Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 maggio 1957 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 giugno 1967 |
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Giurisprudenza • 43
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/12/2024, n. 10529Provvedimento: Pubblicato il 31/12/2024 N. 10529/2024REG.PROV.COLL. N. 02647/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2647 del 2024, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze– Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro AN LA, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Bello, con il quale elettivamente domicilia in Roma, via …Leggi di più...
- separazione tra organi di indirizzo politico e organi di gestione·
- art. 1 l. n. 1114/1962·
- collocamento fuori ruolo·
- interesse istituzionale·
- giurisdizione amministrativa·
- competenza amministrativa·
- art. 891 cod. ord. mil.·
- clausola di salvaguardia art. 2135 cod. ord. mil.
- 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 9357Provvedimento: Pubblicato il 27/11/2025 N. 09357/2025REG.PROV.COLL. N. 08379/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 8379 del 2025, proposto dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro il signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale …Leggi di più...
- art. 2087 c.c.·
- art. 60 cod. proc. amm.·
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- 3. Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2024, n. 1780Provvedimento: N. R.G. 1189/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1189/2024 tra Parte_1 ATTORE e Controparte_1 CONVENUTO Oggi 22 ottobre 2024, ore 11.07 innanzi al Giudice Dott. Ludovico Rossi, sono comparsi: Per , l'Avv. MILESI ALBERTO. Parte_1 Per il nessuno è comparso. CP_1 Il difensore della parte attrice precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo. Per parte convenuta si intendono precisate come da comparsa. Il Giudice chiede chiarimenti in merito al procedimento penale menzionato negli atti; il difensore dà atto che esso, diversamente da quanto ritenuto dalla era a carico degli altri soggetti coinvolti CP_1 nel sinistro …Leggi di più...
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- 4. TAR Venezia, sez. III, sentenza 25/06/2024, n. 1602Provvedimento: Pubblicato il 25/06/2024 N. 01602/2024 REG.PROV.COLL. N. 01122/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso, numero di registro generale 1122 del 2017, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Baldan e Antonio Vele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, -OMISSIS- – Comando Interregionale dell'Italia Nord Orientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; -OMISSIS- - Comando …Leggi di più...
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- 5. Trib. Grosseto, sentenza 15/05/2024, n. 187Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro ❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 7 maggio 2024, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 251 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente TRA c.f. nato a [...] l'[...] e residente in Parte_1 C.F._1 Carpenedolo (BS) in via Carlo Marx 13, ma elettivamente domiciliato in SS via San Martino 38 presso lo studio dell'avv. Michele Mensi, che lo rappresenta e difende in giudizio unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Lavinia …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. ((Ai sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute nell'articolo 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti)) ((1)) Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599 sono sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle A e B annesse alla presente legge.
------------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 agosto 1961, n. 833 ha disposto (con l'art. 51) che "Il primo comma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260 , e' cosi' sostituito, con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge". - Art. 2.
Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto e' disposto per i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato, dovunque, presso reparti, comandi, uffici, ed a bordo per i sottufficiali del contingente di mare. - Articolo 3Art. 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MAGGIO 1967, N. 380)) ((2)) L'organico fissato dall' art. 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60 , e' aumentato di 90 marescialli maggiori ed e' diminuito di 98 marescialli capi e ordinari.
Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio decide il Ministro per le finanze, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del Corpo, tutti in servizio permanente.
La costituzione del ruolo speciale per mansioni di ufficio e le variazioni d'organico stabilite dal presente articolo saranno attuate gradualmente nel periodo di cinque anni a cominciare dal 1957, in ragione di un quinto per ogni anno. L'organico dei marescialli capi e ordinari sara' diminuito di 19 unita' in ciascuno dei primi due anni e di 20 unita' in ciascuno dei tre anni successivi.
------------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 maggio 1967, n. 380 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447 ".