Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 905
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Sentenza 13 febbraio 2026

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    Errata interpretazione art. 3, comma 2, L. 212/2000

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello, affermando che l'obbligo di comunicazione discende direttamente dal D.Lgs 175/2014, i decreti attuativi hanno natura tecnica e che l'art. 3, comma 2, L. 212/2000 non determina l'illegittimità degli atti sanzionatori in caso di mancato rispetto del termine di 60 giorni, soprattutto quando l'omissione è perdurante e non limitata a un periodo iniziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 905
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 905
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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