Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
La mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., al difensore - ancorché egli abbia ricevuto copia della stessa indirizzata al proprio assistito, irreperibile e, pertanto, rappresentato, ex art. 159, comma secondo, cod. proc. pen., dal difensore - comporta l'inefficacia per quest'ultimo della decorrenza del termine ad impugnazione del quale il difensore può autonomamente avvalersi, essendo titolare di un autonomo diritto di impugnazione per il cui esercizio il "dies a quo" coincide con il giorno in cui la notificazione viene eseguita; né la previsione di cui all'art. 159 cod. proc. pen. - per la quale la notificazione degli atti all'imputato irreperibile è eseguita mediante consegna di copia al difensore che, proprio ai fini delle notificazioni, lo rappresenta - costituisce deroga alla complessa disciplina delle comunicazioni di cui all'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., limitandosi a rendere valida la notifica all'imputato irreperibile e non avendo certamente la funzione di sostituire la notifica dell'atto dovuto ad altro soggetto, sia pure per finalità con tale atto coincidenti.
Commentario • 1
- 1. Sentenza penale, deposito, difensore, avviso, omessa notificazione, sanatoriaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 agosto 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2006, n. 22504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22504 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/05/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI P. - Consigliere - N. 800
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 031231/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON VI, N. IL 11 Marzo 1926;
avverso ORDINANZA del 3/05/2005 del TRIBUNALE di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI P.;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Iannelli Mario, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordine di carcerazione con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per la notifica all'Avv. Palmieri, dell'avviso di deposito della sentenza 18 Luglio 2001 del Tribunale di Sassari. OSSERVA
Con ordinanza del 3 Maggio 2005, il giudice dell'esecuzione nel Tribunale di Sassari (quale giudice di rinvio per effetto della sentenza 25 Novembre 2004 della Suprema Corte di Cassazione che ha annullato precedente ordinanza dello stesso giudice nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito della sentenza ex art. 548 c.p.p., comma 2), ha rigettato l'istanza, formulata da ON
OR, intesa ad ottenere, attraverso la restituzione nel termine ad impugnare la declaratoria di non irrevocabilità della sentenza 18 Luglio 2001 dello stesso Tribunale, relativa alla condanna ad anni due e mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di truffa. L'imputato aveva ricevuto notifica, a mani del difensore, del decreto di irreperibilità e di copia della sentenza contenente intestazione, imputazione, conclusioni delle parti, dispositivo, con indicazione della data del deposito di conformità dell'estratto conforme all'originale "che vale anche come avviso di deposito ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 3, ed a tale atto il giudice dell'esecuzione assegnava valenza sia di avviso del deposito tardivo della sentenza sia di notifica al contumace (posto, dunque, in grado di proporre l'impugnazione senza alcuna limitazione); la circostanza che l'avviso di deposito, pur diretto all'imputato, fosse stato ricevuto personalmente dal difensore nominato nella fase di cognizione, aveva consentito anche a costui di esercitare l'autonomo diritto di impugnazione, non apparendo necessario disporre la distinta notifica prevista nell'art. 548 c.p.p., comma 2, atteso che, vertendosi in ipotesi di imputato irreperibile e rappresentato dal difensore ex art. 159 c.p.p., comma 2, ultima parte, nella stessa persona fisica del difensore si identificava il destinatario dell'atto.
A mezzo del difensore, il ON ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 548 c.p.p., comma 2, dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. e) e dell'art. 585 c.p.p., comma 3, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
condivisibile, infatti, il giudizio che la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza possa surrogare, nei riguardi dell'imputato, l'avviso di deposito tardivo, sarebbe tuttavia erroneo assegnare a tale notifica pari capacità surrogatoria nei riguardi del difensore allorché l'atto destinato all'imputato sia, come nella specie, per irreperibilità del medesimo, unicamente notificato a mani del difensore senza che ne segua l'avviso di deposito a questi distintamente dovuto ex lege. Osserva la Corte, anzitutto, che è fondata l'osservazione del Procuratore Generale di legittimità secondo cui, pur se in unico atto, l'imputato ha ricevuto conoscenza sia dell'estratto contumaciale sia dell'avviso di deposito, di tal che non può fondatamente sostenere una concreta lesione del diritto ad impugnare la sentenza sfavorevole;
le distinte funzioni dei due incombenti, invero, sono state in ogni caso assicurate e, per vero, è da dire che l'art. 548 c.p.p., comma 3, impone che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza sia in ogni caso notificato al contumace, ma certamente non vieta, ed anzi la lettera della norma pienamente lo consente, che avviso ed estratto siano notificati in unico atto.
Peraltro, l'art. 548 c.p.p., comma 2, prevede quale destinatario dell'avviso di deposito della sentenza (contumaciale o meno) anche il difensore dell'imputato al momento di deposito della sentenza;
questi, infatti, è titolare di un autonomo diritto di impugnazione per il cui esercizio il dies a quo coincide con il giorno in cui la notificazione è stata eseguita.
Nella specie, seppure il difensore abbia potuto prendere visione della sentenza di per ciò stesso che ha ricevuto a proprie mani, personalmente, copia conforme della stessa indirizzata al proprio assistito, non di meno l'omissione dell'avviso di deposito allo stesso dovuto ha prodotto l'effetto di non fissare la decorrenza del termine ad impugnationem del quale il difensore può autonomamente avvalersi confidando di provvedervi, in ragione di una inevitabile diversità di decorrenza, in quello fissato all'art. 585 c.p.p., comma 3. La previsione di cui all'art. 159 c.p.p., secondo cui la notificazione degli atti all'imputato irreperibile è eseguita mediante consegna di copia al difensore che, proprio ai fini delle notificazioni, lo rappresenta, non costituisce deroga alla disciplina comunicatoria complessa di cui all'art. 548 c.p.p., limitandosi a rendere valida la notifica all'imputato irreperibile e non avendo certamente la funzione di sostituire la notifica dell'atto dovuto ad altro soggetto, sia pure per finalità con tale atto coincidenti.
Il titolo esecutivo, dunque, non si è formato, stante la non irrevocabilità della sentenza di condanna resa in data 18 Luglio 2001 dal Tribunale di Sassari per non essere ancora decorso il termine per l'impugnazione.
Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nonché dell'ordine di carcerazione nei confronti del ON;
gli atti devono essere trasmessi al Tribunale ordinario di Sassari per la notifica al difensore dell'avviso di deposito della sentenza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordine di carcerazione nei confronti del ON e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale ordinario di Sassari per la notifica all'Avv. Palmieri dell'avviso di deposito della sentenza emessa da detto Tribunale in data 18 Luglio 2001. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2006