Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2006, n. 22504
CASS
Sentenza 23 maggio 2006

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La mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., al difensore - ancorché egli abbia ricevuto copia della stessa indirizzata al proprio assistito, irreperibile e, pertanto, rappresentato, ex art. 159, comma secondo, cod. proc. pen., dal difensore - comporta l'inefficacia per quest'ultimo della decorrenza del termine ad impugnazione del quale il difensore può autonomamente avvalersi, essendo titolare di un autonomo diritto di impugnazione per il cui esercizio il "dies a quo" coincide con il giorno in cui la notificazione viene eseguita; né la previsione di cui all'art. 159 cod. proc. pen. - per la quale la notificazione degli atti all'imputato irreperibile è eseguita mediante consegna di copia al difensore che, proprio ai fini delle notificazioni, lo rappresenta - costituisce deroga alla complessa disciplina delle comunicazioni di cui all'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., limitandosi a rendere valida la notifica all'imputato irreperibile e non avendo certamente la funzione di sostituire la notifica dell'atto dovuto ad altro soggetto, sia pure per finalità con tale atto coincidenti.

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  • 1Sentenza penale, deposito, difensore, avviso, omessa notificazione, sanatoriaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 agosto 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2006, n. 22504
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22504
Data del deposito : 23 maggio 2006

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