Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 maggio 1957 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 giugno 1967 |
Commentario • 1
- 1. Legge di semplificazione 1999: delegificazione e sburocratizzazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 novembre 2000
Giurisprudenza • 43
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- separazione tra organi di indirizzo politico e organi di gestione·
- art. 1 l. n. 1114/1962·
- collocamento fuori ruolo·
- interesse istituzionale·
- giurisdizione amministrativa·
- competenza amministrativa·
- art. 891 cod. ord. mil.·
- clausola di salvaguardia art. 2135 cod. ord. mil.
Versioni del testo
- Art. 1. ((Ai sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute nell'articolo 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti)) ((1)) Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599 sono sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle A e B annesse alla presente legge.
------------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 agosto 1961, n. 833 ha disposto (con l'art. 51) che "Il primo comma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260 , e' cosi' sostituito, con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge". - Art. 2.
Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto e' disposto per i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato, dovunque, presso reparti, comandi, uffici, ed a bordo per i sottufficiali del contingente di mare. - Articolo 3Art. 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MAGGIO 1967, N. 380)) ((2)) L'organico fissato dall' art. 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60 , e' aumentato di 90 marescialli maggiori ed e' diminuito di 98 marescialli capi e ordinari.
Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio decide il Ministro per le finanze, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del Corpo, tutti in servizio permanente.
La costituzione del ruolo speciale per mansioni di ufficio e le variazioni d'organico stabilite dal presente articolo saranno attuate gradualmente nel periodo di cinque anni a cominciare dal 1957, in ragione di un quinto per ogni anno. L'organico dei marescialli capi e ordinari sara' diminuito di 19 unita' in ciascuno dei primi due anni e di 20 unita' in ciascuno dei tre anni successivi.
------------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 maggio 1967, n. 380 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447 ".