Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17701 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
68554 : ееee REPUBBLICA1 77 01 / 02 IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5167/00 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Presidente Dott. Francesco FELICETTI -Consigliere 41669 Cron. Dott. Massimo BONOMO Consigliere .4722 Rep Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere Ud. 27/05/02 -Rel. Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 68554 sul ricorso proposto da: EDILIZIA MOIARIELLO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso l'avvocato e difesa dall'avvocato STEFANO GIOVE, rappresentata ANTONIO METAFORA, giusta mandato a margine del ricorso;
wab ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, STATO, DELLO che lo GENERALE 1'AVVOCATURA presso 2002 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 1243 1 avverso la sentenza n. 86/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 18/01/99; causa svolta nella pubblica udita la relazione della udienza del 27/05/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
P.M. persona del Sostituto Procuratore udito il in Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 14/6/84 la Srl Edilizia MOIARIELLO conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno, al fine di sentirlo condannare al risar- cimento del danno subito a seguito della modifica dello stato dei luoghi e della demolizione delle strutture murarie ( che potevano invece, a suo dire, essere а recu- perate ) di un fabbricato di sua proprietà sito in Na- poli. La parte attrice precisava che la demolizione aveva fatto seguito alla notifica di due ordinanze emesse dal sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 153 del T.U. del- e Provinciale, ed era stata basata la legge Comunale muro un pericolo derivante dal di sul presupposto di contenimento del terrapieno di proprietà di essa attri- ce ( pericolo, a suo dire, inesistente ). dal Ministero degli Inter- Su eccezione formulata 2 ni, il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di A.G.O., ritenendo che la domanda giurisdizione dell' risarcitoria dell'attrice fosse basata sulla sostanzia- le illegittimità dell'ordinanza sindacale, per difetto dei presupposti. La Corte di Appello, accogliendo il gravame propo- sto dalla Società, ritenuta invece la giurisdizione del giudice ordinario, rimetteva le parti innanzi al Tribu- nale, ritenendo che il petitum sostanziale della doman- da attrice in quanto diretto al ripristino dello sta- al risarcimento dei to dei luoghi, od - in mancanza danni per il bene perduto, veniva ad essere fondato sulla lesione del diritto soggettivo di proprietà, ca- gionata dal comportamento illecito tenuto dalla p.a. in violazione del principio del "neminem laedere". a La causa veniva riassunta anche nei confronti del Comune di Napoli, anche nei cui riguardi veniva formu- lata la domanda di ripristino e di danni. Disposta ed acquisita C.T.U., il Tribunale, con sentenza depositata il 9/11/93, rigettava la domanda nei confronti del Comune di Napoli, siccome non legit- timato passivamente, e quella proposta nei confronti del Ministero degli Interni, per mancanza di prova "che le opere in concreto realizzate fossero state eccedenti rispetto al pericolo incombente sulla via pubblica, e 3 che vi fossero altre alternative parimenti utili e com- portanti minore aggravio per la proprietà privata". Proponeva appello la società, deducendo che, nella fattispecie, il giudice di I grado aver erroneamente escluso che nella fattispecie fosse stato provato l'ec- cesso di potere che giustifica il risarcimento del dan- no, quando invece, per l'eliminazione dello stato di pericolo, sarebbe stato sufficiente rafforzare o rico- struire il muro di contenimento del terrapieno sovra- stante l'edificio. La società concludeva chiedendo, in via principa- le, l'accoglimento della domanda così come proposta in primo grado nei confronti del Ministero degli Interni, ed, in via subordinata, nei confronti del Comune di Na- poli. In via istruttoria chiedeva disporsi il richiamo del CTU a chiarimenti. Resistevano gli appellati. La Corte di Appello di Napoli, ritenuto passato in giudicato il capo della sentenza del Tribunale che ave- va individuato nel Ministero degli Interni l'unico le- gittimato passivo, rilevava: a) come la stessa parte appellante non contestasse l'affermazione del Tribunale controllo sull'operato secondo la quale l'ambito del della P.A. consentito al giudice ordinario, con riferi- fosse limitato all'ac mento alla fattispecie in esame, 4 certamento dell'eventuale eccesso in cui fosse incorsa l'amministrazione nell'esecuzione dei lavori occorrenti stato di pericolo;
b) per eliminare l'accertato come fosse da ritenere esclusa, in questa sede, la possibi- lità di sindacare l'apprezzamento della P.A. sulla sus- sistenza dello stato di pericolo;
c) come prive di ri- a pag. 5 lievo si ponessero le considerazioni svolte, dell'atto di appello, in ordine alla pretesa esistenza della sproporzione dell'intervento in atti di prova (comprese quelle relative alla dedotta emergenza, dagli atti di causa, del fatto che, prima ancora dal terremo- to, la società avesse provveduto ad eliminare lo stato il Comune di Napoli di pericolo, diffidando altresì, come le suddette de- dall'eseguire opere ulteriori;
d) duzioni dell'appellante ( in quanto volte ad accertare lo stato di pericolo accertato dalla competente ammini- а strazione 1 dovessero intendersi pertanto del tutto inammissibili, e, comunque, del tutto inconferenti;
e) come priva di fondamento dovesse intendersi l'afferma- secondo la quale, al fine di eli- -zione apodittica - minare lo stato di pericolo, sarebbe stato sufficiente il rafforzamento e/o la totale ricostruzione del muro di contenimento della proprietà di esso appellante;
f) come una tale affermazione si rivelasse, più in parti- colare, del tutto apodittica, siccome la documentazione 5 acquisita agli atti si rivelava del tutto irrilevante (rendendosi carenti anche le deduzioni del CTP, il qua- le si limitava ad affermazioni descrittive dell'inter- vento effettuato dal Comune, senza sviluppare alcuna considerazione tecnica che potesse suffragare la tesi una mera allegazione, dell'eccesso di potere); g) come priva di qualsiasi supporto probatorio, fosse rimasta l'affermazione, fatta dalla Società, secondo la quale sarebbe stata la spinta del terrapieno su cui corre via OT IS ( non opportunamente contrastata da un a determinare il pericolo idoneo muro di contenimento) muro di contenimento della proprietà di cedimento del attrice;
h) come non fosse ipotizzabile che, attraverso la convocazione a chiarimenti del CTU sollecitata dal- l'appellante, potesse pervenirsi all'accertamento della dedotta sproporzione dell'intervento effettuato dalla P.A.; i) come nessuna concreta soluzione alternativa rispetto a quella seguita dall'amministrazione a parte la generica prospettazione di un intervento di rafforzamento e/o ricostruzione del muro di contenimen- to ) fosse stata indicata dall'appellante; 1) come il ormai impossibile verifica CTU, in mancanza di una alla sistemazione dello stato dei luoghi antecedente dell'area ( verifica che la Società avrebbe potuto in- vece conseguire attraverso un Accertamento tecnico preventivo ) difficilmente avrebbe potuto esprimere un parere sulla necessità o meno dell'intervento eseguito;
m) come certamente il CTU, in mancanza della verifica suddetta, non avrebbe potuto contestare quanto afferma- to, dal direttore dei lavori, all'assessore all'edili- zia con nota del 2/5/83 ( allegata alla CTU e richiama- ta anche nella sentenza impugnata ) circa il fatto che " iniziati i lavori, si verificava la minaccia di cedi- mento del terrapieno che fungeva da muro di sostegno e che perciò si rendeva alla sovrastante via MORISANI", necessario ampliare la zona d'intervento; n) come nes- - in sé sun rilevo potesse la circostanza assumere che tale nota non fosse stata comunicata ad essa socie- come si rendesse assorbente la considerazione 1 0 tà; per cui si trattava di lavori eseguiti in danno della società proprietaria, la quale, benché più volte diffi- data, non aveva giammai ritenuto di dover adempiere a quanto disposto con le varie ordinanze di diffida. Ricorre per Cassazione la S.r.l. Edilizia Moia- motivi illustrati da memo- riello , sulla base di II ria. Resiste il Ministero degli Interni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il I motivo di ricorso la Società, nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2043 C.C. SUL 7 PUNTO DETERMINANTE DEL PRINCIPIO DI CAUSALITA' E DEL in relazione all'ART. CONCETTO DI COLPA IVI ESPRESSO, 360 n. 3 e n. 5 CARENZA, INSUFFICENZA E DI MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI CONTRADDITTORIETA' DELLA CONTROVERSIA, lamenta: a) che i giudici di merito - a suo dire erroneamente individuato il abbiano principio di causalità fra evento e danno, ricostruen- dolo nella mancata esecuzione, da parte di essa socie- tà ricorrente, dei lavori disposti dal Commissario straordinario del Comune di Napoli nell'ambito dei po- teri derivanti dall'art. 153 del T.U. della Legge Comu- nale e Provinciale, laddove invece, nella fattispecie, l'irreversibile trasformazione del fondo di sua pro- prietà si era inserita nell'ambito di un del tutto suc- cessivo evento rappresentato dal cedimento del muro di contenimento della via IS e dalla conseguente ne- come la colpa della P.A. fosse consistita nel fatto per Ou cessità di un ampliamento della zona di intervento;
b) che i giudici di merito abbiano trascurate essa, invece di cui, di fronte a questa situazione, eseguire le opere strettamente necessarie all'elimina- muro di contenimento compreso zione dei dissesti del avesse finito - in fra i nn. 4 e 13 di via IS, mancato accertamento della situazione dei ragione del luoghi e della mancanza di un'ido progettazione 8 una illecita trasformazione del con il porre in essere spogliandone addirittura bene nella sua totalità, l'avente diritto;
c) che i giudici di merito non abbia- no considerato come l'azione della P.A. avrebbe dovuto essere improntata al rispetto delle norme di comune prudenza e diligenza, poste a tutela del principio del "neminem laedere" rendentesi applicabile anche nell'am- bito degli interventi caratterizzati da e come risultasse invece per "discrezionalità tecnica", tabulas ( sulla base degli atti stragiudiziali di dif- essa società, e della relazione di fida inoltrati da parte a firma dell'ing. GUALTIERI, con allegato collau- do ) che l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione del pericolo era stata disposta senza alcuna serie inda- gine circa le causali del dissesto;
d) che, più in par- ticolare, i giudici di merito abbiano omesso di consi- derare che la responsabilità della P.A. a da rinve- nirsi nella sua stessa negligenza, non risultando dub- bio il fatto che la stessa, prima di dar corso ai lavo- ri in danno di essa ricorrente, avrebbe dovuto da cor- so ad accurate verifiche per accertare la concreta cau- prescrivere le misure sale dello stato di pericolo, e idonee al rafforzamento e/o al ripristino statico del muro di sostegno della via IS. Il motivo, siccome concepito e formulato, si rende del tutto inammissibile, in quan- to, al di là dell'apparente invocazione di una suppo- stamente avvenuta violazione dell'art. 2043 C.C., esso non appare teso ad altro che a provocare una - del tut- to improponibile in questa sede di legittimità ricon- siderazione del materiale probatorio e delle valutazio- ni di merito compiute dalla Corte di Appello di Napoli - nella fattispecie 1 dei in ordine alla insussistenza alla dedotta responsabilità della profili relativi P.A., ed all'invocato presupposto della stessa, fatto consistere nelle totali inadeguatezza e sproporzione dell'intervento realizzato sulla proprietà della 50- cietà attrice;
valutazioni di merito le quali, in quan- to attinenti al puro piano fattuale, si rendono del tutto insindacabili in questa sede, in quanto non ha relazione ad esse, di configurarsi, in neppure modo Ou di vizio motivazionale, posto che le profilo alcuno Corte di Appello napoletana conclusioni tratte dalla percorso argomentativo il appaiono sviluppate con un quale appare - di per sé - del tutto immune da vizi lo- gico giuridici. Non migliore sorte merita il II motivo di ricorso, con il quale la Società, nel lamen- tare invece VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C. 61, 116, 191, 194, 196, 197 e 345 c.p.c. in 10 CARENZA, relazione all'art. 360 N. 5 C.P.C. DI MOTIVAZIONE CIRCA INSUFFICENZA E CONTRADDITTORIETA' PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA, deduce: a) essere affermi la giurisdizione indubbio che, benché allorché negata dal primo giudice, sia fatto divieto al giudice di appello di pronunciarsi nel merito della controver- sia, egli tuttavia non possa non finire per conoscere, quanto meno incidenter tantum, il merito della causa;
b) doversi convenire, pertanto, che, nel caso in spe- cie, anche avuto riguardo alla motivazione espressa in concreto dalla Corte di Appello di Napoli allorché ave- va rimesso la causa al primo giudice ritenendone la la decisione una sorta di giurisdizione, contenesse - ° quanto meno un obiter dictum giudicato interno circa l'affermazione della fondatezza della pretesa di Corte di Appello cura essa società, avendo avuto essa posasse invece sull'illiceità in concreto del comporta- A di precisare come il fondamento dell'azione intrapresa da essa società, lungi dal consistere nella invocazione dell'illegittimità in sé dell'ordinanza sindacale, ri- la quale, invece di eseguire mento tenuto dalla P.A., opere previste nell'ordinanza sindacale 1 e cioè le strettamente necessarie al- quelle di assicurazione " dissesti muro di contenimento del l'eliminazione dei 4 e 13 di via IS), aveva fini- compreso fra i nn. 11 una illecita trasformazione to con il porre in essere del bene nella sua totalità, spogliandone addirittura l'avente diritto"; c) come,di contro a queste precise e puntuali indicazioni offerte dalla Corte di Appello ( la quale si era spinta all'ulteriore precisazione rela- tiva alla "completa diversità tra i lavori di cui al- l'ordinanza sindacale e quelli in concreto eseguiti" ), il Tribunale di Napoli avesse operato un del tutto il- legittimo cambio di rotta in sede di decisione finale, essersi attenuto alle indicazioni del- in quanto, dopo la Corte di Appello nel conferire l'incarico della ctu, se ne era poi inspiegabilmente allontanato e le aveva del tutto disattese in sede di decisione finale, arri- vando a ritenere non dimostrata la responsabilità della P.A.; d) come. il vizio logico giuridico inficiante la fosse reso ancora più evi- decisione del Tribunale si dentee marchiano nel momento in cui, pur costituendo l'indagine tecnica l'unico strumento in grado di inda- gare la congruità dell'intervento disposto dalla P.A., i giudici avevano omesso di disporre d'ufficio un sup- come una tale serie complessiva di plemento di CTU;
e) vizi fosse stata ulteriormente ed ancora più gravemente perpetuata dalla Corte di Appello in sede di gravame;
f) come, più in particolare e fra l'altro, i giudici di seconde cure, pur essendo stati sollecitati , sulla ba- 12 se di specifici rilievi tecnici, ad effettuare una più approfondita indagine tecnica, lungi dall'adempiere al- l'onere di motivare il proprio diniego, non avessero fornito ad esso logica e congrua motivazione, essendosi il loro giudizio articolato sulla base della sola pre- tesa difficoltà ( espressa peraltro in termini di mera probabilità) del CTU di esprimere un parere sulla con- gruità dell'intervento eseguito dalla P.A., e senza perciò fare considerazione alcuna dei progressi rea- - e degli arricchiti strumenti di lizzati dalla tecnica indagine da essa forniti. Più in particolare, anche il motivo già di per sé pregiudicato, nel suo fonda- mento logico, da una del tutto impropria valorizzazione in esame - della portata delle considera- in esso realizzata zioni svolte in una prima sentenza della Corte di Ap- Ol pello di Napoli nel momento in cui, ai soli fini della decisione sui profili relativi alla sussistenza della giurisdizione, essa aveva provveduto all' inquadramento (il c.d. "petitum sostan- dei contenuti della domanda ziale") alla luce delle prospettazioni della parte (considerazioni che la parte ricorrente pretenderebbe di far assurgere, invece, in qualche modo, al del tutto indebito ed improponibile ruolo di una sorta di statui- - si rivela inammissibilmente proiet- zione vincolante) 13 tato a provocare, in questa sede di legittimità, un im- proponibile sindacato sulle valutazioni di merito com- piute dalla Corte di Appello di Napoli nel momento in cui, da un lato, ha escluso il configurarsi della ipo- e, dall'altro, non tizzata responsabilità della P.A., ha ritenuto allo scopo di pervenire alla sua decisio- ne di disporre il sollecitato supplemento di consu- lenza tecnica. Quanto, più in particola- re, al dedotto vizio di motivazione su punti decisivi della controversia, premesso come del tutto impropria ed insostenibile si riveli la pretesa di affidare ri- lievo vincolante ed impegnativo agli originari contenu- ti dell'incarico conferito dal giudice di primo grado al C.T.U., ed alle progressioni logiche in esso incari- co eventualmente fissate, per derivarne una sorta di Oh acquisita irreversibilità delle stesse, dalla quale la stessa Corte di Appello di Napoli non avrebbe potuto prescindere (la logica stessa di un incarico peritale rimane, pur sempre, quella di affermazioni formulate in via meramente ipotetica, delle quali si intende saggia- re l'eventuale fondamento tecnico), va sottolineato co- me, di contro al processo logico argomentativo svilup- pato dalla Corte di Appello (processo che si appalesa, di per sé, immune da vizi logico giuridici di sorta), 14 la società ricorrente si limiti ad offrire in contrap- posizione una prospettazione dei fatti (degli eventi e e sostanzial- del tutto alternativa delle loro cause) 1 in violazio- mente tautologica, la quale - oltretutto ne del principio di autosufficienza del ricorso, pur deducendo l'insufficienza degli argomenti opposti dalla Corte di Appello di Napoli alle osservazioni critiche essa ricorrente e dal suo CTP in ordine alla incongruità ed alle "eccedenza" e sproporzione de- formulate da gli interventi realizzati dalla P.A., omette di dare conto, nel concreto, della effettiva portata di tali osservazioni, precisando circostanziatamente la sede in cui esse siano state concretamente sviluppate, e di tra- scriverne compiutamente il contenuto. Dal rigetto del ricorso, conse- gue la condanna della società ricorrente alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Ministero degli Interni, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di questa fase di giudizio, in favore del Ministero degli Interni, che liquida in ot the be spese preustate a schito_ euroeuro 2.000 per onorari, alte enw 18,03 per spese Rome, 24 mago, io 2002" Il Presidente Il Consigliere estensore 15 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prine Sezione Ovie ncelleria Depo 12 DIC. 2002 il IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Шик Кой чисто Luisa Passinetti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 Si attesta l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 11.03.04. 13. aln 13/1022 (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) IL FUNZIONARIO $