Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
In base al combinato disposto dell'art. 34 con gli artt. 35 e 36 cod. proc. civ., quando la domanda riconvenzionale ecceda la competenza per materia e per valore del giudice adito con la domanda principale,la remissione dell'intera causa al giudice competente per la riconvenzionale si impone solo ove quest'ultima implichi la soluzione di una questione pregiudiziale da risolvere con efficacia di giudicato, mentre in tutti gli altri casi il giudice adito ha il potere di scegliere tra la separazione delle due cause, rimettendo al giudice superiore solo quella relativa alla riconvenzionale, e la rimessione di entrambe al giudice competente per la riconvenzionale,secondo un apprezzamento discrezionale, il cui esercizio si estrinseca in una pronuncia di contenuto ordinatorio, che non costituisce decisione sulla competenza, e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione attraverso il regolamento di competenza. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità, e, quindi, secondo il principio di cui alla massima, la inscindibilità, tra una domanda di declaratoria di usucapione di un terreno e quella riconvenzionale di rilascio del terreno stesso e di risarcimento del danno,proposta dal convenuto in quanto titolare del diritto di proprietà per successione ereditaria, rilevando che l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario ,non necessariamente in contrasto con l'appartenenza del bene in capo ai danti causa di parte avversa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
Dott. Lucio MAZZIOTTI di CELSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'istanza di regolamento di competenza iscritta al n. 12406/96 R.G. proposta da
AT RC, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dè SS. Quattro n. 56, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Losardo, difeso dall'Avv. Filippo Apicella come da procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
PO ES, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesa dall'Avv. Angelo Di Novi come da procura in atti.
CONTRORICORRENTE
per la cassazione dell'ordinanza del Pretore di Paola in data 08.07.1997. Udita la relazione della causa svolta in Camera di Consiglio il 22.12.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Ceniccola che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN PO conveniva in giudizio LL TT dinanzi al Pretore di Paola al fine di sentir dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno. Il TT spiegava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il rilascio del bene per esserne proprietario esclusivo in forza di testamento olografo del proprio genitore, nonché il risarcimento del danno, di cui non specificava l'ammontare.
Il Pretore, con ordinanza 8.7.1997, declinava la propria competenza in favore del Tribunale, limitatamente a tale domanda riconvenzionale.
Avverso l'ordinanza del Pretore LL TT ha proposto ricorso per regolamento di competenza in base a tre motivi, ai quali AN PO ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente a sostegno dell'impugnazione deduce:
1) L'ordinanza del Pretore è impugnabile con regolamento necessario di competenza, in quanto contiene una pronuncia implicita sulla propria competenza in ordine alla domanda principale di usucapione.
2) L'ordinanza del Pretore è errata perché la domanda principale di usucapione proposta da AN PO non poteva essere separata dalla domanda riconvenzione di LL TT di competenza del Tribunale, diretta ad ottenere il rilascio del bene siccome proprietario e il risarcimento del danno, essendo pregiudiziale rispetto a quella proposta dall'attrice (artt. 34.e 36 c.p.c.). 3) Posto che la domanda principale non poteva essere separata dalla domanda riconvenzionale, tutta la causa doveva essere, rimessa al Tribunale di Paola competente per valore a decidere sulla domanda riconvenzionale, come riconosciuto dallo stesso Pretore. Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi, è infondato. Invero, in base al combinato disposto dell'art. 34 con gli artt.35 e 36 c.p.c., quando si è in presenza di domanda riconvenzionale che ecceda, per materia o per valore, la competenza del giudice adito con la domanda principale, la trasmigrazione di tutta la causa al giudice competente per la riconvenzionale si impone, ex art. 34 e 36 c.p.c., solo ove quest'ultima implichi la soluzione di una questione pregiudiziale da risolvere con efficacia di giudicato;
mentre nell'opposta ipotesi opera il disposto dell'art. 35 stesso codice, con la conseguenza che il giudice ha il potere di scegliere tra la separazione delle cause (trattenendo quella principale e trasmettendo al giudice superiore solo quella relativa alla riconvenzionale) e la rimessione di entrambe al giudice superiore, secondo un discrezionale apprezzamento, il cui esercizio si estrinseca in una pronuncia di contenuto ordinatorio che non costituisce decisione sulla competenza e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione attraverso il regolamento di competenza (Cass. 13.7.1994 n. 6572; 26.1.1993 n. 871). Il ricorrente, come ampiamente illustrato in memoria, censura la scissione operata con il provvedimento pretorile, sostenendo la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, e quindi di inscindibilità, tra le due domande, con conseguente rimessione di tutta la causa al Tribunale, in quanto secondo principio della logica se la proprietà dell'immobile appartiene a LL TT per diritto di successione, non può appartenere contemporaneamente a AN PO per avvenuta usucapione.
La tesi non è condivisibile perché la proposta domanda riconvenzionale, di rilascio del terreno a titolo di proprietà per successione ereditaria e di risarcimento del danno, non comporta la soluzione di una questione la cui definizione costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico di quella concernente la domanda principale, di declaratoria di usucapione del suddetto bene, sicché possa configurarsi l'ipotesi di conflitto tra giudicati, essendo l'usucapione un modo di acquisto della proprietà a titolo originario (diverso da quello a titolo derivativo) e potendo non essere in contrasto con l'appartenenza del bene in capo ai danti causa di parte avversa.
Il ricorso va, pertanto, rigettato;
e, ferma la competenza del Tribunale in ordine alla causa relativa alla domanda riconvenzionale, va dichiarata la competenza del Pretore di Paola in ordine alla domanda di usucapione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Pretore di Paola in ordine alla domanda di usucapione. Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 22 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999