Art. 12.
Qualsiasi atto o provvedimento dell'autorita' giudiziaria o amministrativa che possa comunque spiegare effetti sulla libera disponibilita' dei depositi, per avere efficacia nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, deve essere portato a conoscenza dell'ufficio depositario, mediante notifica per ufficiale giudiziario o presentazione di copia autentica.
Qualsiasi atto o provvedimento dell'autorita' giudiziaria o amministrativa che possa comunque spiegare effetti sulla libera disponibilita' dei depositi, per avere efficacia nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, deve essere portato a conoscenza dell'ufficio depositario, mediante notifica per ufficiale giudiziario o presentazione di copia autentica.