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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 901/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.15 sono presenti l'avv. MARCHESE PIETRO per parte ricorrente nonché
l'avv. Adriana Rizzo per la parte resistente
I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. marchese insiste nella condanna al pagamento delle spese, tenuto conto del fatto che il pagamento è avvenuto successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso e precisamente nel mese di aprile 2025.
L'avv. Rizzo insiste nella compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 901 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MARCHESE PIETRO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: ratei invalidità avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 1.825,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/01/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere la liquidazione dei ratei dell'invalidità riconosciuta sin CP_1
dal 17.02.2023 ma non ancora corrisposta. Si costituiva il convenuto, comunicando di avere provveduto a liquidare la prestazione e che la stessa sarebbe stata liquidata nel mese di febbraio .
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite in ragione della tardività della liquidazione della prestazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che la liquidazione è avvenuta soltanto dopo la proposizione e la notifica del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si CP_2
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 19/06/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 901/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.15 sono presenti l'avv. MARCHESE PIETRO per parte ricorrente nonché
l'avv. Adriana Rizzo per la parte resistente
I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. marchese insiste nella condanna al pagamento delle spese, tenuto conto del fatto che il pagamento è avvenuto successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso e precisamente nel mese di aprile 2025.
L'avv. Rizzo insiste nella compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 901 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MARCHESE PIETRO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: ratei invalidità avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 1.825,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/01/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere la liquidazione dei ratei dell'invalidità riconosciuta sin CP_1
dal 17.02.2023 ma non ancora corrisposta. Si costituiva il convenuto, comunicando di avere provveduto a liquidare la prestazione e che la stessa sarebbe stata liquidata nel mese di febbraio .
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite in ragione della tardività della liquidazione della prestazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che la liquidazione è avvenuta soltanto dopo la proposizione e la notifica del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si CP_2
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 19/06/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio