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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2996/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9554/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di OL - Piazza Municipio 80133 OL NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
IP Spa - 01973900838
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357-1443 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357-1443 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357-1443 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357-1443 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357-1443 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357-1443 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357-1443 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 364/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 28.6.2025 ha impugnato l'avviso di accertamento n.
175357/1443 del 6.12.2024, notificato il 20.2.2025, emesso da IP SP quale concessionario del comune di OL, in relazione al mancato pagamento della Tari relativa agli anni 2018, 2019,
Indirizzo_12020, 2021, 2022; imposta dovuta per l'immobile sito in .
Il ricorrente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo mai posseduto né detenuto alcun immobile sito nel comune di OL;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto del 30.10.2025 si è costituito il comune di OL, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituito per Municipa SP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La ricorrente ha prodotto certificato di residenza storica da cui risulta che ella non ha mai posseduto, né occupato, alcun immobile sito nel comune di OL.
Né il comune di OL (regolarmente costituito), né la IP SP (non costituita) hanno chiarito su cosa si fonda la pretesa di pagamento della Tari.
Ne consegue che il ricorso va accolto, con conseguente annullamento l'avviso di accertamento n.
175357/1443 del 6.12.2024. Deve seguire la condanna di IP SP al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento n. 175357/1443. Condanna IP SP al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u.,
Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistario.
Così deciso in OL in data 15 gennaio 2026
Il G.M.
AN AF
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9554/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di OL - Piazza Municipio 80133 OL NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
IP Spa - 01973900838
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357-1443 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357-1443 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357-1443 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357-1443 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357-1443 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357-1443 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357-1443 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 364/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 28.6.2025 ha impugnato l'avviso di accertamento n.
175357/1443 del 6.12.2024, notificato il 20.2.2025, emesso da IP SP quale concessionario del comune di OL, in relazione al mancato pagamento della Tari relativa agli anni 2018, 2019,
Indirizzo_12020, 2021, 2022; imposta dovuta per l'immobile sito in .
Il ricorrente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo mai posseduto né detenuto alcun immobile sito nel comune di OL;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto del 30.10.2025 si è costituito il comune di OL, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituito per Municipa SP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La ricorrente ha prodotto certificato di residenza storica da cui risulta che ella non ha mai posseduto, né occupato, alcun immobile sito nel comune di OL.
Né il comune di OL (regolarmente costituito), né la IP SP (non costituita) hanno chiarito su cosa si fonda la pretesa di pagamento della Tari.
Ne consegue che il ricorso va accolto, con conseguente annullamento l'avviso di accertamento n.
175357/1443 del 6.12.2024. Deve seguire la condanna di IP SP al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento n. 175357/1443. Condanna IP SP al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u.,
Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistario.
Così deciso in OL in data 15 gennaio 2026
Il G.M.
AN AF