Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00466/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01447/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2025, proposto da IS LI, rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
della Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Avellino, Sezione Lavoro n. 362/2024, pubblicata il 29.3.2024 (resa inter partes in relazione al giudizio n. 467/2022 R.G.);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa IM SA;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, LI IS (in appresso, S. L.) agiva nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’ottemperanza alla Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Avellino Sezione Lavoro n. 362/2024, pubblicata il 29.03.2024, resa in relazione al giudizio n. 467/2022 R.G.;
- con la decisione in questa sede azionata, notificata ai fini esecutivi il 30 settembre 2024 e passata in giudicato, il Tribunale di Avellino, sez. lav., ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della S.L., “ della complessiva somma lorda di € 2.284,73, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo ” a titolo retribuzione professionale docenti ex art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
- nel proporre il ricorso in epigrafe, S. L. lamentava l’inadempimento dell’amministrazione intimata all’emesso dictum giurisdizionale e richiedeva, quindi, a questa Sezione di disporne l’esecuzione, nonché di nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza alla pronuncia azionata;
- l’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- la sentenza del Tribunale di Avellino, n. 362/2024, pubblicata il 29.03.2024 – come documentato da parte ricorrente – è passata in giudicato (vd. attestazione del 13.05.2025, depositata agli atti) ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi (avvenuta il 30.09.2024), ma le somme sulla base di essa spettanti in favore della ricorrente non risultano ancora corrisposte a quest’ultima e perdura, quindi, l’inadempimento dell’amministrazione intimata;
- sussistono, pertanto, le condizioni di legge per l’esercizio dell’azione di ottemperanza e per ordinare, di conseguenza, al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la menzionata sentenza n. 362/2024, pubblicata il 29.03.2024;
- l’amministrazione dovrà, quindi, eseguire tale pronuncia entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, provvedendo al pagamento degli importi dovuti;
Ritenuto, in conclusione, che:
- per il caso di perdurante inadempimento dopo lo spirare del prefissato termine di 60 giorni, si possa nominare fin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
- al Commissario ad acta non siano dovuti rimborsi, stante il relativo incardinamento nella medesima amministrazione ministeriale intimata;
- le spese del presente giudizio seguano la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per essere liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente decisione, alla sentenza del Tribunale di Avellino, 362/2024, pubblicata il 29.03.2024, eseguendo il pagamento ivi indicato;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario appartenente al suo Ufficio, che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 600,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione al difensore, Avv. Vincenzina Salvatore, che ne ha fatto richiesta.
Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL RU, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
IM SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM SA | RL RU |
IL SEGRETARIO