Art. 22. (Trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole materne annesse alle scuole magistrati in scuole materne statali)
I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 , sono trasformati in scuole materne statali, a norma della presente legge.
Sono parimenti trasformate in scuole materne statali, a norma della presente legge, le scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.
Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini d'infanzia e nelle scuole materne annesse alle suddette scuole magistrali e' iscritto nel ruolo delle insegnanti della scuola materna statale, conservando la sede attuale.
A tale personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 240 , sono attribuite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di stipendio previste dal ruolo b) della tabella B) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165 , con successive modificazioni, in base all'anzianita' di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto agli arretrati.
Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini di infanzia di cui al primo comma, con otto anni di servizio continuativo, ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , seno assunte nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale, previo esame-colloquio, con coefficiente iniziale di carriera. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 , sono trasformati in scuole materne statali, a norma della presente legge.
Sono parimenti trasformate in scuole materne statali, a norma della presente legge, le scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.
Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini d'infanzia e nelle scuole materne annesse alle suddette scuole magistrali e' iscritto nel ruolo delle insegnanti della scuola materna statale, conservando la sede attuale.
A tale personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 240 , sono attribuite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di stipendio previste dal ruolo b) della tabella B) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165 , con successive modificazioni, in base all'anzianita' di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto agli arretrati.
Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini di infanzia di cui al primo comma, con otto anni di servizio continuativo, ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , seno assunte nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale, previo esame-colloquio, con coefficiente iniziale di carriera. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".