Articolo 12 della Legge 6 luglio 1949, n. 466
Articolo 11Articolo 13
Versione
20 agosto 1949
Art. 12.
Qualsiasi atto o provvedimento dell'autorita' giudiziaria o amministrativa che possa comunque spiegare effetti sulla libera disponibilita' dei depositi, per avere efficacia nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, deve essere portato a conoscenza dell'ufficio depositario, mediante notifica per ufficiale giudiziario o presentazione di copia autentica.
Entrata in vigore il 20 agosto 1949