Art. 2.
Nei limiti delle somme stanziate dal precedente articolo 1 per ciascun esercizio finanziario, si provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile per la realizzazione delle abitazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.
Nei limiti delle somme stanziate dal precedente articolo 1 per ciascun esercizio finanziario, si provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile per la realizzazione delle abitazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.