Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/06/2001, n. 8573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8573 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
E . N 0 8 O 9 I 5 1 Z . / A 4 N е Gooppe / R - 6 T 2 A S B . I I . R . G R L 1 8573 /0 1 P E L . A R A D T . L A B U E 1 A D D B T I I E S R 1 A T N I 3 T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 1 N R S E . E I S N A T E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto M Presidente Ilar Dott. Mario DELLI PRISCOLI Bel. Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Massimo ODDO Consigliere R.G.N. 9151/98 Consigliere Dott. Mario CICALA 9765/98 Cron. 19606 Dott. Antonio MERONE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. ✓ SENTENZA Ud. 27/03/01 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
TT NA MA;
- intimata - °e sul 2° ricorso n' 09765/98 proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro COMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, domiciliato in ROMA, lo 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che presso . rappresenta e difende ope legis;
2001 N - ricorrente incidentale 603 - -1- nonchè
contro
TT NA MA;
intimata avversO la decisione n. 1510/97 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 10/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica. udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NA RI TI impugnò a' termini degli artt. 15 e SS. d.p.r. 26.10.1972 n. 636 dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di all'epoca operante, il silenzio-rifiutoFirenze, opposto dall'intendenza di finanza del capoluogo toscano ad una sua istanza in data 21 agosto 1990 intesa a rivendicare, a mente dell'art. 38 d.p.r. 29.9.1973 n. 602, il rimborso di ilor, assunta, indebitamente versata, in autotassazione, negli anni dal 1983 al 1987, in un importo complessivo di £. 17.750.000, su redditi conseguiti in qualità di collaboratrice nell'impresa familiare gestita dal coniuge. La commissione adita accolse l'impugnativa e la pretesa restitutoria alla stessa sottesa. t Sull'appello dell'Intendenza di finanza di s o Firenze, la commissione tributaria di secondo grado V fiorentina, con decisione n. 274/06/94, accolto il gravame e riformata la pronuncia del primo giudice, sanzionò l'inammissibilità della domanda recuperatoria esperita dalla contribuente appellata sul rilievo che le ragioni costituenti il relativo oggetto risultavano essere state fatte valere nella già maturata consumazione del termine all'uopo 3 accordato dal dianzi ricordato art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973. TI produsse avverso la NA RI considerata ulteriore gravame a' sensi decisione degli artt. 25 e ss. d.p.r. n. 636 del 1972, cit., e la Commissione tributaria centrale, con decisione 14 aprile 1997, ribaltata n. 1510/97 del 26 marzo - dichiarò la fondatezza la pronuncia impugnata, delle sue ragioni osservando che "lo ius superveniens rappresentato dall'art. 15, 2° comma lett. c), del d.p.r. 917/86 e dall'art. 36 d.p.r. 42/88 che esclude dall'ilor con effetto dall'1.1.1988 i redditi delle imprese familiari imputate ai familiari collaboratori può trovare applicazione anche per i periodi di imposta anteriori alla data anzidetta sempre che il 沘 rapporto tributario non sia stato ancora definito", e che "nel caso in esame la contribuente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 14 del d.l.
2.3.1989 n. 69, convertito nella legge n. 154 del 27.4.1989, che prevede la riapertura dei termini per la presentazione di dichiarazione sostitutiva per i periodi di imposta relativi agli anni dal 1983 al 1987, ha presentato la prescritta dichiarazione sostitutiva che produce tutti gli effetti e le conseguenze di una nuova dichiarazione, per cui la richiesta di rimborso avanzata dalla contribuente deve essere accolta". Il Ministero delle finanze ha prodotto avverso la decisione da ultimo citata ricorso per cassazione, notificato, a mezzo della posta, il 18 maggio 1998, censurando, con un motivo, la statuizione come sopra resa dalla Commissione tributaria centrale. Il medesimo Ministero delle finanze, di poi, ha inopinatamente interposto avversO la ridetta decisione un secondo ricorso, notificato questo il 19 maggio 1998, che si rivela basato su censure aventi uno spettro meno ampio di quello delle doglianze del suo cennato gravame primigenio. NA RI TI si è astenuta da ogni attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) I ricorsi, separatamente proposti, sia pure in modo anomalo, avverso la stessa sentenza, a mente dell'art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti. 2) - Il Ministero delle finanze, con il motivo articolato a supporto del primo dei suoi cennati ricorsi, censura la decisione nei sensi illustrati 5 resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria centrale denunciandola inficiata da "violazione dell'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, anche in relazione all'art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, dell'art. 14 d.l. n. 69/89 convertito con legge n. 154/89, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.": più specificamente, prospetta non essere condivisibile la ratio decidendi, dianzi riprodotta, della pronuncia impugnata, perché “la fattispecie del versamento dell'ilor senza che esista il carico tributario è disciplinata dalla norma speciale di cui all'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602", alla stregua del quale "il contribuente è tenuto a proporre domanda" al competente ufficio finanziario "nel termine decadenziale di 18 mesi dalla data del versamento", e "avverso la decisione" dell'ufficio suddetto, "ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta la decisione" a "proporre ricorso in Commissione secondo le disposizioni che regolano il processo tributario"; puntualizza che "risulta pacifico che l'interessata versò il tributo per l'autotassazione e poi ne domandò il rimborso oltre i diciotto mesi", quando, cioè, i rapporti 6 tributari in discussione si rivelavano ormai definiti e si era verificata la sua decadenza dal diritto di far valere le vantate ragioni restitutorie;
soggiunge che, in contrasto con quanto "erroneamente ritenuto dalla C.T.C. la presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 14 del d.l.
2.3.89 n. 69 (non) produce, ai fini del preteso rimborso, tutti gli effetti e le conseguenze di una nuova dichiarazione", posto che "le disposizioni del d.l. n. 69/89, convertito con modificazioni nella legge n. 154/89, hanno ad determinazione del oggetto le modalità per la reddito", e prevedendo "un differimento del termine per gli adempimenti dichiarativi per usufruire dei benefici del condono", stabiliscono dover "restare fermi in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti", con ciò evidenziando "che il legislatore, lungi dal modificare i termini previsti dall'art. 38, ha, invece, espressamente fatto salve le decadenze per effetto di tale disposizione già verificatesi”. La censura così formulata è fondata. Il rimborso delle imposte sui redditi, e, quindi, anche dell'ilor, pagate mediante versamento diretto al concessionario, e, a suo tempo, 7 all'esattore, a mente dell'art. 38 d.p.r. 29.9.1973 n. 602, può essere chiesto, ed ottenuto, attraverso procedimentale regolamentato dalla normal'iter presentazione entro un citata, presupponente la decadenziale (che nel caso prestabilito termine esaminato va individuato in quello di diciotto mesi previsto dal testo originario della ridetta contestato) didisposizione, dal versamento un'istanza recuperatoria dei tributi, assunti, indebiti all'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente a disporre la relativa restituzione, le cui deliberazioni al riguardo, sia quando espresse in un provvedimento positivo di rigetto, sia quando risultanti da silenzio-rifiuto, 20 restano impugnabili in sede contenziosa con gli 0 strumenti apprestati dalla normativa sul processo tributario. In contrasto con quanto ritenuto dalla Commissione tributaria centrale nella decisione qui revocata in discussione, è da escludere l'attitudine della norma di cui all'art. 14 d. 1. 2.3.1989 n. 69, come convertito nella L. 27.4.1989 n. 154, recante il c.d. condono dei forfettari, a riflettersi sul funzionamento del meccanismo recuperatorio come sopra disciplinato dal ripetuto 8 art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973: la richiamata norma agevolativa, di fatti, nel testo risultante dalla citata legge di conversione, dopo aver stabilito che "per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data, sono differiti al 30 settembre 1989", ed aver statuito, altresì, che "per le dichiarazioni presentate entro tale termine non si fa luogo a о o in base а criteri controlli per sorteggio selettivi qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nell'art. 11", che "in tal caso, nei limiti dei dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto", e che "è dovuta per somma corrispondente a quella ogni anno una 5 dell'art. 21, ridotta della indicata al comma metà", puntualizza dover "restare, in ogni caso, fermi i versamenti di imposta già eseguiti"; dal tenore testuale, inequivocabile, della disposizione considerata, perciò, discende che la disposizione medesima non legittima pretese dei contribuenti rivolte a ripetere tributi pagati in adempimento di prescrizioni dettate da norme previgenti. La decisione impugnata, giusta quanto in precedenza evidenziato sanzionante l'accoglimento della discussa pretesa recuperatoria di NA RI TI nell'accertato relativo esperimento nella già maturata scadenza del termine decadenziale di cui al più volte citato art. 38 d.p.r. 29.9.1973 n. 602, si rivela manifestamente confliggente con le suesposte enunciazioni, e, quindi, inficiata dalla violazione di legge denunciata dalla p.a. ricorrente: di conseguenza, in accoglimento del Mon ricorso, non puolessere cassata. 3) - L'esame del secondo gravame con le modalità evidenziate in narrativa proposto dalla p.a. ricorrente resta, ovviamente, assorbito. 無 4) In presenza di pronuncia di accoglimento del ricorso di cui sub 2) per violazione di legge, risultando accertato, in fatto, da, non contestata, declaratoria della decisione impugnata che nel caso in controversia il meccanismo recuperatorio 10 dell'ilor discussa, stata oggetto di versamenti diretti eseguiti, da ultimo, nel 1987, è stato attivato soltanto il 21 agosto 1990, ossia, incontrovertibilmente, nella già avvenuta all'uopoconsumazione del termine decadenziale previsto dall'art. 38 d.p.r. 29.9.1973 n. 602, e non appalesandosi necessari, d'altronde, ulteriori accertamenti fattuali, vanno ravvisati sussistenti gli estremi per far luogo a pronuncia sul merito della vertenza a mente dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ. Al riguardo, sulla scorta delle emergenze nell'esposta guisa riscontrate acquisite, si impone l'adozione di pronuncia sanzionante la reiezione della pretesa restitutoria, tardivamente esperita, coltivata dalla contribuente, attuale intimata. 5) Le spese vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo di essi, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione decidendo nel merito,impugnata ei rigetta la pretesa restitutoria della contribuente, compensa le spese fra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di 11 cassazione, il 27 marzo 2001. Il Relatore Ciel UM Proximi мыслом IL CANCELLIERE C OS SC E T R O C 12 Il Presidente Marittelli Brincoli DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GIU. 2001 Oggi SUPREM IL CANCELLIERE C1 OS SC 1 E N IO 6 Z 8 A 9 1 R / T 5 4 S / . I 6 N 2 G . - E .R R B A .P I . A L D R L D L A A E E . D T T B I U A N S B T E N I S E 1 A S R E 3 I I 1 T R A . E N T A M