Sentenza 19 settembre 2007
Massime • 1
La sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 13, comma terzo quater, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per il caso di avvenuta espulsione dello straniero, ai sensi dei precedenti commi terzo, terzo bis e terzo ter dello stesso articolo, può essere pronunciata, sulla base di un'interpretazione estensiva della norma che risponda alla sostanziale finalità perseguita dal legislatore, anche quando non vi sia stato esercizio dell'azione penale in alcuna delle forme previste dall'art. 405 cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2007, n. 35843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35843 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 19/09/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 2930
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 028544/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di PORDENONE;
nei confronti di:
1) RI ZEKIR N. IL 25/06/1976;
avverso ORDINANZA del 05/05/2006 GIP TRIBUNALE di PORDENONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, trasmettendo gli atti al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso. OSSERVA
1. Con ordinanza del 5 maggio 2006, il gip del tribunale di Pordenone - su richiesta del PM di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti di RI Zekir, indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, ai sensi dell'art. 13, comma 3 quater, stesso D.lgs. - discostandosi dichiaratamente dall'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero, rilevando che non fosse possibile emettere sentenza nel corso delle indagini preliminari, dal momento che essa presuppone l'esercizio dell'azione penale in una delle varie forme previste dal codice di rito (art. 405 c.p.p., comma 1). Secondo il gip del tribunale di Pordenone, la tesi della Cassazione che in casi identici aveva annullato due ordinanze del gip del tribunale di Padova (Cass., Sez. 1^, 4 maggio 2004, n. 2104, Pm c. Hoxha TA ed altri;
Id., Sez. 2^, 9 novembre 2004, n. 1547), sul rilievo che la norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater aveva introdotto delle modifiche al sistema processuale consentendo al PM di chiedere una sentenza di non luogo a procedere anche prima della richiesta di rinvio a giudizio di altra forma di esercizio dell'azione penale, non era condivisibile per una serie di motivi, che potevano così riassumersi: l'art. 13, comma 3 quater prevede una causa di improcedibilità dell'azione penale, che è quella che giustifica l'archiviazione del procedimento e non la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere;
non esistono casi di emissione di sentenza senza previo esercizio delazione penale, come dimostra la vicenda dell'art. 649 c.p.p. (ed divieto di bis in idem); la richiesta del PM vincolerebbe il giudice, che non potrebbe in alcun modo valutare - eventuali altri profili più favorevoli per il reo. Il gip concludeva che la vicenda doveva essere definita con la procedura tipica della fase delle indagini preliminari, e cioè con una richiesta di archiviazione e il conseguente decreto di archiviazione dal parte del gip, ove ne sussistessero i presupposti. Ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, il quale, richiamandosi alle due pronunce dianzi citate del giudice di legittimità, deduce, con un unico motivo, la violazione da parte del gip dello stesso tribunale della norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater, a norma del quale il giudice pronuncia sentenza di non luogo a provvedere qualora sia acquisita la prova dell'avvenuta espulsione dello straniero e non sia stato ancora emesso il decreto che dispone il giudizio.
Il PM ricorrente fa osservare che il legislatore, usando l'espressione "se non è stato ancora emesso il decreto che dispone il giudizio" ha inteso far riferimento non soltanto al caso in cui non sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai reati per i .quali è prevista l'udienza preliminare, ma anche al caso in cui non sia stato ancora emesso il decreto di citazione a giudizio per i restanti reati, con conseguente possibilità di pronuncia di sentenza di non luogo a provvedere anche se non vi è stato esercizio dell'azione penale.
Lo stesso PM ricorrente fa inoltre rilevare che, se la norma fosse interpretata in senso diverso da quello appena indicato, sarebbe consentita la pronuncia immediata di sentenza di non luogo a procedere per i reati più gravi - cioè quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare - e non per gli altri, con conseguente disparità di trattamento;
per questi ultimi reati, inoltre, dovrebbe essere esercitata, l'azione penale al solo scopo di rendere possibile la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere con inutile aggravio di attività, anche in relazione alla necessità di avviso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.. Da ultimo, il PM ricorrente rileva che runica interpretazione possibile della norma richiamata implica un ricorso al criterio dell'intenzione del legislatore, il quale ha inteso introdurre nell'ordinamento un'ipotesi di rinuncia all'azione penale nei confronti di soggetti stranieri espulsi dallo Stato prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, con remissione di una sentenza di non luogo a procedere fuori dai casi previsti dal sistema processuale penale. E ciò in considerazione della finalità dell'espulsione, che tende a risolvere, almeno in parte, il problema del sovrappopolamento delle carceri e ad allontanare dal territorio nazionale stranieri sottoposti a procedimento penale.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater prevede che nei confronti dello straniero di cui sia stata disposta l'espulsione e che sia sottoposto a procedimento penale, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, "se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere".
Come questa Corte ha avuto occasione di affermare nelle due sentenze dianzi richiamate, il significato letterale della norma, correlato con gli istituti disciplinati dal codice di procedura penale, sembra limitare la possibilità di espulsione al solo caso in cui la prova dell'avvenuta espulsione avvenga prima del decreto che dispone il giudizio, che viene emesso dal gip all'esito all'udienza preliminare, ma necessariamente dopo l'esercizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, che costituisce il presupposto per lo svolgimento dell'udienza preliminare.
Interpretata in base al suo mero significato letterale, la norma comporterebbe l'irragionevole conseguenza che a beneficiare dell'espulsione e a sottrarsi cosi alla custodia cautelare, al processo e all'eventuale condanna sarebbero soltanto gli stranieri imputati dei reati più gravi, per i quali è prevista l'udienza preliminare, e non anche quelli indagati per i reati più lievi, per i quali il pubblico ministero procede alla citazione diretta in giudizio. Peraltro, il pubblico ministero che non ha ancora esercitato l'azione penale ih una delle forme indicate nell'art. 405 c.p.p., comma 1, non potrebbe neppure procedere alla richiesta di archiviazione, a fronte di un reato obiettivamente esistente, attribuibile all'indagato e per il quale non sarebbe applicabile la causa di improcedibilità prevista dall'art. 13, comma 3 quater, cioè a fronte di un'ipotesi non rientrante tra quelle previste dagli artt. 408, 411 e 415 c.p.p.. Il pubblico ministero, in conclusione, non avrebbe altra possibilità che esercitare l'azione penale, con la conseguenza che se l'esercita con citazione diretta in giudizio l'imputato perderebbe la possibilità di usufruire dell'espulsione e se l'esercita con richiesta di rinvio a giudizio si perderebbero inutilmente tempo ed energie per addivenire a una sentenza di non luogo a procedere, anche a prescindere dalla contraddizione intrinseca nel costringere il pubblico ministero a chiedere il rinvio a giudizio sapendo che si dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
Tutte queste considerazioni inducono ragionevolmente a ritenere che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater debba essere interpretato estensivamente, come consentito dal ricorso al criterio interpretativo della intenzione del legislatore, cioè al criterio logico previsto insieme a quello letterale dall'art. 12 disp. gen., di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 262. In base alla ratio legis - da intendersi come lo spirito, la ragion d'essere della norma, la finalità sociale a cui essa è diretta - deve concludersi affermando che il legislatore minus dixit quam voluit.
Ed invero, la finalità dell'espulsione - in tutte le sue forme - è quella, già autorevolmente riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 62 del 10-24 febbraio 1994, "giustificata essenzialmente dall'interesse pubblico di ridurre l'enorme affollamento carcerario ... e di allontanare dal territorio dello Stato stranieri sottoposti a procedimento penale.
Se questa è la finalità che ha spinto il legislatore a rinunciare all'esercizio dell'azione penale quando - l'espulsione sia avvenuta e provata prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, deve ritenersi che il citato art. 13, comma 3 quater sia applicabile estensivamente, o almeno analogicamente, anche a tutti i casi in cui - l'espulsione sia avvenuta e provata prima che si pervenga al giudizio.
L'obiezione del gip che in base a tale interpretazione si finisce per legittimare remissione di una sentenza di non luogo a procedere anche senza il preventivo esercizio dell'azione penale, in contrasto col sistema processuale penale delineato dal legislatore del 1988 appare agevolmente superabile. Nulla vieta al legislatore di introdurre delle modifiche al sistema e quindi consentire la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere anche durante le indagini preliminari, a seguito di una richiesta del PM diversa da quella di rinvio a giudizio o da altra forma di promovimento dell'azione penale prevista dall'art. 405 c.p.p., comma 1. Peraltro, il nostro sistema processuale già conosce un caso analogo, essendo possibile - ai sensi dell'art. 1 del regolamento relativo all'applicazione dell'art. 7 della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo status delle loro Forze Armate - la pronuncia, nella fase delle indagini preliminari e prima dell'esercizio dell'azione penale, di una sentenza dichiarativa di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione.
Tutto ciò premesso, il provvedimento impugnato deve essere ritenuto - illegittimo perché contrario alla legge, interpretata nel senso dianzi precisato, e quindi censurabile in questa sede di legittimità, atteso che produrrebbe una stasi del procedimento. Contrariamente a quanto affermato dal gip, il pubblico ministero non potrebbe chiedere l'archiviazione, non ricorrendone le ipotesi, ne' potrebbe contraddittoriamente promuovere - l'azione penale al solo fine di far emettere una sentenza di non luogo a procedere. L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al gip del tribunale di Pordenone perché provveda sulla richiesta del PM di emissione della sentenza di non doversi procedere, uniformandosi al principio di diritto indicato da questa Corte.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 620 c.p.p. annulla senza rinvio l'ordinanza Impugnata e dispone trasmettersi gli atti al gip del tribunale di Pordenone per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2007