Sentenza 3 dicembre 2019
Massime • 1
Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d'ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di "abolitio criminis". (Fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36).
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- 1. Riforma Cartabia. Principali questioni sul tappeto relative alla modifica del regime di procedibilitàGiuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Nel presente contributo si esaminerà il contenuto della recente novella normativa di cui al d.lgs. 150/22, c.d. “Riforma Cartabia”, con peculiare riferimento alle modifiche apportate al regime della procedibilità a querela di cui agli artt. 1, 2, 3 e 85 del decreto ed alle principali questioni interpretative e di diritto intertemporale conseguenti. Sommario: 1. Premessa. - 2. Modifiche normative. - 3. Natura giuridica della condizione di procedibilità e profili di diritto intertemporale. Preclusione del giudicato. - 4. Conseguenze in tema di procedimenti pendenti e misure cautelari e precautelari. - 5. Conclusioni. 1. Premessa Il 17 ottobre è stato pubblicato sulla …
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di Giuseppe Amara Nel presente contributo si esaminerà il contenuto della recente novella normativa di cui al d.lgs. 150/22, c.d. “Riforma Cartabia”, con peculiare riferimento alle modifiche apportate al regime della procedibilità a querela di cui agli artt. 1, 2, 3 e 85 del decreto ed alle principali questioni interpretative e di diritto intertemporale conseguenti. Sommario: 1. Premessa. - 2. Modifiche normative. - 3. Natura giuridica della condizione di procedibilità e profili di diritto intertemporale. Preclusione del giudicato. - 4. Conseguenze in tema di procedimenti pendenti e misure cautelari e precautelari. - 5. Conclusioni. 1. Premessa Il 17 ottobre è stato pubblicato sulla …
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Sommario: 1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela 1.1 Catalogo dei reati procedibili a querela 1.2 Correlato regime transitorio 1.3 Disposizioni transitorie in materia di misure cautelari relative a reati divenuti procedibili a querela 2.Remissione della querela 3.Informazioni al querelante 4. Domicilio del querelante e notificazioni al querelante 1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela. In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla riforma, il legislatore della delega ha disposto, agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, l'ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nei Libro II e III del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2019, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2019 |
Testo completo
01628-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3750/2019 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente - CC -03/12/2019 VINCENZO SIANI R.G.N. 28028/2019 MONICA BONI -· Relatore FRANCESCO ALIFFI CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/centile le conclusioni del PG M. Soute Sjunaci che ha chists it rigetto del 1616 's Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 24 aprile 2019 la Corte di appello di Milano, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da IO LA, volta ad ottenere la revoca della sentenza, emessa nei suoi confronti dalla medesima Corte di appello in data 7/07/2006, irrevocabile il 27/09/2007. A fondamento della decisione la Corte di appello affermava l'irrilevanza dell'intervenuta modifica del regime di procedibilità dell'azione penale in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod. pen. ad opera del D.Lgs. n. 36/2018 dopo la formazione del giudicato di condanna, sia perché, trattandosi di norma processuale, efe Non la stessa incide sui giudicati di condanna già formatisi, sia in quanto nel caso specifico la querela da parte della persona offesa era stata presentata.
2. Ricorre per cassazione il LA per il tramite del suo difensore, il quale deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello non ha considerato che, secondo la più recente giurisprudenza (Cass. sez. 2, n. 225 dell'08/11/2018), la querela ha natura "ibrida", sia processuale, che sostanziale, condizionando tanto la procedibilità dell'azione penale, quanto la punibilità della condotta. La natura prevalentemente sostanziale della querela può essere desunta dalla disciplina codicistica in ordine alla legittimazione, all'esercizio, all'estensione, al termine ed all'estinzione del diritto di querela (artt. 120 -127 cod. pen.). E, sebbene la querela non costituisca elemento essenziale del reato, vi si debbono riferire gli stessi principi di riserva di legge, tassatività e di irretroattività, discendenti da quello di legalità, valevoli per la prescrizione, compresa la collocazione nell'ambito del diritto penale sostanziale. Pertanto, deve trovare applicazione anche al caso la disposizione dell'art. 2, comma 2, cod. pen. con le conseguenti esclusione della fattispecie di reato e revoca della sentenza di condanna. Erroneamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che fosse stata presentata querela nei confronti del ricorrente, nonostante fosse stata sporta soltanto una denuncia relativa a fatti privi di fondamento, ossia alla illegittima sostituzione della denunciante vedova AB ad opera della deliberazione assembleare del 30/11/1995, adottata a seguito di votazione nulla ai sensi dell'art.2359-bis cod.civ., senza fosse stata rappresentata nessuna azione di appropriazione indebita di denaro societario, condotta che piuttosto era stata compiuta dalla stessa denunciante nell'ambito dell'attività gestoria dalla stessa svolta, come riconosciuto anche nella sentenza emessa nel giudizio di rinvio dalla Corte di appello di Milano. Lo stesso giudice nell'ordinanza del 24/04/2019 ha poi osservato che l'abrogazione del 3° comma dell'art. 646 cod.pen. ad opera dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2018 abbia riguardato la procedibilità del reato con effetti soltanto ex nunc in virtù del principio "tempus regit actum", negato fosse intervenuta una esplicita abrogazione 1 intervenuta una esplicita abrogazione di una norma incriminatrice. Infatti, il nuovo articolo 649-bis cod. pen., introdotto dal D.Lgs. n. 36/2018, ha mantenuto la procedibilità d'ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen., ma subordina l'incriminazione al ricorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, prevedendo una fattispecie penale del tutto diversa da quella abrogata e che non è individuabile nel caso in esame per l'insussistenza di siffatte circostanze. Quanto alla condotta di falso in bilancio, la chiesta revoca della sentenza di condanna è stata prospettata quale diretta conseguenza della revoca della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Ed infatti nell'istanza rigettata il ricorrente aveva assunto che "l'auspicata revoca della sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita, che dei bilanci di società appartenenti a RL AB avrebbe rappresentato ( se redatti) la finalità illecita conseguentemente decretando (se falsi) la loro rilevanza penale, avrebbe caratterizzato quei documenti come affetti da falsità fine a se stessa, dunque penalmente irrilevanti: di possibili altre finalità non si è, infatti, mai parlato " 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e perché basato su questioni non deducibili.
1.Giova premettere in punto di fatto che il ricorrente, con sentenza della Corte di appello di Milano, emessa in data 7/07/2006, irrevocabile il 27/09/2007, ha riportato condanna alla pena di mesi undici di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in quanto ritenuto responsabile dei delitti di appropriazione indebita e di false comunicazioni sociali, contestati in riferimento alla società del gruppo facente capo al defunto RL AB. Rispetto ad entrambi i reati così accertati ha proposto incidente di esecuzione per ottenere la revoca della pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. sul presupposto della sopravvenuta modifica del regime di procedibilità dell'azione penale a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 36 del 2018, assunto che il giudice dell'esecuzione ha respinto in base ad una duplice "ratio decidendi". Ha, infatti, stimato ininfluente la modificazione del regime di procedibilità dell'azione penale in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod. pen., ora prevista come condizionata alla proposizione di querela, perché successiva al giudicato che vi resta insensibile e ha riscontrato l'avvenuta proposizione di querela, secondo quanto riscontrato anche nel giudizio di cognizione. Entrambe le 2 argomentazioni vanno condivise e non vengono confutate con obiezioni meritevoli di accoglimento.
2. Il D.Lgs. n. 36 del 2018 ha effettivamente modificato il testo dell'art. 646 cod. pen.: all'art. 10 ha espressamente disposto che: "All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma é abrogato". La disposizione abrogata stabiliva delle deroghe al regime generale di procedibilità a querela, previsto dal primo comma, sia nei casi di cui al secondo comma dello stesso articolo 646 cod. pen. in riferimento alle cose possedute in deposito, sia quando fosse contestata e ritenuta la circostanza aggravante dell'art. 61 n. 11 cod. pen. in relazione al fatto commesso con abuso di autorità, relazioni di ufficio o di prestazione di opera;
ne consegue che, a seguito dell'intervento legislativo in esame, il delitto di appropriazione indebita è divenuto sempre procedibile a querela della persona offesa, tranne che non ricorrano le ipotesi previste dal successivo articolo 11, per le quali è stato mantenuto il regime di procedibilità di ufficio in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale.
2.1. Il ricorrente assume che siffatta modifica normativa avrebbe effetti anche sulle sentenze passate in giudicato prima della sua entrata in vigore, in quanto la previsione della querela, per la sua natura mista, processuale e sostanziale, di condizione di procedibilità e di punibilità, comporterebbe la necessità di applicare, a fronte di un fenomeno di successione nel tempo di leggi diverse, la disciplina più favorevole al reo secondo la regola dettata dall'art. 2 cod. pen.. 2.2. Il Collegio non ignora e non pone in discussione le posizioni assunte dalla giurisprudenza di questa Corte in merito all'applicabilità dell'art. 2 cod. pen. in riferimento alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 36/2018 al testo dell'art. 646 cod. pen. ed all'interpretazione della querela quale istituto di natura sia sostanziale, che processuale, tale da concorrere a determinare i presupposti per l'attuazione del precetto penale nel caso concreto e da consentire l'applicazione retroattiva delle disposizioni favorevoli all'imputato anche in tema di sostituzione del regime di procedibilità di ufficio con quello di procedibilità a querela (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, rv. 273552; sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, rv. 276651; sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, rv. 276540; sez. 2, n. 225 dell'8/11/2018, Razzaq, rv. 274734). Osserva però che l'orientamento in esame è stato espresso in riferimento a rapporti processuali pendenti in sede di cognizione per reati commessi in data antecedente e non è validamente riferibile alla fase di esecuzione.
2.3 L'assunto difensivo non ha pregio e non considera che la stessa norma generale invocata, ossia l'art. 2 cod. pen., per il quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo", al suo quarto comma reca anche una clausola di 3 esclusione della sua applicabilità alle situazioni in cui sia già intervenuta sentenza irrevocabile. In termini conformi si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza Salatino, laddove hanno affermato "E' invece da escludere che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna, rilevando la mancata integrazione dei presupposti di procedibilità". E ciò per la dirimente considerazione che il sopravvenuto regime di procedibilità a querela, non integrando un elemento costitutivo della fattispecie penale, da cui dipenda la sua accertabile esistenza, non è idoneo ad operare l'abolitio criminis, capace di prevalere per la sua funzione abrogatrice sul giudicato e da determinare la revoca della sentenza di condanna in sede esecutiva ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen... Per tale ragione il ricorso, che non si confronta con i principi enunciati dalla pur richiamata giurisprudenza di legittimità, è privo di fondamento;
sebbene debba essere corretta in punto di diritto la motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove ha escluso di poter accogliere l'istanza a ragione della natura esclusivamente processuale della querela e della sua sottoposizione al principio tempus regit actum. Tale assunto è effettivamente erroneo e smentito dalla pacifica considerazione dell'atto querelatorio come produttivo di effetti sia sostanziali, che processuali, tali però, come già detto, da non integrare, in caso di sopravvenienza di un diverso regime di procedibilità, l'abrogazione della norma penale incriminatrice e quindi da giustificare l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 673 cod. proc. pen.. 3. L'impugnazione va disattesa anche per altra concorrente e non meno rilevante ragione. La Corte di cassazione, sezione prima penale, con la sentenza n. 37823 del 27/9/2007, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del LA avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio dalla Corte di appello di Milano, disattendendo uno dei motivi di impugnazione proposti dalla sua difesa, aveva espressamente stabilito: "Infondato è poi il motivo relativo alla insussistenza delle condizioni di procedibilità, in quanto il giudice di rinvio ha verificato la regolarità delle querele sia con riferimento alla loro presentazione sia con riferimento alla tempestività, tenuto conto dell'epoca di consumazione dei reati e dell'accertato danno cagionato alle parti lese". Da tale inequivoco rilievo discende che la questione relativa al regime di procedibilità dell'azione penale era stata espressamente trattata dalle parti e risolta dal giudice di merito con statuizione che aveva ricevuto irrevocabile avallo all'esito del giudizio di legittimità e che, come osservato in modo pertinente ed altrettanto chiaro dal giudice dell'esecuzione, non può più essere rimessa in discussione in fase esecutiva per la preclusione operata dalla formazione del giudicato.
4. Resta altresì ostacolata la disamina di ogni altra tematica, attinente alla fondatezza dei fatti, oggetto di querela da parte della persona offesa vedova AB, compresi quelli attinenti alle false comunicazione sociali, già oggetto di trattazione nel processo di cognizione, quindi coperte dal giudicato di condanna e dalle altre pronunce originate dalle successive iniziative impugnatorie, intraprese dal LA mediante istanze di revisione e ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen.. Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche di sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Antonella Patrizia Mazzei monious Armaze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 GEN 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5