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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/09/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3085/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3085/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv.DE CASTRO Parte_1 C.F._1
MORGANA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. BARBOLINI Controparte_1 C.F._2
CIONINI MARIA LUISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 110/2024 pubblicata in data 19/01/2024 nel procedimento giudiziale di separazione avanti al
Tribunale di Modena RG n. 3040/2020;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che è trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “I coniugi rinunciano a pretendere e richiedersi un assegno da attribuirsi a concorso al loro personale mantenimento, godendo entrambi di redditi adeguati a far fronte alle proprie esigenze di vita.
2. Il SI. provvederà a consegnare alla SI.ra documentazione attestante la Pt_1 CP_1 chiusura del prestito Agos con no di pratica 59437329, garantito dalla SI.ra . CP_1
3. La SI.ra verserà al SI la somma di € 8.702,63, quanto dazione una tantum ai CP_1 Pt_1 sensi dall'art. 5, comma 8, legge 898/1970 ed a tacitazione di ogni pretesa del SI. Le Pt_1 parti dichiarano di ritenere detta valutazione equa e coerente.
4. Le spese, compensi e costi di assistenza legale relative alla presente procedura saranno integralmente compensati tra le parti, mentre i coniugi suddivideranno in ragione del 50% ognuno il costo di contributo unificato.
5. I coniugi reciprocamente si esonerano dall'allegazione dei documenti previsti dall'art. 473 bis.12 c.p.c., dando atto di averne presa visione.
6. I coniugi prestano, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, acquiescenza all'emananda sentenza di dichiarazione della scioglimento del matrimonio laddove resa in integrale recepimento delle suestese condizioni concordate e pattuizioni, di conseguenza sin
d'ora rinunciando alla relativa impugnazione.
7. I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui al presente atto e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, di danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, biologico, morale ed esistenziale, patiti e patendi, sorti e eventualmente maturati in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione.
pagina 2 di 3
8. I coniugi si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in FORMIGINE il 12/07/2014 fra
nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(RM) il 30/05/1970 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 Atto n. 27 Parte I
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3085/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv.DE CASTRO Parte_1 C.F._1
MORGANA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. BARBOLINI Controparte_1 C.F._2
CIONINI MARIA LUISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 110/2024 pubblicata in data 19/01/2024 nel procedimento giudiziale di separazione avanti al
Tribunale di Modena RG n. 3040/2020;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che è trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “I coniugi rinunciano a pretendere e richiedersi un assegno da attribuirsi a concorso al loro personale mantenimento, godendo entrambi di redditi adeguati a far fronte alle proprie esigenze di vita.
2. Il SI. provvederà a consegnare alla SI.ra documentazione attestante la Pt_1 CP_1 chiusura del prestito Agos con no di pratica 59437329, garantito dalla SI.ra . CP_1
3. La SI.ra verserà al SI la somma di € 8.702,63, quanto dazione una tantum ai CP_1 Pt_1 sensi dall'art. 5, comma 8, legge 898/1970 ed a tacitazione di ogni pretesa del SI. Le Pt_1 parti dichiarano di ritenere detta valutazione equa e coerente.
4. Le spese, compensi e costi di assistenza legale relative alla presente procedura saranno integralmente compensati tra le parti, mentre i coniugi suddivideranno in ragione del 50% ognuno il costo di contributo unificato.
5. I coniugi reciprocamente si esonerano dall'allegazione dei documenti previsti dall'art. 473 bis.12 c.p.c., dando atto di averne presa visione.
6. I coniugi prestano, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, acquiescenza all'emananda sentenza di dichiarazione della scioglimento del matrimonio laddove resa in integrale recepimento delle suestese condizioni concordate e pattuizioni, di conseguenza sin
d'ora rinunciando alla relativa impugnazione.
7. I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui al presente atto e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, di danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, biologico, morale ed esistenziale, patiti e patendi, sorti e eventualmente maturati in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione.
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8. I coniugi si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in FORMIGINE il 12/07/2014 fra
nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(RM) il 30/05/1970 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 Atto n. 27 Parte I
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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