Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5002 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
PURHLICA ITALIANA 1 5-002/0 La Corte Suprema di Cassazione. Sezione Lavoro. composta dai seguenti Fagistrati: Oggetto: Lavoro. R.G. m.22666/98 dr. Marino Donato Santo janni Presidente Grom. 10698 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. dr. Luciano Vigolo Rep. Consigliere ! dr. Giuseppe Cellerino Consigliere Ud 11/01/2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO dr. Bruno Balletti Consigliere ل التالي كلمات رو م Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ha promunciato la seguente dal Sig. per diritti L. 6000 SENTENZA # 4 APR. 2001. IL CANCELLIER sul ricorso proposto da: Прим AGRICOLA BERICA Soc. Coop. a r.l., com sede in Monse- Tice (PD),, im persona del legale nappresentante Presi- dente pro-tempore, sig. Giampaolo Nissetto, rappresen CANCELLER A tata e difesa, anche disgiuntivamente, dagli avv. Mario Dalla Bernardina e prof. Giulio Prosperetti, presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma alla G. Belloni n. 88,, come da procura speciale a margine del ricorso, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente;
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legater HORTRO al Sig. PROSPERET NE CH, AH HA, ME AD, per diritti "MAG: 2001. 105 ZITOUNE HA, SALHI ZITOUNI, LO REGRAGUI, FARID IL CANCELLIERE ABDERRAHMAN, ID AM, FARID HOUAZZA, ZAATAR - 1. DE, EL RA BI, AK ID, ID LA, RA SI HA, OU HC, ZITOUNE EL MOSTAFA, KBADI ABDELKADER,, NE HA, ZI HA, AR DI, AJ DI, HA ED, FARID HA, EL BO HA, EL BO EL MI, intimati;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Padova 10 ottobre 1998, n. 830/98, n. 373/97in data 10 giugno - R.G.; udita la relazione svolta dal consigliere Donato Figurelli E nella pubblica udienza dell'll gennaio 2001; fym udito l'avv. Paola Emilia Carlini, per delega dell'avv. Giu- lio Prosperetti, per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI per diritti L. 6000 il1.6 MAG. 2001 IL CANCELLIERE - Swolgimento del processo ” Com separati ricorsi al RE del Lavoro di Padova de- positati in data 31 maggio ed 11 settembre 1995 - succes- sivamente riuniti per motivi di connessione - i lavoratori indicati im epigrafa, premesso che avevano ripetutamente prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Agricola Berica Soc. coop. a r.l. com contratti a tempo determinato;
che l'ultima assunzione era avvenuta com contratto del 25 gennaio 1995 per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 10 febbraio 1995; che avevano instaurato um procedimento cautelare per il riconoscimento della natura a tempo indeterminato dei contratti im oggetto, ri- corsi accolti con provvedimento del RE del 2 maggio 1995; che invero non ricorrevano le condizioni previste dall'art.l, comma 2, lett. c) della legge n. 230/1962 per l'apposizione del termine;
chiedevano la declaratoria di accertamento della natura a tempo indeterminato dei contratti im questione e la condanna dell'intimata al pagamento delle retribuzioni maturate dall'll febbraio 1995 all'effettivo ri- pristino del rapporto. La società convenuta, costituitasi, contestava le pretese av- versarie e chiedeva il rigetto delle domande ex adverso pro- poste. Assunte le prove testimoniali richieste dalle parti, il Pre- tore com sentenza m. 932/96 del 18 settembre 1996 dichiarava · 3 - la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande proposte da tre ricorrenti per intervenuta transazione;
dichiarava la nullità della clausola apposi- tiva del termine dei contratti di lavoro stipulati dai restanti ricorrenti per il periodo 30 gennaio/18 febbraio 1995 e, conseguentemente,, la natura di contratti a tempo indeterminato degli stessi;
condannava quindi la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle retribuzioni maturate dall'll febbraio 1995 alla data di ripristino dei rapporti di lavoro, oltre accessori di legge, nonchè al pa- gamento delle spese processuali. Awwerso detta sentenza ritualmente proponeva appelle l'A- gricola Berica Soc. Coop. a r.l. com ricorso depositato il 31 gennaio 1997; chiedeva che,, previa sospensione dell'e- secuzione della sentenza impugnata, la stessa venisse com- pletamente riformata,, com conseguente rigetto di tutte le domande proposte dagli appellati in primo grado. Com ordinanza 26 marzo 1997 veniva im parte accolta l'istan- za d'infibitoria. Si costituivano gli appellati con memoria depositata 11 23 maggio 1998, chiedendo il rigette dell'appello. Com sentenza in data 10 giugno 1° ottobre 1988 il Tribunale di Padova respingeva l'appello. Osservava il Tribunale che andava innanzitutto esclusa qual- siasi rilevanza nella fattispecie im esame al principio - 4 - emumciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite mella sentenza n. 265/97, in quanto detta sentenza fa riferimento al tipico lavoro agricolo per sua stessa natura"stagionale", per il quale non può porsi um problema di"straordinarietà" nel senso contemplate nella lettera c) dell'art. 1, comma 2, della legge n. 230/62; che il caso in esame non aveva nulla a che vedere con le prestazioni tipiche del settore agricolo mel senso innanzi precisato, posto che gli appellati erano stati assunti come "addetti alla manipolazione di polli" ed in un'azienda, l'Agricola Berica Soc. coop. a r.l.,, che nom svolgeva certamente e pacificamente attività stagionale;
фут che doveva ritenersi che le parti dei rapporti di lavoro im contestazione proprio in linea di fatto e non tanto e non solo im linea di diritto - avevano ritenuto effettivamente applicabile agli stessi la legge m. 230/62, ed in partcolare l'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 2, lett.e); che invero i singoli contratti individuali di lavoro richiamavano pro- prio le esigenze "straordinarie". Aggiungeva il Tribunale che il RE aveva fatto corretta applicazione della norma contemplata dall'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 230/62, il quale consente l'apposi- zione di um termine al contratto di lavoro subordinato, quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e determinati nel tempo, aventi carattere straordinario ed occasionale, mentre la norma non può essere - 5- invocata per giustificare assunzioni a termine rivolte a sopperire fluttuazioni di mercato e l'incremente di domande prevedibili e ricorrenti im determinati periodi dell'anno; che la prova del carattere della straordina- rietà,, quale evento isolato ed eccezionale, non era stata fornita im modo adeguate dalla società, come correttamente evidenziato dal PR nella sentenza impugnata, anche in relazione alle deposizioni rese dai testi esaussi, che avevano finite per dare dei meri giudizi e delle valutazioni perso- nali. Osservava pure il Tribunale che correttamente il PR aveva condannato l'appellante al pagamento delle retribusioni dall'11 febbraio 1995 fino alla data di ripristino del rap- porto, avvenuta il 12 giugno 1995, stante l'offerta della pre- stazione lavorativa da parte degli appellati, avendo i lavora- tori depositato ricorso ex art. 700 c.p.c.,, dopo soli 6 giorni dalla scadenza del termine, chiedendo il ripristino del rap- porte di lavoro;
; che , quanto al lavoro prestato da alcuni appellati presse altre aziende dopo la presentazione del ricorso ed il persepimento dell'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS, tali circostanze erano del tutto inin- fluenti ai fini della prova dell'offerta della prestazione lavorativa, ed avrebbero dovute essere dedotte dall'appel- lante nella memoria difensiva ex art. 416 e.p.c.; di esse si era poi tenuto conto nella sentenza 96/98 del PR - di Padova. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 22 dicembre 1998, l'Agricola Berica Soe, Coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ed ha depositato memoria. Gli intimati non si sono costituiti in giudizio. Motivi della decisione. Com il primo motivo la società ricorrente deminzia violazione e/o falsa applicazione della legge m. 230/62 - art.
6 - per nom essere stata dichiarata la sua imapplicabilità ai rapporti di lavoro agricolo de quibus (art. 360 n. 3 c.p.c.). Com il secondo motive la società ricorrente denunzia violazione ye e/o falsa applicazione della legge m. 230/62 - art. 1, comma 2°, lett. c) nel definire la nozione di straordinarietà eccezionalità dell'opera o del servizio che consentono l'appo- sizione del termine al contratto di lavoro (art. 360 n.. 3 c.p.c.). Com il terzo motivo la società ricorrente denunzia omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia: travisamento dei fatti (art. 360 m. 5 œ.p. c.), nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 437 421 C.p.c. Con il quarto motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 437, 2° comma emessa in valutazione dei documenti allegati all'atto di appelle attestan- ti l' "aliunde perceptum" dei lavoratori intimati dalla data T -π- di cessazione dei rapporti di lavoro a termine (10 febbraio 1995) fino all'effettiva loro reintegra (12 giugno 1995) (art. 360 nn. 3 e 5 c.p. ). Con il primo motivo si deduce che il Tribunale ha errato mel ritenere inapplicabile il principio eminciato da Cass. S.U. m. 265 del 13 gennaio 1997; che la legge m. 230 del 1962 nom trova applicazione, ex art. 6 legge stessa stensivamente interpretato- al caso di specie, perchè: a) la citata sentenza si riferisce al lavoro agricolo in gene re e nom soltanto al tipico lavoro agricolo per sua stessa natura stagionale, come afferma il Tribunale;
b) è assolu- tamente pacifico e documentato che la società ricorrente è impresa agricola cooperativa ex art. 2135 c.c.; c) l'art. 2 legge 3 maggio 1971 m. 419 (applicazione di regolamenti comunitari contenente norme sulla commercializzazione delle uova) dice che i titolari di impresa avicola, ricorrendo determinate condizioni, sono considerati imprenditori agri- colig l'art.206 d.P.R. 30 giugno 1965 m. 1124 prevede come .: agricola anche l'attività di allevamento avicolo;
l'art. 29 del d..R., N.917/86 (T.U delle imposte sui redditi) consi- dera agricole le attività dirette alla manipolazione, tra- aformazione e aliemazione dei prodotti agricoli e zootecni- ci, ancorche non svolte sul terreno. Observa la Corte, quanto all'argomento sub a), che il Tribu- nale ha in buona sostanza esattamente interpretato la sen- 8 temza delle S.U., secondo la quale (parag. I.4), premesso 38 che i salariati fissi di cui all'art. 6 possono essere lavoratori a tempo determinato e indeterminato, è giusto im- ferire che tale espressa esclusione a maggior ragione ab- bia riguardato anche tutti gli altri lavoratori a termine operanti nel medesimo settore dell'agricoltura, quali i Braccianti, tradizionalmente caratterizzati dalla preca- rietà e dalla saltuarietà dell'occupazione. Dicono pure le S.UL (parag. X.6) che la normativa successiva alla legge m. 230 del 1962 ha ammesso in generale e senza limitazione la possibilità di lavoro stagionale agricolo. Questo è dun que il carattere dominante del lavoro agricolo,, in consi- derazione del quale l'art. 6 esclude l'applicazione della legge m. 230, come esattamente ritenuto dal Tribunale. سلام Quanto all'argomento sub b), in primo luogo manca l'auto- ་ sufficienza del ricorso assolutamente pacifico e documen- tato, senza ulteriori specificazioni;
nè al riguardo posso- . no valere i richiami fatti nella memoria, mom essendo con- sentito addurre com essa motivi aggiunti). Comunque gli in- dicati articoli di legge sono citati erroneamente: l'art. 2135 (primo comma), nel riferirsi al bestiame, non si rife- risce all'avicoltura, che nom è attività tipicamente agri- cola,, ma adi um bestiame che, per le sus intrinseche carat- teristiche, svolge un'utile funzione nell'economia dell'in- presa agraria, e cioè ovini, bovini,equini e suini (ofr. Cass. 1571/85 e 3252/71). Per altro tipo di bestiame oc- corre dimostrare che il suo allevamento rientra nelle attività connesse alla coltivazione del fondo: ciò che il Tribunale ha escluso, affermando che gli appellati sono stati assunti come "addetti alla manipolazione dei polli", giusta i contratti individuali, e che la società non "svolgeva pacificamente attività stagionale". Quanto all'argomento sub c), trattasi di norme specifiche, che considerano agricola l'attività avicola, ai limitati fini previsti dalle normative speciali. In relazione al secondo motivo si osserva che non si censura la sta tuizione della sentenza, che evidenzia come furono le parti proprio a ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'art. 1, comma 2, lett.c) della legge n. 230. Si censura invece la sentenza per violazione dell'art. 1 predetto, in quanto la sentenza avrebbe errato nel definire la nozione di straordinarietà dell'opera, ma il motivo non ha pregio. Ci si duole: dell'avere il Tribunale posto a carico della società una prova impossibile, ma è un assunto infondato, perchè bastava fornire i dati relativi alla nor- male produzione prima della "commessa dei numerosi polli", per consentire il raffronto, al fine di stabilire la sussi- stenza o meno del carattere straordinario ed occasionale del muovo imposto ritmo produttivo. E' poi infondata l'af- 10. fermazione della ricorrente che la sentenza abbia citato male o comunque frainteso al riguardo la giurisprudenza į di legittimità (v. ment. pag. 19 ss.),, che è stata inve- ce rettamente applicata. Si afferma a pag. 43-44 del ricorso di avere dato la preva dell'avvenuto incremento particolarmente rilevante dell'at- tività produttiva, ma si tratta di mera affermazione. Si invocano poi erroneamente (pag. 45-46) gli artt. 421 4377 .p.c., adducendo che essendo emersi significativi dati di indagine, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere dei mezzi футо istruttori d'ufficio. Al contrario, il Tribunale, avendo ritenuto l'eccezione del tutto sfornita di prova,, non poteva che respingerla, tanto più che erano stati sentiti testi Hinc et inde ed esaminati documenti;
risultanze tutte va- lutate in sentent. Com 11 terze motivo si d-enunciano difetto di motivazione ancora violazione degli artt. 4377 421 c.1 J La Corte osserva: in primis va evidenziata l'assoluta irri- levanza nel giudizio di legittimità dalle affermazioni añe tutto risulterebbe provato "dalla copiosa puntuale do- cumentazione prodotta monchè confermato all'esito della prova orale" (pag. 47 e segg.) e ci si addentra nell'esame delle deposizioni testimoniali per concludere com una valutazione difforme di tali deposizioni rispetto a quella fatta dal Tribunale. 11 Amora una volta, in secundis, si invocano senza fonda- mento gli artt. 421 ● 437 c.p.c. Infondatamente poi si censura la sentenza per avere ri- تور مشه و نهار یا من tenuto inammissibili alcune dichiarazioni di testi, che e- rano invece giudizi, quali si leggono nella sentenza pag. 53 e ss. ricorso). A pagina 55 del ricorso si demuncia um travisamento di dati di fatto, desumibile dai documenti acquisiti, ma trattasi di censura non consentita in sede di giudizio di legittimità. руши P Com il quarto motivo ci si duple a proposito dell'alium- de perceptum, ahe il Tribunala abbia ritenuto di non es- sere tenuto a promunciarsi im quanto sul punto si era già pronunciato il RE di Padova com altra sentenza. La censura è totalmente irrilevante perchè il Tribunale, di fatto, si è promunciato (ultima pag. sent.), ritenendo, a proposito della dedotta per la prima volta im appello, e quindi irritualmente corresponsione dell'indennità di disoccupazione, che la circostanza non aveva alcuna rilevam- za. La cemura è diretta soltanto a dimostrare - peraltro ahe l'allegazione ed ecce- con mare affermazioni di fatto- zione nom potevano essere fatte che in appello (art. 420, comma 5°, c.p.c.). Nessuna censura sulla ritenuta irrile- vanza della circostanza dedotta, per cui la statuizione sul punto è passata in giudicato. 12 Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, nom essendo gli intimati costituiti im giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorse. Malla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso im Roma l'11 gennaio 2001. Il Presidente (dr. Marimo Donato Santo janni)SantosMarino D. Samo jam . Il Consigliere estensore (dr Donate Figurelli) mito Filmcd Still e IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 4 APR. 2001 oggi, CANCEIL CANCELLIERE/ T R O C I D A , S 0 O S 1 L 3 A L . 3 T O T , 5 B R A I . 'A S E D N L P L S A E 3 I T D 7 S N - I O G 8 S - P O N 1 M E I A 1 S D A I E E D , A G E O G O T R E T T N L T S E I I S R G I E A E D L R L O E D