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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01681/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 03/12/2025
N. 02665 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01681/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Rizzo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto, formatosi sull'istanza di accesso agli atti depositata il 13.07.2025 presso il Comune di Mazara del Vallo, avente ad oggetto “le copie di tutte le notifiche effettuate, relative al sollecito di pagamento portante il numero -OMISSIS- del
15.04.2025, ricevuto dall'odierna ricorrente, nonché ogni altro atto utile ad N. 01681/2025 REG.RIC.
interrompere il decorso della prescrizione della pretesa pecuniaria indicata nel predetto sollecito (IMU 2018)”;
…e la condanna dell'amministrazione all'ostensione degli atti richiesti, al fine di verificare la debenza del credito IMU e difendersi in seno alla procedura esecutiva in corso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Pierluigi
NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda: i) l'annullamento del silenzio- rigetto, formatosi sull'istanza di accesso agli atti depositata il 13.07.2025 presso il
Comune di Mazara del Vallo, avente ad oggetto “le copie di tutte le notifiche effettuate, relative al sollecito di pagamento portante il numero -OMISSIS-.2025, ricevuto dall'odierna ricorrente, nonché ogni altro atto utile ad interrompere il decorso della prescrizione della pretesa pecuniaria indicata nel predetto sollecito
(IMU 2018)”; ii) la condanna dell'amministrazione all'ostensione degli atti richiesti, al fine di verificare la debenza del credito IMU e difendersi in seno alla procedura esecutiva in corso.
Parte ricorrente, pur non articolando il ricorso in motivi di diritto, espone di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso alla documentazione anelata - ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo - e allega giurisprudenza a sostegno della domanda.
2.- Il Comune di Mazara del Vallo non si costituiva in giudizio.
3.- All'udienza camerale del 2.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione. N. 01681/2025 REG.RIC.
4.- Il ricorso è fondato.
4.1- Osserva il Collegio che:
- l'istanza di accesso agli atti è collegata ad una situazione giuridica soggettiva per la quale residuano i mezzi di tutela prospettati dalla ricorrente (attivazione di un contenzioso al fine di accertare l'effettiva debenza del credito IMU 2018; esercizio del diritto di difesa nell'ambito di una procedura esecutiva in corso);
- sussiste, dunque, un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere gli atti richiesti al fine di poter compiutamente esercitare il diritto di difesa, tutelato, tra gli altri, dall'art. 24 della Costituzione;
- sull'istanza di accesso si è formato l'(illegittimo) silenzio-rigetto dell'amministrazione, essendo trascorsi invano i 30 gg. dalla presentazione dell'istanza (depositata il 13.07.2025).
4.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente obbligo dell'amministrazione di fornire gli atti richiesti dalla ricorrente nel termine di 30 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero dalla sua notifica se anteriore.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- condanna il Comune di Mazara del Vallo al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Comune di Mazara del Vallo non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01681/2025 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EZ, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi NO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi NO RE EZ
IL SEGRETARIO N. 01681/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 03/12/2025
N. 02665 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01681/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Rizzo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto, formatosi sull'istanza di accesso agli atti depositata il 13.07.2025 presso il Comune di Mazara del Vallo, avente ad oggetto “le copie di tutte le notifiche effettuate, relative al sollecito di pagamento portante il numero -OMISSIS- del
15.04.2025, ricevuto dall'odierna ricorrente, nonché ogni altro atto utile ad N. 01681/2025 REG.RIC.
interrompere il decorso della prescrizione della pretesa pecuniaria indicata nel predetto sollecito (IMU 2018)”;
…e la condanna dell'amministrazione all'ostensione degli atti richiesti, al fine di verificare la debenza del credito IMU e difendersi in seno alla procedura esecutiva in corso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Pierluigi
NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda: i) l'annullamento del silenzio- rigetto, formatosi sull'istanza di accesso agli atti depositata il 13.07.2025 presso il
Comune di Mazara del Vallo, avente ad oggetto “le copie di tutte le notifiche effettuate, relative al sollecito di pagamento portante il numero -OMISSIS-.2025, ricevuto dall'odierna ricorrente, nonché ogni altro atto utile ad interrompere il decorso della prescrizione della pretesa pecuniaria indicata nel predetto sollecito
(IMU 2018)”; ii) la condanna dell'amministrazione all'ostensione degli atti richiesti, al fine di verificare la debenza del credito IMU e difendersi in seno alla procedura esecutiva in corso.
Parte ricorrente, pur non articolando il ricorso in motivi di diritto, espone di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso alla documentazione anelata - ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo - e allega giurisprudenza a sostegno della domanda.
2.- Il Comune di Mazara del Vallo non si costituiva in giudizio.
3.- All'udienza camerale del 2.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione. N. 01681/2025 REG.RIC.
4.- Il ricorso è fondato.
4.1- Osserva il Collegio che:
- l'istanza di accesso agli atti è collegata ad una situazione giuridica soggettiva per la quale residuano i mezzi di tutela prospettati dalla ricorrente (attivazione di un contenzioso al fine di accertare l'effettiva debenza del credito IMU 2018; esercizio del diritto di difesa nell'ambito di una procedura esecutiva in corso);
- sussiste, dunque, un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere gli atti richiesti al fine di poter compiutamente esercitare il diritto di difesa, tutelato, tra gli altri, dall'art. 24 della Costituzione;
- sull'istanza di accesso si è formato l'(illegittimo) silenzio-rigetto dell'amministrazione, essendo trascorsi invano i 30 gg. dalla presentazione dell'istanza (depositata il 13.07.2025).
4.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente obbligo dell'amministrazione di fornire gli atti richiesti dalla ricorrente nel termine di 30 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero dalla sua notifica se anteriore.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- condanna il Comune di Mazara del Vallo al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Comune di Mazara del Vallo non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01681/2025 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EZ, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi NO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi NO RE EZ
IL SEGRETARIO N. 01681/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.