Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3619
CASS
Sentenza 13 aprile 1999

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In base al combinato disposto dell'art. 34 con gli artt. 35 e 36 cod. proc. civ., quando la domanda riconvenzionale ecceda la competenza per materia e per valore del giudice adito con la domanda principale,la remissione dell'intera causa al giudice competente per la riconvenzionale si impone solo ove quest'ultima implichi la soluzione di una questione pregiudiziale da risolvere con efficacia di giudicato, mentre in tutti gli altri casi il giudice adito ha il potere di scegliere tra la separazione delle due cause, rimettendo al giudice superiore solo quella relativa alla riconvenzionale, e la rimessione di entrambe al giudice competente per la riconvenzionale,secondo un apprezzamento discrezionale, il cui esercizio si estrinseca in una pronuncia di contenuto ordinatorio, che non costituisce decisione sulla competenza, e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione attraverso il regolamento di competenza. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità, e, quindi, secondo il principio di cui alla massima, la inscindibilità, tra una domanda di declaratoria di usucapione di un terreno e quella riconvenzionale di rilascio del terreno stesso e di risarcimento del danno,proposta dal convenuto in quanto titolare del diritto di proprietà per successione ereditaria, rilevando che l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario ,non necessariamente in contrasto con l'appartenenza del bene in capo ai danti causa di parte avversa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3619
    Data del deposito : 13 aprile 1999

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