Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPRE0349/201 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Ettore MERCURIO - Presidente Lavoro Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere R.G.N. 14208/98 n..80.15 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Cro Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 18/01/01 ORD INANZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZION INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva persona del legale rappresentante pro tempore, dal Sig. Pelle pac per diritti elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, IL CANCELLIERE e difeso dagli avvocati FABIANIrappresentato GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, UMBERTO LUIGI, PICCIOTTO giusta delega in atti;
IMPS ricorrente - 5401
contro
LA SI, EZ DD, MO OB, AS CI NN, ON JE MARIE, DALLA ROSA CORTE SUPREMA DI COSATIONE UFFICIO COPIE VITTORIO, IT CLAUDIO, LL CESARE, Rilasciata copia legale al Sig. GO AR AN, elettivamente domiciliati in ROMA 2001 per diritti presso lo studio - APR. 2001---- 22 VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, LLIERE -1- dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIPRIANI G. ROMOLO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
IN IA ○ ELVIRA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 471 presso lo studio dell'avvocato GOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 201/98 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 13/05/98 R.G.N. 1239/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato GOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'estinzione per rinunzia. -2- ORDINANZA Rilevato: che l'INPS, con atto notificato il 22 luglio 1998 (a BA IA) e il 27 luglio 1998 (alle altre controparti), ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna notificata in data 1° giugno 1998 che, pronunciando in controversia vertente tra lo stesso INPS e BA IA, JO TT RI, LA OS IO, TA UD, LL AR, EM AN, ZZ AN, ZI ED, MO BE e AS LU AN, ha accertato il diritto degli appellati alla corresponsione della indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, d.l. n.86 del 1988, convertito, con modifiche, dalla legge n.160 del 1988; che gli intimati si sono costituiti con distinti controricorsi e precisamente: BA, con atto notificato in data 11 novembre 1998; LA OS, JO, TA, LL e EM con atto notificato il 26 ottobre 1998; ZZ, AS, MO e ZI con atto notificato il 4 settembre 1998; che i primi due controricorsi sono tardivi, risultando superati i termini prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art.370, primo comma, c.p.c. e che, nel rito del lavoro, non sono suscettibili di sospensione nel periodo feriale. che, successivamente, con atto ritualmente depositato presso la Cancelleria di questa Corte, l'INPS ha rinunciato al ricorso;
Considerato: che ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione, posto che la rinuncia è ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal difensore ed è stata comunicata agli avvocati dei resistenti che vi hanno apposto il visto e manifestato la propria adesione;
3 che tale adesione non può valere come accettazione idonea ad evitare la pronuncia di condanna alle spese, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., non risultando i difensori muniti di idoneo mandato speciale;
che, peraltro, non avendo i difensori di LA OS, JO, TA, LL e EM (avv.ti Antonio Pellegrini e Romolo G. Cipriani) partecipato alla udienza di discussione, non deve provvedersi al regolamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti di detti resistenti, stante la rilevata tardività del loro controricorso;
che, invece, risultando presente in tale udienza il difensore della BA (avv.to Franco Agostini), l'INPS va condannato a rimborsare alla resistente le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore medesimo, dichiaratosi antistatario;
che, parimenti, l'INPS va condannato a rimborsare le spese ai resistenti ZZ, AS, MO e ZI ( il cui controricorso è tempestivo) nella misura di cui in dispositivo e anch'esse da distrarre in favore dei difensori, avv.ti Antonio Pellegrini e Romolo G. Cipriani, antistatari. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione nei confronti di LA OS, JO, TA, LL e EM. Condanna l'INPS alle spese in favore di BA, liquidate in lire 10.000, oltre lire 1.000.000 (unmilione) per onorari, da distrarsi. Condanna inoltre l'INPS alle spese in favore di ZZ, AS, MO e ZI, liquidate in lire 12.000 oltre lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari, da distrarsi. Pelle fue esc ri Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001 IL CA Il Presidente 15 MAR 2001 4 JERE