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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 905/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ON, Presidente BRIGUORI PAOLA, Relatore RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5848/2022 depositato il 14/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 503/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 21/04/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TKFCO1200082-2020 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina proponeva appello avverso la sentenza n. 503/06/22, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina – Sezione VI e depositata in data 21 aprile 2022, nel giudizio R.G.R. n. 1047/2020, con la quale si accoglieva il ricorso del contribuente avverso l'atto di contestazione n. TKFC01200082.
1.1. Con l'atto impugnato, notificato l'11 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate – DP Latina irrogava al sig. Resistente_1, esercente l'attività di pompe funebri, la sanzione amministrativa complessiva di € 7.000,00 per l'omessa trasmissione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs 21 novembre 2014 n. 175, dei dati relativi alle spese funebri sostenute dai clienti nell'anno d'imposta 2015.
Ai fini della quantificazione delle omissioni, l'Ufficio si rifaceva ai dati indicati dal contribuente nel modello di studio di settore WG55U relativo al 2015, quadro D (“Elementi specifici dell'attività”), dal quale risultavano n. 70 tumulazioni (rigo D26). Sulla base di tale elemento si individuavano n. 70 decessi non comunicati, con applicazione della sanzione di € 100,00 per ciascuna omissione, in deroga al cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs 472/1997, ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, D.Lgs 175/2014, per un importo complessivo di € 7.000,00.
1.2. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con la citata sentenza n. 503/06/22, accoglieva il ricorso, ritenendo fondata la dedotta violazione dell'art. 3, comma 2, della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Il Collegio osservava che tra l'adozione del provvedimento attuativo (atto n. 27002 del 19 febbraio 2016) e la scadenza dell'adempimento (28 febbraio 2016) non decorreva il termine minimo di 60 giorni, cosicché la sanzione irrogata doveva considerarsi illegittima. Le spese venivano compensate in ragione della novità della questione.
Avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate – DP Latina proponeva appello deducendo l'erroneità dell'interpretazione accolta. In particolare, l'Ufficio rilevava che:
• l'obbligo di comunicazione delle spese funebri discendeva direttamente dall'art. 3, commi 4 e 5-bis, del D.Lgs 175/2014; -il decreto ministeriale del 13 gennaio 2016 e il provvedimento direttoriale del 19 febbraio 2016 avevano natura meramente tecnica e attuativa;
-lo Statuto del contribuente non possedeva rango superiore alla legge ordinaria e non poteva determinare l'illegittimità dell'atto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. nn. 4815/2014, 8254/2009, 8145/2011, 19692/2012, 10772/2013);
-il contribuente non provvedeva alla trasmissione dei dati neppure dopo il decorso del termine di 60 giorni, nonostante l'obbligo fosse già vigente, sicché l'omissione perdurava ben oltre il presunto periodo di moratoria.
L'Agenzia concludeva chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, la conferma della legittimità dell'atto di contestazione e la condanna dell'appellato alle spese di lite.
L'atto di appello veniva notificato al difensore del contribuente a mezzo PEC in data 14 novembre 2022, come risultava dalla ricevuta di consegna prodotta;
nondimeno, l'appellato non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di appello investe la parte della sentenza con cui la CTP ha ritenuto illegittima la sanzione per violazione dell'art. 3, comma 2, L. 212/2000, reputando assorbenti le considerazioni relative al mancato decorso del termine di 60 giorni tra provvedimento attuativo e scadenza dell'adempimento.
Il Collegio ritiene il motivo fondato.
L'art. 3, commi 4 e 5-bis, D.Lgs 175/2014 prevede che i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati delle spese sostenute nell'anno precedente, per ciascun decesso, a fini di precompilazione della dichiarazione dei redditi;
in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione è applicata la sanzione di € 100,00 per ogni comunicazione, fino a un massimo di € 50.000, in deroga all'art. 12 D.Lgs 472/1997.
Con il decreto del MEF 13.01.2016 sono stati individuati i soggetti tenuti all'obbligo di trasmissione e i dati oggetto di comunicazione;
con il successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 27002 del 19.02.2016 sono state definite le modalità telematiche di invio.
È pacifico e incontestato che il sig. Resistente_1, pur esercendo attività di pompe funebri e pur avendo effettuato nel 2015 n. 70 tumulazioni, non ha presentato nel 2016 alcuna comunicazione relativa alle spese funebri sostenute dai clienti, né entro la scadenza del 28.02.2016 né successivamente. La sentenza di primo grado ha ritenuto che la sanzione fosse illegittima in quanto, tra l'adozione del provvedimento attuativo del 19.02.2016 e la scadenza del 28.02.2016, non sarebbe decorso il termine minimo di 60 giorni stabilito dall'art. 3, comma 2, L. 212/2000 per gli adempimenti introdotti da nuove disposizioni o dai relativi provvedimenti attuativi.
Tale conclusione non può essere condivisa per diversi motivi. In primo luogo, come evidenziato dall'appellante, l'obbligo di comunicazione discende direttamente dal D.Lgs 175/2014, mentre il decreto ministeriale del 13.01.2016 e il provvedimento direttoriale del 19.02.2016 hanno natura strettamente tecnica, limitandosi a specificare termini e modalità di trasmissione. In secondo luogo, l'art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, pur imponendo un termine minimo di 60 giorni per l'adempimento, non determina, in caso di mancato rispetto, l'inesigibilità definitiva dell'obbligo né l'automatica illegittimità degli atti sanzionatori, come chiarito dall'orientamento di legittimità richiamato nell'appello (Cass. nn. 4815/2014, 8254/2009, 8145/2011, 19692/2012, 10772/2013), che attribuisce alle disposizioni dello Statuto natura di criteri interpretativi privi di rango superiore alla legge ordinaria.
Inoltre, ciò che si desume dal quadro normativo è che, nella fattispecie, anche a voler ritenere operante una “moratoria” iniziale, essa avrebbe potuto incidere solo sulla sanzionabilità della mancata comunicazione nel primissimo periodo successivo all'adozione dei provvedimenti attuativi, non già sull'omissione perdurante e definitiva del contribuente, che non ha inviato le comunicazioni neppure dopo il decorso di tale termine, nemmeno avvalendosi della facoltà di trasmissione tardiva con sanzione ridotta prevista dall'art. 3, comma 5-bis, D.Lgs 175/2014 e nemmeno in pendenza del presente giudizio.
Ne deriva che la motivazione della CTP, che ha ritenuto assorbente la sola circostanza del mancato decorso dei 60 giorni tra il provvedimento del 19.02.2016 e la scadenza del 28.02.2016, omettendo di considerare che l'omissione si è protratta ben oltre tale arco temporale e perdura anche in questa fase, non è in linea con il dato normativo e la sua ratio.
L'atto di contestazione sanziona comportamenti omissivi riferiti all'intero anno 2015, accertati nel 2020, in un contesto in cui l'obbligo di trasmissione era chiaramente identificato e stabilmente operativo;
non può pertanto ritenersi, sulla sola base dell'art. 3, comma 2, L. 212/2000, che la sanzione sia illegittima. La sanzione è stata determinata in € 7.000,00, pari a € 100,00 per ciascuna delle 70 comunicazioni omesse, in applicazione dell'art. 3, comma 5-bis, D.Lgs 175/2014, che prevede espressamente tale misura, in deroga al cumulo giuridico. L'importo rientra nel limite massimo di € 50.000,00 fissato dalla medesima disposizione e risulta correttamente commisurato al numero delle omissioni accertate;
non emergono, dagli atti, vizi di proporzionalità o errori di calcolo.
In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina deve essere accolto;
la sentenza impugnata va riformata e il ricorso originario del contribuente deve essere respinto, con conferma dell'atto di contestazione n. TKFC01200082. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Resistente_1La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese processuali, liquidate in euro 700,00, oltre oneri di legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ON, Presidente BRIGUORI PAOLA, Relatore RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5848/2022 depositato il 14/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 503/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 21/04/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TKFCO1200082-2020 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina proponeva appello avverso la sentenza n. 503/06/22, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina – Sezione VI e depositata in data 21 aprile 2022, nel giudizio R.G.R. n. 1047/2020, con la quale si accoglieva il ricorso del contribuente avverso l'atto di contestazione n. TKFC01200082.
1.1. Con l'atto impugnato, notificato l'11 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate – DP Latina irrogava al sig. Resistente_1, esercente l'attività di pompe funebri, la sanzione amministrativa complessiva di € 7.000,00 per l'omessa trasmissione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs 21 novembre 2014 n. 175, dei dati relativi alle spese funebri sostenute dai clienti nell'anno d'imposta 2015.
Ai fini della quantificazione delle omissioni, l'Ufficio si rifaceva ai dati indicati dal contribuente nel modello di studio di settore WG55U relativo al 2015, quadro D (“Elementi specifici dell'attività”), dal quale risultavano n. 70 tumulazioni (rigo D26). Sulla base di tale elemento si individuavano n. 70 decessi non comunicati, con applicazione della sanzione di € 100,00 per ciascuna omissione, in deroga al cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs 472/1997, ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, D.Lgs 175/2014, per un importo complessivo di € 7.000,00.
1.2. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con la citata sentenza n. 503/06/22, accoglieva il ricorso, ritenendo fondata la dedotta violazione dell'art. 3, comma 2, della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Il Collegio osservava che tra l'adozione del provvedimento attuativo (atto n. 27002 del 19 febbraio 2016) e la scadenza dell'adempimento (28 febbraio 2016) non decorreva il termine minimo di 60 giorni, cosicché la sanzione irrogata doveva considerarsi illegittima. Le spese venivano compensate in ragione della novità della questione.
Avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate – DP Latina proponeva appello deducendo l'erroneità dell'interpretazione accolta. In particolare, l'Ufficio rilevava che:
• l'obbligo di comunicazione delle spese funebri discendeva direttamente dall'art. 3, commi 4 e 5-bis, del D.Lgs 175/2014; -il decreto ministeriale del 13 gennaio 2016 e il provvedimento direttoriale del 19 febbraio 2016 avevano natura meramente tecnica e attuativa;
-lo Statuto del contribuente non possedeva rango superiore alla legge ordinaria e non poteva determinare l'illegittimità dell'atto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. nn. 4815/2014, 8254/2009, 8145/2011, 19692/2012, 10772/2013);
-il contribuente non provvedeva alla trasmissione dei dati neppure dopo il decorso del termine di 60 giorni, nonostante l'obbligo fosse già vigente, sicché l'omissione perdurava ben oltre il presunto periodo di moratoria.
L'Agenzia concludeva chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, la conferma della legittimità dell'atto di contestazione e la condanna dell'appellato alle spese di lite.
L'atto di appello veniva notificato al difensore del contribuente a mezzo PEC in data 14 novembre 2022, come risultava dalla ricevuta di consegna prodotta;
nondimeno, l'appellato non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di appello investe la parte della sentenza con cui la CTP ha ritenuto illegittima la sanzione per violazione dell'art. 3, comma 2, L. 212/2000, reputando assorbenti le considerazioni relative al mancato decorso del termine di 60 giorni tra provvedimento attuativo e scadenza dell'adempimento.
Il Collegio ritiene il motivo fondato.
L'art. 3, commi 4 e 5-bis, D.Lgs 175/2014 prevede che i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati delle spese sostenute nell'anno precedente, per ciascun decesso, a fini di precompilazione della dichiarazione dei redditi;
in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione è applicata la sanzione di € 100,00 per ogni comunicazione, fino a un massimo di € 50.000, in deroga all'art. 12 D.Lgs 472/1997.
Con il decreto del MEF 13.01.2016 sono stati individuati i soggetti tenuti all'obbligo di trasmissione e i dati oggetto di comunicazione;
con il successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 27002 del 19.02.2016 sono state definite le modalità telematiche di invio.
È pacifico e incontestato che il sig. Resistente_1, pur esercendo attività di pompe funebri e pur avendo effettuato nel 2015 n. 70 tumulazioni, non ha presentato nel 2016 alcuna comunicazione relativa alle spese funebri sostenute dai clienti, né entro la scadenza del 28.02.2016 né successivamente. La sentenza di primo grado ha ritenuto che la sanzione fosse illegittima in quanto, tra l'adozione del provvedimento attuativo del 19.02.2016 e la scadenza del 28.02.2016, non sarebbe decorso il termine minimo di 60 giorni stabilito dall'art. 3, comma 2, L. 212/2000 per gli adempimenti introdotti da nuove disposizioni o dai relativi provvedimenti attuativi.
Tale conclusione non può essere condivisa per diversi motivi. In primo luogo, come evidenziato dall'appellante, l'obbligo di comunicazione discende direttamente dal D.Lgs 175/2014, mentre il decreto ministeriale del 13.01.2016 e il provvedimento direttoriale del 19.02.2016 hanno natura strettamente tecnica, limitandosi a specificare termini e modalità di trasmissione. In secondo luogo, l'art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, pur imponendo un termine minimo di 60 giorni per l'adempimento, non determina, in caso di mancato rispetto, l'inesigibilità definitiva dell'obbligo né l'automatica illegittimità degli atti sanzionatori, come chiarito dall'orientamento di legittimità richiamato nell'appello (Cass. nn. 4815/2014, 8254/2009, 8145/2011, 19692/2012, 10772/2013), che attribuisce alle disposizioni dello Statuto natura di criteri interpretativi privi di rango superiore alla legge ordinaria.
Inoltre, ciò che si desume dal quadro normativo è che, nella fattispecie, anche a voler ritenere operante una “moratoria” iniziale, essa avrebbe potuto incidere solo sulla sanzionabilità della mancata comunicazione nel primissimo periodo successivo all'adozione dei provvedimenti attuativi, non già sull'omissione perdurante e definitiva del contribuente, che non ha inviato le comunicazioni neppure dopo il decorso di tale termine, nemmeno avvalendosi della facoltà di trasmissione tardiva con sanzione ridotta prevista dall'art. 3, comma 5-bis, D.Lgs 175/2014 e nemmeno in pendenza del presente giudizio.
Ne deriva che la motivazione della CTP, che ha ritenuto assorbente la sola circostanza del mancato decorso dei 60 giorni tra il provvedimento del 19.02.2016 e la scadenza del 28.02.2016, omettendo di considerare che l'omissione si è protratta ben oltre tale arco temporale e perdura anche in questa fase, non è in linea con il dato normativo e la sua ratio.
L'atto di contestazione sanziona comportamenti omissivi riferiti all'intero anno 2015, accertati nel 2020, in un contesto in cui l'obbligo di trasmissione era chiaramente identificato e stabilmente operativo;
non può pertanto ritenersi, sulla sola base dell'art. 3, comma 2, L. 212/2000, che la sanzione sia illegittima. La sanzione è stata determinata in € 7.000,00, pari a € 100,00 per ciascuna delle 70 comunicazioni omesse, in applicazione dell'art. 3, comma 5-bis, D.Lgs 175/2014, che prevede espressamente tale misura, in deroga al cumulo giuridico. L'importo rientra nel limite massimo di € 50.000,00 fissato dalla medesima disposizione e risulta correttamente commisurato al numero delle omissioni accertate;
non emergono, dagli atti, vizi di proporzionalità o errori di calcolo.
In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina deve essere accolto;
la sentenza impugnata va riformata e il ricorso originario del contribuente deve essere respinto, con conferma dell'atto di contestazione n. TKFC01200082. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Resistente_1La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese processuali, liquidate in euro 700,00, oltre oneri di legge.