneus processus tra giudizio di separazione
(soggetto al rito speciale) e domanda di restituzione di somme (soggetta al rito ordinario), trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, bensì del tutto autonome e distinte.
Né appare necessario, in proposito, sottoporre la questione al contradditorio della parte ricorrente, unica parte costituita, tenuto conto che la stessa, già con la propria comparsa conclusionale, ha preso posizione sulla questione insistendo sulle predette domande e argomentando che la relativa inammissibilità avrebbe dovuto essere rilevata entro la prima udienza: tesi da respingere in considerazione del fatto che, come già evidenziato, la
8 trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario (causa di separazione e causa ordinaria), ammessa dall'art. 40 terzo comma c.p.c., riguarda solo le ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche le ipotesi – come quella di specie – di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti.
Va di conseguenza dichiarata l'inammissibilità delle domande di restituzione delle somme e di sequestro del conto corrente articolate in ricorso.
Ricorrono, infine, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, della parziale soccombenza di parte ricorrente e della contumacia del resistente, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di , CP_1
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PA) il 13/10/1971, e , nato a [...] il [...], di cui al matrimonio CP_1
civile contratto a Palermo il 6/10/1998, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto
Comune al n. 7 – P. I – S. – Vol. 2172;
b) addebita la separazione dei coniugi a;
CP_1
c) pone l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di , CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento indiretto del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, somme Per_2 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, e di contribuire in misura pari al 50% delle spese straordinarie relative al figlio medesimo, come da Protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
d) assegna la casa familiare a per continuare ad abitarla con il figlio Parte_1
, maggiorenne non indipendente economicamente;
Per_2
e) dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda formulata dalla ricorrente;
f) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
g) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
9 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Marouene Balsano, magistrato ordinario in tirocinio.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10163/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, in P.zza G. Amendola n. 43, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Marcella Mazziotta, rappresentante e difensore
– ricorrente –
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , non CP_1 C.F._2
rappresentato né difeso;
– resistente contumace–
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTE: come da note scritte depositate il 14/10/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31/7/2023, , premesso di aver contratto Parte_1
1 matrimonio civile con in data 6/10/1998 a Palermo (atto n. 7 – P. I – S. – Vol. CP_1
2172) – unione dalla quale erano nati i figli il 26/5/2000, e , il 4/6/2004 – ha Per_1 Per_2
dedotto che tra i coniugi erano insorte incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, tantoché il resistente, nel mese di marzo 2022, si era allontanato definitivamente dalla casa familiare, lasciando i propri familiari in gravi difficoltà economiche.
Per le superiori ragioni ha pertanto chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito al nonché la previsione di un assegno mensile di € 250,00 ciascuno per il CP_1 mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria relative agli stessi, da versare alla ricorrente. Ha articolato altresì richiesta di onerare il ella restituzione CP_1
in proprio favore della metà dei risparmi di famiglia, pari alla somma di € 26.763,74, dallo stesso interamente trasferiti nel 2018 dal conto cointestato al conto corrente personale n.
7409 aperto presso la banca , e, in subordine, di essere autorizzata, in via cautelare, Pt_2
a procedere al sequestro di tale ultimo conto corrente.
Il resistente, malgrado la regolare notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 17 gennaio 2024, è stata pertanto sentita la sola parte ricorrente e, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. di pari data, constatata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa dell'assenza del resistente e rigettate le richieste istruttorie articolate in ricorso, sono stati emanati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: autorizzazione per i coniugi a vivere separati e obbligo per il di contribuire al CP_1
mantenimento indiretto del figlio , maggiorenne ma non economicamente autonomo, Per_2 tramite versamento di assegno pari a complessivi € 300,00 mensili a favore della , da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, e , secondo il protocollo in uso presso il Tribunale. Per_1 Per_2
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18/12/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
_________________
2. Va preliminarmente dato atto della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti del resistente CP_1
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[...]
2 Invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di aderire, in materia di notificazione degli atti nelle ipotesi di separazione di fatto dei coniugi e di mantenimento della residenza anagrafica presso la casa coniugale, chi decida di allontanarsi dalla stessa è onerato di dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe circa la nuova dimora o domicilio, al fine di consentire il raggiungimento della sua persona per tutte le comunicazioni con efficacia legale. La mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, Ord.
14/11/2023, n. 31722).
Secondo tale arresto, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c. È ammissibile, pertanto, laddove il destinatario dell'atto abbia contravvenuto all'obbligo di diligente comunicazione sopra menzionato, provvedere alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in presenza dei presupposti di applicazione della norma.
Nel caso in esame, non avendo il resistente in alcun modo reso noto il luogo in cui dimora o comunque ove di fatto risiede, va ritenuta valida e regolare la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dall'odierna ricorrente, dovendo per l'effetto dichiararsi la contumacia del nel presente giudizio. CP_1
3. Tanto premesso, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione personale è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e , considerati i forti Parte_1 CP_1
attriti rappresentati dalla prima e relativi anche alle scelte e alle modalità di conduzione della vita familiare specialmente sotto il profilo patrimoniale nonché l'abbandono da parte del el tetto coniugale, elementi questi che consentono di dedurre il venir meno della CP_1
3 comunione morale e spirituale dei coniugi.
Va dunque senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
4. Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, va evidenziato che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass.
32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta un'accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, ha imputato la responsabilità della fine del matrimonio Parte_1 al coniuge, allegando che lo stesso, in costanza della vita coniugale, si sarebbe mostrato del tutto assente rispetto ai bisogni della moglie e dei figli, sia sotto il profilo emotivo che economico. Tale assenza avrebbe condotto sempre più spesso a liti tra i coniugi, sfociate, alle volte, in comportamenti aggressivi da parte del nei confronti della moglie, CP_1
condotte che avrebbero costretto quest'ultima in diverse occasioni a lasciare temporaneamente la casa coniugale, salvo poi farvi ritorno per far fronte alle esigenze familiari.
La ricorrente ha inoltre rappresentato che, nonostante le possibilità economiche – possibilità comprovate dalla documentazione relativa ai rapporti bancari allegata in atti –,
4 il le impediva di servirsi del denaro accumulato nel conto corrente cointestato e, CP_1
almeno astrattamente, destinato a soddisfare i bisogni primari della famiglia, tanto da costringerla a rivolgersi ai propri genitori per il soddisfacimento dei più elementari bisogni familiari e determinando l'accumulo di debiti verso il condominio, che successivamente la stessa ha interamente e personalmente dovuto estinguere. Pt_1
Risulta, in proposito, documentato che, nell'estate 2018, il all'insaputa della CP_1
moglie, ha provveduto a distrarre, con più operazioni, sul proprio conto corrente personale somme, pari ad € 53.527,49, prelevate dal conto cointestato (e quindi destinate, almeno in via astratta, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia), conto sul quale confluivano anche i corrispettivi percepiti dalla per la propria attività lavorativa (v. all. 11 del Pt_1
ricorso), nonché quelle versate dai nonni ai nipoti, queste ultime poi solo parzialmente restituite.
Detta condotta appare gravemente lesiva degli obblighi di solidarietà familiare prescritti dall'art. 143 c.c.
Tale situazione di forte contrasto tra i coniugi è perdurata fino al marzo del 2022, quando il ha deciso di lasciare il tetto coniugale senza più farvi rientro. CP_1
Anche rispetto ai rapporti con i figli, risulta dimostrato lo scarso coinvolgimento del sia sotto il profilo affettivo che quello economico. CP_1
In base a quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 17 gennaio 2024, lo stesso, dal momento della separazione di fatto intervenuta tra i coniugi, avrebbe incontrato i figli solamente in due occasioni (“in questi due anni ha incontrato i figli solo una volta in estate e una volta solo il giorno della Vigilia di Natale”), non intrattenendo per il resto con costoro alcuna tipologia di rapporto. Sotto il profilo economico, inoltre, il si sarebbe del tutto CP_1
disinteressato dei bisogni dei figli, avendo provveduto a contribuire al relativo mantenimento, per la prima volta, solo nel dicembre 2022 e in seguito alla prospettazione della possibilità di intraprendere azioni giudiziarie nei suoi confronti da parte della moglie.
Ancor più complessa appare, inoltre, la relazione col figlio , affetto da disturbi Per_2 dell'apprendimento (dislessia e discalculia di grado medio: v. relazione clinica, allegato 6 del ricorso): invero, dalla relazione psicologica a firma della Dott.ssa Persona_3
emerge un quadro assai problematico della relazione padre-figlio.
In particolare, si ritiene utile riportare un passaggio della relazione psicologica (allegato
5 7 del ricorso):
Anche tale condotta risulta palesemente in contrasto con i doveri imposti dall'art. 143
c.c.
Alla luce di quanto sopra riportato, all'esito dell'istruttoria documentale e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza, si ritengono congruamente dimostrate le condotte contrarie ai doveri di assistenza materiale e morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, poste in essere dal resistente e tali da costituire la causa della rottura della comunione spirituale e morale tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente.
5. Passando all'esame delle ulteriori domande articolate in ricorso, nessuna statuizione va adottata con riferimento al regime di affidamento dei figli della coppia, e , Per_1 Per_2 in quanto entrambi maggiorenni.
In ordine al mantenimento della prole, invece, va ricordato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei con-fronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di la-voro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessa-rio, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro-porzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4)
6 le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri fi- nanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Deve rammentarsi, inoltre, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Tanto premesso, la ricorrente, in comparsa conclusionale, ha insistito per il riconoscimento in proprio favore di un contributo al mantenimento del solo figlio , Per_2 studente con lei convivente, tenuto conto del fatto che ha raggiunto l'indipendenza Per_1
economica e vive altrove.
Ebbene, in merito alla condizione economica delle parti, in seno Parte_1 all'udienza presidenziale ha esposto di essere titolare di una partita IVA per confezioni di abbigliamento e di guadagnare mensilmente circa € 750/800 netti. A fondamento di quanto esposto ha prodotto le dichiarazioni fiscali relative ai redditi prodotti nel triennio 2019-2021, da cui risultano redditi lordi, rispettivamente, di € 17.751,82, di € 13.254,00 e di € 9.617,00.
La risulta inoltre titolare di quote immobiliari, dalle quali non risulta ricavare Pt_1 alcun reddito.
Quanto al dagli scarni elementi raccolti in giudizio e dalle dichiarazioni rese dalla CP_1
ricorrente in udienza, risulta che lo stesso svolgerebbe l'attività di pesca subacquea e vivrebbe degli introiti provenienti dalla vendita del pescato. Risulta, inoltre,
7 documentalmente provato, come già accennato, l'accredito sul conto corrente intestato al resistente, nell'estate del 2018, della complessiva somma di € 53.527,49, stornata dal conto familiare cointestato.
Orbene, tenuto conto di tali elementi, può senz'altro confermarsi a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere in favore di la somma mensile di € 300,00 a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente, oltre al 50% delle spese extra assegno sostenute nel suo interesse secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
Inoltre, considerato che coabita con la madre nella casa coniugale, deve essere Per_2
disposta l'assegnazione dell'immobile in favore della ricorrente.
6. Quanto, infine, alle domande aventi ad oggetto la restituzione delle somme incamerate dal e il sequestro conservativo del relativo conto corrente, tali domande devono CP_1
essere dichiarate inammissibili.
Trattasi, invero, di domande che “sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per
“causa petendi”, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario” (Cass. n. 18870/2014; Cass. n. 2155/2010; Cass. n. 266/2000).
Deve, quindi, ritenersi esclusa, in ossequio al richiamato consolidato indirizzo della giurisprudenza, la possibilità di un simultaneus processus tra giudizio di separazione
(soggetto al rito speciale) e domanda di restituzione di somme (soggetta al rito ordinario), trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, bensì del tutto autonome e distinte.
Né appare necessario, in proposito, sottoporre la questione al contradditorio della parte ricorrente, unica parte costituita, tenuto conto che la stessa, già con la propria comparsa conclusionale, ha preso posizione sulla questione insistendo sulle predette domande e argomentando che la relativa inammissibilità avrebbe dovuto essere rilevata entro la prima udienza: tesi da respingere in considerazione del fatto che, come già evidenziato, la
8 trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario (causa di separazione e causa ordinaria), ammessa dall'art. 40 terzo comma c.p.c., riguarda solo le ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche le ipotesi – come quella di specie – di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti.
Va di conseguenza dichiarata l'inammissibilità delle domande di restituzione delle somme e di sequestro del conto corrente articolate in ricorso.
Ricorrono, infine, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, della parziale soccombenza di parte ricorrente e della contumacia del resistente, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di , CP_1
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PA) il 13/10/1971, e , nato a [...] il [...], di cui al matrimonio CP_1
civile contratto a Palermo il 6/10/1998, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto
Comune al n. 7 – P. I – S. – Vol. 2172;
b) addebita la separazione dei coniugi a;
CP_1
c) pone l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di , CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento indiretto del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, somme Per_2 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, e di contribuire in misura pari al 50% delle spese straordinarie relative al figlio medesimo, come da Protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
d) assegna la casa familiare a per continuare ad abitarla con il figlio Parte_1
, maggiorenne non indipendente economicamente;
Per_2
e) dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda formulata dalla ricorrente;
f) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
g) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
9 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Marouene Balsano, magistrato ordinario in tirocinio.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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